Riferimenti: Foro amm. 1990, 2401 (nota)
Massima:
TAR Lazio, Sez. II, 16 giugno 1990, n. 1251
Il d.m. 25 maggio 1989 – di attuazione del potere interministeriale, ex art. 1 comma quater, l. 10 febbraio 1989 n. 45, che consente di assimilare, nel regime ordinario di smaltimento, rifiuti sanitari a quelli urbani ordinari, – pur contenendo ai punti 2 e 3 dell’all. 1 un’ampia gamma di rifiuti speciali ospedalieri esclusa dall’assimilazione e pur prescrivendo, nell’all. 2 (ai fini dell’assimilabilità in questione) un previo particolare sistema di smaltimento, tra cui anche la termodistruzione, l’incenerimento o il forno crematorio, si dimostra contraddittorio e immotivato al punto 5 del predetto all.… ... Leggi il resto