Share this:
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
Nell’aprile del 2021 mia suocera è morta (luogo del decesso e di residenza: Roma). Impossibile trovare un loculo a Roma, ci rivolgiamo ai comuni limitrofi. Il Comune di Pomezia dà disponibilità, ma per loculo provvisorio, in attesa del completamento dell’ampliamento del cimitero che viene prospettato come imminente. Viene pagato loculo provvisorio – nb il cimitero di Pomezia ha un intero settore di “loculi provvisori”, già pronti!- e dato acconto per loculo definitivo il cui costo è maggiorato del 40% per non residenti. Siamo ora (settembre 2023) stati convocati per completare gli adempimenti, vale a dire saldare il totale, ma il loculo definitivo non è ancora pronto! Ci è stato assicurato che sarà ultimato per dicembre. Ma perché dovremmo pagare ora per la concessione d’uso di un manufatto che ancora non esiste? Perché non riusciamo ad ottenere la planimetria del progetto di ampliamento per poterci almeno fare un’idea dello stato di avanzamento dei lavori? E’ normale tutto cio’?
Sui c.d. loculi provvisori dove parcheggiare i feretri in attesa di definitiva sistemazione nutrirei qualche perplessità, in diritto; si prende tuttavia atto di una prassi quanto meno consolidata, in molte realtà territoriali, specie dove più alta è la richiesta di tumulazione. Nelle procedure – comunque trasparenti e di evidenza pubblica – interne ad ogni Comune perchè si faccia concessione cimiteriale di manufatto o area, sono appunto diverse da Comune a Comune. C’è chi teorizza durante la formazione del finale atto concessorio una fase intermedia con la pre-assegnazione, Questi procedimenti sono governati unicamente dal locale regolamento comunale di polizia mortuaria, cui si rinvia per gli approfondimenti di rito. Il caso da Lei rappresentato è sì di grande interesse anche didascalico, ma senza la preventiva consultazione della normativa de qua diviene pressochè impossibile fornire risposta più completa. Quanto poi alle planimetrie del cimitero, trattasi di parte integrante del piano regolatore cimiteriale, tenti il… jolly del formale accesso agli atti, trattasi pur sempre di documenti di natura pubblica, e la L. n. 241/1990 detta tutti gli strumenti per esercitare correttamente questo diritto a sapere.
La ringrazio molto per la sua sollecita e competente risposta. Fornite un servizio veramente utile laddove, diciamocelo, le amministrazioni sono piuttosto carenti
X Cosimo,
il problema da Lei sollevato è trattato con dovizia di dettagli e particolari a questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/la-ristutturazione-dei-sepolcri-945.html
Solo un ulteriore commento a postilla di quanto a Lei già indicato: la traslazione è l’operazione cimiteriale che consiste nel trasferire definitivamente un defunto da un luogo stabile e definito ad altra sepoltura ed effettivamente richiede la formazione di un consenso unanime tra tutti gli aventi diritto a pronunciarsi per vincolo coniugale o rapporto di parentela, al fine di richiedere ed ottenere la relativa autorizzazione comunale. In questo caso invece, il concessionario della tomba di famiglia de qua presenta istanza per lavori edilizi di consolidamento strutturale per l’edificio adibito ad uso sepolcrale. Una volta rilasciato il rispettivo titolo i feretri interessati saranno *PROVVISORIAMENTE” spostati in altra sede (nuovo loculo, deposito in camera mortuaria cimiteriale…) solo per il tempo strettamente necessario affinchè le opere murarie siano ristrutturate. Non è richiesta una specifica volontà in tal senso, a differenza della “traslazione” vera e propria, pertanto si procede d’ufficio, senza troppi aggravi o impedimenti burocratici. D’altra parte se la cappella privata e gentilizia è davvero pericolante è interesse pubblico prevalente (ed onere del concessionario) agire per il ripristino delle condizioni minime (solido e decoroso stato) perchè la stessa concessione sussista, con legittimità. Altre opinioni (dispetti, ritorsioni, scarsa comprensione del fenomeno funerario, ripicche endo-famigliari…) sono destituite di ogni fondamento giuridico e pratico. Le consiglio così di attivarsi presso il locale ufficio della polizia mortuaria.
regione Puglia
—–
La mia cappella necessita di un intervento di riparazione in quanto è visibile una importante lesioni che a mio avviso potrebbe essere un pericolo per chi frequenta quel luogo.
Nella suddetta tomba è “ospite” da oltre 20 anni una parente di mia madre. Sto cercando con le buone, di far capire al figlio che per eseguire i lavori a regola d’arte, è necessario spostare in un loculo più in alto il feretro della madre, ma lui continua a non voler capire l’urgenza. La mia domanda è questa: considerato che senza la firma degli eredi la salma non può essere toccata, esiste per esempio una procedura d’ufficio? come posso “agire” anche legalmente per convincere il figlio a spostare la madre? Non gli sto chiedendo di spostarla fuori dalla tomba, ma soltanto di alcuni loculi più in alto per consentire che i lavori di riparazione vengano fatti al meglio. Nel ringraziala dell’aiuto che mi potrà dare, le invio i miei più cordiali saluti.
Buonasera,
Vorrei avere dei chiarimenti sul trasporto di una cassetta con i resti mortali di un defunto da un cimitero italiano ad uno francese: può essere effettuato con mezzo privato o bisogna rivolgersi ad una agenzia di onoranze funebri? Ci potrebbe essere la remota possibilità di spedirla a mezzo corriere?
Grazie.
Saluti…
Con il termine resti mortali si intende un cadavere decorsi almeno 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione.
Forse Lei intende una cassetta contenente unicamente ossa provenienti da esumazione od estumulazione. Chiarisca per favore.
Tenga presente che la risposta riguarda la sola normativa italiana.
Buongiorno, mi riferivo proprio ai resti ossei provenienti da una estumulazione.
X Maria Luisa,
Francia e Italia sono nazioni entrambe firmatarie dell’accordo di Berlino (10 febbraio 1937) sui trasporti mortuari transfrontalieri. Detto regime normativo ( soprattutto a rilevanza igienico-sanitaria) molto rigido non si applica al trasferimento delle ossa o delle ceneri, pertanto il trasporto di cassetta ossario, debitamente AUTORIZZATO può esser eseguito anche attraverso un vettore o con mezzi propri. (Non c’è bisogno, se non per estrema comodità, dell’impresa funebre). L’importante è FORMARE correttamente e rilasciare in tempi ragionevole il c.d. decreto di trasporto tra Stati. Competente è il Comune in cui le ossa al momento si trovano. Tutti gli oneri amministrativi (compresa la traduzione necessaria degli atti in una lingua di comune uso nei rapporti diplomatici) sono sempre a carico del famigliare richiedente.
Questo stabilisce la norma italiana che vale nel proprio territorio e per l’estradizione. Non ci è noto se la Francia abbia una normativa speciale per il tragitto nel suo territorio di cassetta di ossa.
Salve, una richiesta di supporto.
Poche settimane fa è stata disposta “d’urgenza” l’esumazione “ordinaria” dei miei nonni, sepolti nel cimitero del comune di C. (Lombardia – prov. Como). La concessione cimiteriale era scaduta dal 2016 e non era più rinnovabile, ma il comune non aveva finora disposto l’esumazione dei miei parenti non avendo necessità di liberare i posti e non volendo accollarsene i costi (il regolamento di polizia mortuaria comunale dichiara espressamente che i costi di esumazione sono a carico del comune stesso).
Come anticipavo, a fronte di una richiesta puntuale da parte di altro residente di poter utilizzare proprio uno dei due posti occupati dai miei nonni per la sepoltura di una parente appena deceduta, siamo stati informati (con 1 solo giorno di preavviso) della prevista esumazione dei nonni.
Nel corso delle operazioni purtroppo una delle due salme è risultata “inconsunta” (proprio quella che occupava il posto richiesto) ed è stata immediatamente e frettolosamente spostata e reinumata nel posto accanto dagli addetti comunali presenti alle operazioni.
Ora il comune – per il solo posto ancora occupato dalla salma ritrovata inconsunta – ci chiede di farci carico o del pagamento di una nuova concessione (di durata di 25 anni) oppure del “rinnovo” della concessione originaria a far data dal 2016 (benchè a quella data i rinnovi non erano consentiti e sono stati previsti nel regolamento comunale solo a partire dal 2019).
E’ una richiesta legittima? E se lo è, non avrebbero dovuto/potuto proporcela prima di disporre l’esumazione e per entrambe le concessioni scadute? Se invece non lo è, come deve essere regolarizzata l’eventuale concessione del posto attualmente occupato dalla salma inconsunta di mia nonna?
Premesso che nel regolamento di polizia mortuaria comunale non si fa alcun cenno a questa casistica, volevo capire:
– quali sono le disposizioni di legge (nazionali e/o regionali) applicabili a casi simili di esumazione con ritrovamento di salma non mineralizzata? Che cosa prevedono (es. reinumazione per quanti anni? dove? il comune è obbligato a predisporre un campo “inconsunti” o può procedere alla reinumazione in qualsiasi posto del cimitero? in quel caso è legittimo richiedere ai parenti il pagamento di una concessione per l’occupazione del posto?
Mi sarebbe utile avere i riferimenti normativi puntuali e reperibili in rete.
NB: ho qualche dubbio sulla correttezza della posizione e delle richieste dell’ufficio competente, poichè in un caso analogo riguardante un altro familiare, avvenuto in un comune limitrofo, la salma inconsunta era stata reinumata in un campo apposito per altri 5 anni (anche più) e tutti gli oneri dell’operazione, compresa l’occupazione del posto, erano stati a carico del comune.
Grazi in anticipo a chi potrà aiutarmi
Gentile Anna Reda,
quello che Lei ci espone è la richiesta di una consulenza, che non si può dare senza aver valutato il regolamento di polizia mortuaria comunale, il contratto originario di concessione, le comunicazioni tra voi intercorse. E come consulenza ha un costo che corrisponde al tempo necessario per valutare il suo caso. L’onere potrebbe essere quantificato spannometricamente nel corrispondente di risposte a 3 quesiti a pagamento per utente non abbonato Premium. Veda le condizioni economiche sotto oppure si rivolga ad un legale:
Ecco i prezzi:
• Abbonamento PREMIUM al sito http://www.funerali.org (annuale) ……. € 595,00 + IVA 22%
• Risposta a singolo quesito posto da NON abbonato ……………… € 240,00 + IVA 22%
• Risposta a singolo quesito posto da ABBONATO …………………. € 120,00 + IVA 22%
Maggiori chiarimenti e la modulistica per poter acquistare i servizi la trova a https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
Scrivo dal Veneto e chiedo un chiarimento per cortesia
Esistendo concessione perpetua di area cimiteriale su cui mio nonno ha costruito la tomba di famiglia in cui c’è ancora un posto libero, ma per problemi tecnici non è utilizzabile a meno che non si estumulino bare più vecchie, il comune potrebbe rifiutarsi di concedere un nuovo loculo al prossimo figlio o nipote del fondatore che dovesse decedere?
X Maria,
ci vorrebbe un divieto apposito “ad personam” e quindi illegittimo. Quando concede il Comune agisce sì esercitando una propria facoltà, mai un obbligo, pur sempre, però, nel rispetto dell’Ordinamento Giuridico e dei suoi principi fondativi.
Lo jus sepulchri che sorge dalla concessione è l’unico diritto che dispieghi i propri effetti quando dovrebbe cessare, con la morte, la stessa capacità giuridica. Si esercita e si estingue nello stesso momento in cui la salma di un avente diritto sia deposta in un dato sepolcro privato. Ecco un ragionamento più praticabile sarebbe la restrizione riguardante il numero complessivo di nuove concessioni che possano sorgere in capo alla stessa persona fisica (per evitare lo sgradevole fenomeno dell’accaparramento loculi). Figlio e nipote del fondatore non sono vincolati ad esser per forza tumulati nel sacello paterno, la loro electio sepulchri è incomprimibile e non può mai esser lesa o inibita.
Per cortesia un chiarimento perchè trovo pareri discordanti.
Tomba di famiglia costruita da mio nonno su area cimiteriale nel 1966. Mio padre è premorto a mio nonno quindi alla morte di mio nonno sono divenuti eredi gli altri 6 figlio più io e mio fratello. Ci sarebbe da richiedere l’ispezione della tomba. Dei 6 figli di mio nonno, 2 sono deceduti e i loro figli non sono d’accordo per l’ispezione, 2 sono d’accordo e 1 non è d’accordo. Il comune dice che la può richiedere anche solo uno cioè io o uno dei miei zii, con semplice richiesta scritta previo pagamento del costo per l’apertura per ispezione. E’ vero che l’ispezione può essere fatta da uno solo anche se gli altri non sono d’accordo o chi la richiede rischia la violazione in base all’art. 407 del cp.? Grazie
Cosa intende per ispezione?
Qualche azione sulle salme ivi contenute o semplicemente l’apertura per verificare lo stato di manutenzione?
Siete tutti già subentrati nella intestazione della tomba o la pratica deve essere ancora fatta?
L’ispezione servirebbe per vedere lo stato delle bare e chi è inserito nei vari posti presenti nella tomba, in quanto il comune non lo sa. Dovevano seppellire mia zia ma non è stato possibile perchè il comune ha detto che le bare erano fuori posto e l’unico posto disponibile era quello di fronte a uno già occupato ma cui era stato costruito un muretto (sep. 1999). ll fondatore (mio nonno) è deceduto nel 1978 e non mi risulta sia subentrato qualcuno. Ho chiesto al comune da che anno è obbligatorio il subentro (è previsto nel reg. comunale ma non so da quando) ma l’addetta mi ha detto che il subentro non lo fa nessuno non sa se sia stato fatto.Devo fare richiesta di accesso agli atti per capire meglio il tutto.
X Maria,
Il Comune si cautela con una norma del reg. municipale di polizia mortuaria secondo cui chi richieda formalmente un dato servizio cimiteriale s’intende agisca, su sua precisa responsabilità, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto a pronunciarsi, a pena di dichiarazione mendace ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione è e resta estranea ad ogni eventuale contenzioso tra privati, limitandosi, semmai a garantire lo status quo, sin quando la controversia sia stata definitivamente ricomposta o risolta dal Giudice di ultima istanza. Se l’ispezione è la c.d. verifica per raccolta ossa/cremazione resti mortali occorre necessariamente un atto di disposizione, una fase propulsiva da parte degli aventi titolo, non potendosi il Comune certo attivare d’ufficio su una sepoltura privata, per di più in regime di concessione atemporale. L’estumulazione ordinaria si esegue alla scadenza della concessione che per le concessioni perpetue, appunto, non è mai prevista, se non per causa patologica di estinzione anzitempo del rapporto concessorio. L’importante è che quei determinati defunti riposino effettivamente nel loro avello eterno, se non è specificata la loro trasformazione di stato post-mortale sarebbe, anzi, consono ad una massimizzazione dello spazio ricettivo della tomba tentarne, con il consenso di tutti, la riduzione in cassetta ossario o urna cineraria. Ci sono due grandi filosofie: per un ramo della dottrina per eventualmente cremare i resti mortali basterebbe la maggioranza assoluta come accade ormai per la cremazione di cadavere, per altri giuristi, invece, l’unanimità di tutti i pari grado sarebbe ancora condizione indispensabile per procedere. Un qualche atto volitivo diviene, pertanto, fondamentale.
X Maria,
dalla concessione cimiteriale che è un unicum, sorge in caso di co-titolarità (= frazionamento in quote dello jus sepulchri, spesso in forza di subentri mortis causa, rinunce) una comunione solidale, forzosa ed indivisibile.
La richiesta di ispezione (per prevalenti ragioni di stabilità dell’edificio, per una ricognizione sul numero di feretri effettivamente ivi tumulati, per problemi strutturali…) rientra tra i diritti di gestione della tomba. Ora senza scomodare l’istituto civilistico della comunione e delle maggioranze più o meno qualificate necessarie alle deliberazioni per i lavori sul sepolcro, soprattutto in caso di suo riattamento, se non a norma, l’operazione cimiteriale di materiale apertura e verifica sul tumulo è autorizzata dal Comune su istanza del/i rispettivo/i avente/i diritto. Di solito la semplice ispezione non richiede particolati vincoli di forma o volontà, quindi in ultima istanza il Comune applica correttamente la norma (E’ un diritto/dovere del concessionario interessarsi fattivamente della tomba di cui è intestatario) e non richiede aggravio procedurale. Diverso sarebbe se, ad es. per recuperare spazio, si volesse provvedere alla c.d. riduzione salme in cassetta ossario. Trattandosi di un atto di disposizione su spoglie umane vale *SOLO* ed unicamente il principio di…poziorità, cioè della scala gerarchica tra tutte le persone aventi diritto ad esprimersi sulla destinazione dei feretri da estumulare. Questa – magari – curiosa regola, pone tutti i soggetti legittimati a pronunciarsi su un livello di pari ordinazione, laddove a valere sono i vincoli coniugali (il coniuge superstite ha diritto privilegiato) ed i rapporti di stretta parentela.
Ho trovato il Vs. e ho visto che date molti chiarimenti , per cui chiedo per cortesi, se possibile, alcune informazioni.
Scrivo dal Veneto.
Nel 1965 a mio nonno è stata concessa una area cimiteriale (perpetua) su cui ha fatto costruire una tomba di famiglia “a terra” di 8 posti. 2 sono liberi, 5 sono stati occupati prima del 1986 e 1 occupato dal 1999 ed è l’unico a cui è stato fatto un muretto a seguito nuove normative. Nella tomba ci sono i miei nonni,mio padre e tre miei zii, uno senza figli gli altri due con figli.
Il mese scorso avrebbero dovuto inserire un nuova bara (mia zia) ma per motivi tecnici non è stato possibile inserirla per cui è stata tumulata da un’altra parte. Come motivi tecnici ci hanno detto che c’era una bara a terra al centro della tomba, due bare erano state messe in testata che in teoria avrebbero dovuto restare libere per Urne cinerarie o cassette, un’altra mi sembra di aver capito che stata posizionata in direzione diversa dalle altre. Non hanno saputo dirci i nominativi delle bare fuori posto.
Da quanto mi è stato spiegato dall’ufficio competente del comune l’unico posto libero (a noi risultavano due ma l’altro non lo avranno visto a causa della tomba posta a terra al centro della tomba) era di fronte alla bara del 1999 cui era stato costruito il muretto previsto da leggi successive al 1985 per cui avrebbero dovuto fare un incastro per inserire la bara di mia zia e questo non era possibile.
Ci hanno quindi detto di estumulare le bare più vecchie per fare posto , altrimenti avremmo potuto inserire solo Urne cinerarie o cassette, non sapendo il nome e la posizione devi vari defunti dovremmo fare richiesta di ispezione ma non tutti i parenti sono disposti a contribuire economicamente alle varie spese che si dovranno affrontare.
Se uno solo dei parenti chiede l’ispezione può anche far sistemare le bare fuori posto o serve il consenso anche degli altri (figli dei mie zii?)
Io temo che facendo l’ispezione venga fatto un verbale e poi un’ordinanza in cui ci dicano di sistemare le bare fuori posto, event. estumulare qualcuno e fare i muretti su tutte le bare poste prima del 1999.
Il mio dubbio è fondato? Se così fosse, in caso di ordinanza di sistemazione e che questa non venga effettuata, penso verrà revocata la concessione, in questo caso chi non volesse estumulare il proprio caro, lo farebbe d’ufficio il Comune ma le spese a chi le addebiterebbe? Ai figli di ogni salma o a chi è subentrato alla concessione di mio nonno? Cioè mio zio?
Essendo l’area concessa nel 1965 è perpetua, estumulando anche una sola bara questa si trasforma in 99ennale?
Se lasciamo le cose come sono, per inserire due nuove salme (con bara) si deve prima fare il muretto su tutte i posti occupati prima del 1999?
Si potrebbero inserire più di due Urne cinerarie o cassette (quindi fino a capienza) o si deve prima fare una modifica della concessione e quindi trasformazione in 99ennale con ulteriore costi sulla tomba?
Vi ringrazio.
X Maria,
sfatiamo subito un falso mito: se si estumula con riduzione/cremazione dei resti mortali non necessariamente si perde la concessione o questa, d’imperio diventa 99ennale.
Se, invece, si estumula per traslare le spoglie mortali ad altro luogo o destinazione allora sì che la concessione cessa, perchè si è estinto il fine stesso del rapporto concessorio: dar sepoltura a quel determinato defunto, diversamente sistemato invece.
Quindi: Certamente la concessione, specie se perpetua, può essere vincolata ad un particolare beneficiario, ma se nessuno ha specificato in quali trasformazioni di stato il corpo esanime debba esser lì sepolto la fantasia suggerisce allora che si possa trattare indistintamente non solo di feretro vero e proprio, ma anche di ossa, ceneri o resti mortali, opportunamente raccolti.
In gioco è la “capacità ricettiva” della tomba, poichè se per Legge: un loculo = un solo feretro per effetto della riduzione/cremazione ciclica dei defunti lo stesso spazio sepolcrale può dilatarsi, non fisicamente, ma sotto il profilo di una compressione degli ingombri per quanto riguarda urne cinerarie e cassette ossario.
La diffida a provvedere ad opere urgenti ed indifferibili per la messa a norma del sepolcro è ammessa solo per ragioni di dimostrata gravità ed ordine pubblico: es: durante l’ispezione sui feretri si evidenziano ancora percolazioni cadaveriche con grave nocumento per la salute pubblica: in questo caso si procederebbe d’ufficio addebitando le spese per i C.D. “Rifasci feretro lesionato con cassone di zinco”, al richiedente l’operazione plurima.
Altrimenti si mantiene lo status quo; è pacifico che sono inibite nuove tumulazioni di feretri e la sepoltura di nuovi defunti è limitata ad urne cinerarie o cassette ossario.
La tomba gentilizia de qua è stata oggetto nel 1999 di procedura di deroga ex art. 106 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria attualmente modificata e semplificata dalla speciale normativa Veneta in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali? I famosi muretti attorno alle bare di cui Lei mi parla si riferiscono a ciò.
In buona sostanza la condizionale attuale del sepolcro non permette l’immissione di nuovi feretri per la stessa conformazione architettonica del manufatto sepolcrale, ma solo di urne cinerarie e cassette ossario.
Un consiglio spassionato: sono operazione sì costose e dolorose ma risolvono il problema della concessione perpetua però al termo stesso immobilizzata, trasformandola in una ricchezza: si estumula, dunque cremando/riducendo i resti che lì comunque dovranno riposare eternamente, si guadagna spazio per future tumulazioni, quanto meno di ossa o ceneri, poi quando si potrà si avvieranno i lavori di riattamento del sepolcro al fine di consentirgli l’accoglimento anche di feretri.
La ringrazio della risposta,l’ho vista solo ora. Saluti
Mi scusi sto rileggendo meglio la sua risposta, sarebbe possibile avere il riferimento normativo di cui mi scrive “La tomba gentilizia de qua è stata oggetto nel 1999 di procedura di deroga ex art. 106 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria attualmente modificata e semplificata dalla speciale normativa Veneta in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. I famosi muretti attorno alle bare di cui Lei mi parla si riferiscono a ciò.”
Per trovare la procedura di deroga ex art. 106 cosa dovrei cercare? La ringrazio della disponibilià . Saluti.
Mi scusi se scrivo nuovamente, ma l’estumulazione riguarderebbe il “genero” del Fondatore della Tomba di famiglia che ora è nel cimitero della Frazione ma verrebbe trasferito nel cimitero del paese principale. In questo caso ci sarebbe decadenza della concessione o trasformazione in 99ennale o resta perpetua?
Se invece l’estumulazione riguardasse uno dei figli del Fondatore che dal cimitero della Frazione viene trasferito nel cimitero di un altro paese, ci sarebbe decadenza della concessione o trasformazione in 99ennele o resta perpetua? La ringrazio e saluto nuovamente
Mi scusi se scrivo nuovamente, ma l’estumulazione riguarderebbe il “genero” del Fondatore della Tomba di famiglia che ora è nel cimitero della Frazione ma verrebbe trasferito nel cimitero del paese principale (quindi stesso comune) . In questo caso ci sarebbe decadenza della concessione o trasformazione in 99ennale o resta perpetua?
Se invece l’estumulazione riguardasse uno dei figli del Fondatore che dal cimitero della Frazione viene trasferito nel cimitero di un altro paese, ci sarebbe decadenza della concessione o trasformazione in 99ennele o resta perpetua? La ringrazio e saluto nuovamente
Gentile signora Maria,
se desidera risolvere tutte queste situazioni Le consigliamo di acquistare le risposte a pagamento a quesiti.
Potrà farlo consultando questo link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
Salve,
ho bisogno di un aiuto per capire gli estremi giuridici per obbligare gli eredi a eseguire le esumazioni di resti dopo 5 anni di inumazione di inconsunti.
Premetto che in questo comune fino ad ora le inumazioni di inconsunti per 5 anni erano gratuite, per cui le esumazioni sono a carico degli aventi titolo.
Gli aventi titolo hanno fatto richiesta di estumulazione per tentativo raccolta resti al fine di poter riutilizzare il loculo per un cadavere. Spesso non erano passati neppure 40 anni per cui era già certo che dovessero essere inumati almeno per 5 anni.
In questo modo negli anni è stato riempito un campo di inumazione dedicato ai resti di inconsunti.
Ora ho interpellato gli eredi o i discendenti rintracciati con tanta fatica che non solo non vogliono occuparsi dei costi dell’esumazione, ma neppure tumulare i resti nel loculo da cui sono stati estumulati, di cui spesso il defunto dei resti è pure il concessionario!
ci sono gli estremi per la revoca della concessione?
come obbligare gli aventi titolo a farsi carico del tutto?
Grazie
x Maria
Buon giorno,
la gestione di un sito specializzato in campo funerario ha un costo annuo non indifferente. La redazione sceglie di dare risposta a quesiti di interesse, ma è opportuno chiarire che la risposta a quesiti posti da utenti professionali, come dipendenti di uffici comunali, di imprese funebri o di società di gestione di cimiteri e crematori, è ordinariamente a pagamento.
Può scegliere se acquistare la risposta ad uno o più quesiti. Abbonandosi il prezzo di una risposta ad un quesito è più vantaggioso.
Le condizioni economiche le trova cliccando https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
Saluti
La redazione
buongiorno
esiste qualche chiarimento normativo che equipari quanto specificato nell’Art. 84 del DPR 285/90 per le estumulazioni?
84. 1. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche ne i mesi suindicati…
per esempio l’art 89 scrive: 1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall’art. 83.
Non è che sia possibile estumulare, nel senso più completo cioè togliere dal loculo ma anche dal cofano così da diventare resto mortale, anche nei mesi estivi enunciati nell’art. 84? grazie
Si ritiene questa impostazione, seppur non scevra di qualche fascino algebrico, non corretta per diverse ragioni sia di diritto sia prettamente operative. L’art. 88 regola la semplice “traslazione”, l’art. 87, invece disciplina l’estumulazione finalizzata alla ricognizione sullo stato del resto mortale, sino alla possibile raccolta delle ossa in cassetta ossario, o l’invio dell’inconsunto ad altra destinazione. L’art. 87 – detto impropriamente e con qualche forzatura – dispone in tema di estumulazione “ORDINARIA”. Quella, appunto dove si apre la bara.
Può avvenire in qualunque momento dell’anno, anzi il giorno dopo, e d’ufficio, la scadenza della concessione.
Bisogna capirsi: lavorare in cimitero comporta tempi e programmazione, sarebbe opportuno normare nel dettaglio con ordinanza sindacale, semmai le questioni di dettaglio, come appunto la tempistica ed il calendario delle operazioni cimiteriali.
Se poi vi fosse bisogno di ulteriori delucidazioni o chiarimenti, questa rubrica rimane sempre un punto d’incontro e riflessione…(la porta è aperta!).
Buonasera,
vi scrivo in merito alla possibilità di oppormi all’estumulazione ordinaria di un mio avo tumulato nel cimitero di Guidonia Montecelio (RM).
Il mio avo, fu C. Natale deceduto il 05/10/1989 è tumulato nel loculo comunale avente concessione stipulata il 14/12/1979.
L’avviso di estumulazione ordinaria ci invita a presentare istanza di estumulazione ordinaria con decisione su dove ricollocare i resti mortali entro un tempo stabilito, superato il quale, in assenza di richiesta da parte dei familiari, il gestore cimiteriale agirà con l’estumulazione d’ufficio.
Nel presente avviso sono richiamati i DPR 285/1990 nonché l’ultimo regolamento di polizia mortuaria comunale deliberato nel 2002.
Stando ad una mia ricerca sui regolamenti di polizia mortuaria del mio comune (Guidonia Montecelio, RM) ho appreso che:
• Nel RCPM del 2002 ad oggi vigente vi è un palese richiamo alla durata trentennale delle concessioni e alle estumulazioni ordinarie trentennali sui defunti, ma vi è anche un articolo che chiaramente specifica che le concessioni (dopo il 1976) non possono eccedere i 99 anni.
• Nel RCPM del 1996 (precedente) le concessioni vengono sempre definite a 30 anni ma viene predisposta la possibilità di effettuare il rinnovo, a scadenza, senza obbligo di estumulazione
Non ho trovato regolamenti precedenti per capire se, a seguito del DPR nazionale in cui venivano abrogate le concessioni perpetue per i loculi individuali, il nostro Comune avesse per tempo specificato la durata delle proprie concessioni, anche perché all’epoca vigeva ancora il regolamento di polizia mortuaria n.803/1975
Se non sono presenti precedenti delibere che dettano tale limite di tempo, è sufficiente che sia specificato nell’ultimo regolamento anche se non in modo chiaro? Posso in questo caso appellarmi a tale mancanza per fermare l’estumulazione ordinaria del mio avo e far valere una durata di 99 anni della nostra concessione in oggetto, ipotizzando quindi la sua scadenza al 14/12/2078? I regolamenti possono essere retroattivi?
X Sara,
molto brevemente ed in estrema sintesi:
dal 10 febbraio 1976 (D.P.R. n. 803/1975) sono vietate le concessioni a tempo indeterminato = esse debbono necessariamente aver durata certa e definita: questo lasso di tempo (l’instaurarsi e la relativa scadenza del rapporto concessorio) è stabilito a monte nel regolamento comunale di polizia mortuaria che è fonte sovraordinata, ed a valle nello stesso regolare atto di concessione, il quale tra le parti contraenti ha valore di legge (anche se non è proprio un normale contratto gestibile in piena autonomia). Il rapporto concessorio per sepolcri privati nei cimiteri si delinea, infatti, come asimmetrico e volutamente sbilanciato a favore del Comune titolare (memento semper!) della funzione cimiteriale e del relativo impianto demaniale. Fatto salvo il generalissimo principio del tempus regit actum, quindi la posizione del privato cittadino è salvaguardata da eventuali atti illegittimi della P.A. adottati d’imperio ed unilateralmente, a certe condizioni i regolamenti municipali di polizia mortuaria possono implicare anche qualche forma di retroattività. Tanto per esser chiari: la durata della concessione, quando si tratti di jura sepulchri già perfetti ed acquisiti, non può esser modificata se non consensualmente, mentre l’istituto del rinnovo (sempre solo facoltà e mai obbligo per il Comune) ipoteticamente oggi vigente, nel futuro potrebbe anche esser diversamente normato o addirittura abrogato. L’estumulazione d’ufficio, se non per causa patologica, può esser disposta solo alla naturale scadenza della concessione, allo spirare del rapporto concessorio formatosi e perfezionatosi a suo tempo.
Il regolamento di Polizia Mortuaria prevede che le esumazioni ordinarie vengano effettuate dopo un decennio dall’inumazione. Ciò significa che devono essere necessariamente svolte allo scadere dei dieci anni di inumazione, o solamente che non possono essere effettuate precedentemente? Se ad esempio, il Comune non necessita di effettuare esumazioni massive perchè dispone di sufficiente spazio, può autorizzare che vengano eseguite in un tempo successivo (es. 15 anni dall’inumazione)?
X Claudia,
il turno di rotazione in campo di terra è fissato ordinariamente in anni 10 e può esser dilatato, seppur per un congruo periodo, o compresso sino ad un minimo inderogabile di anni 5. Il suo fine è la mineralizzazione del cadavere e delle sue parti molli, sino alla raccolta delle sole ossa (inconsunti permettendo!). Se L’Amministrazione non ha urgenza di provvedere immediatamente, e, cioè, è in grado di assicurare sempre il fabbisogno cimiteriale, consistente in adeguati campi di terra da cui ricavare il minimo di fosse previsto dalla Legge (pandemie e parte!) si può programmare la campagna di esumazioni massive con una certa pianificata tranquillità. Rientramo in quell’inevitabile, sottile margine di discrezionalità che il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 affida alle autorità cittadine. E’bene non procrastinare troppo la decisione o trascurarne il contenuto, per non far insorgere pretese illegittime di rapporti concessori, mai posti in essere dovuti ad una certa vetustas del campo d’inumazione soggetto a disseppellimenti plurimi. Teoricamente (MOLTO!) le esumazioni massive potrebbero partire dopo 10 anni + 1 giorno, dall’inumazione dell’ultimo feretro, ma ne nel reale diritto funerario realmente vissuto dagli operatori della polizia mortuaria quasi mai è così: un po’ per economie di scala, e quindi per far quadrare i conti, un po’per indolenza di chi deve avviare con la famosa ordinanza sindacale o anche dirigenziale, tutto l’iter procedimentale per le operazioni cimiteriali. Comunque la soluzione di temporeggiare almeno per qualche altro anno non è criticabile più di tanto, se non comporta patologie gestionali, avverse al corrretto e continuo funzionamento della complessa macchina cimiteriale.
Post scriptum: qualcuno ha gettato l’occhio sul calendario del corsi on line proposti su questo sito? La pianificazione cimiteriale, ad esempio, sarà oggetto di specifico seminario, seguibile in remoto…molto comodamente. (Prezzi modici!!!)
nell’arcata cimiteriale di famiglia in uso perpetuo è tumulata dal 1940 una salma estranea ai parenti e affini
(non se ne conoscono le motivazioni). Chi può deciderne la estumulazione? I discendenti di questi (estranei alla famiglia dei concessionari) per traslarlo in altro comune o gli attuali concessionari per destinarlo a luogo pubblico ? L’eventuale scelta degli uni può essere contestata dagli altri ? L’eventuale disinteresse dei suoi discendenti deve essere palese o presunto dal comportamento e nel caso costituire premessa per un
intervento dei concessionari? Se la richiesta provenisse dai suoi discendenti, sarebbero a loro carico le eventuali spese ?
Vi sono fin d’ora grato per l’attenzione che mi concederete e Vi saluto cordialmente
X Adelmo,
dando per scontato che il feretro davvero non abbia titolo di accoglimento in quel determinato sepolcro privato e gentilizio (e le ipotesi potrebbero esser plurime e tutte da verificare) ed ivi tuttavia sia stato illegittimamente tumulato, persistendo questa condizione di abuso, i veri titolari dello jus sepulchri possono adire il giudice con le azioni civilistiche a difesa del possesso e della proprietà. A nulla vale il diniego o il rifiuto a provvedere dei famigliari del de cujus, la tomba deve esser liberata, per di più a spese loro. Attenti, però: non è così agevole dimostrare l’assoluta estraneità di un defunto dalla riserva degli aventi diritto alla sepoltura, vuoi per i cambi regolamentari succedutisi negli anni, o per i ripetuti subentri di carattere familiare o ereditario…). E’comunque interesse anche del Comune seguire lo sviluppo della vicenda e, se mai, procedere d’ufficio affinchè sia ripristinata la regolare fruizione dei loculi, in base all’insopprimibile titolarità dello jus sepulchri, nei suoi eclettici aspetti.
Buonasera, la mia è più una curiosità che una necessità, spero pertanto di non far perdere del tempo a nessuno; diversamente preferisco rimanere con la curiosità insoddisfatta.
Dopo enne anni, la salma viene estumulata da terra; i resti vengono posti in un ossario privato per enne anni. Alla scadenza è possibile procedere con rinnovo per un tempo di circa due terzi del tempo originario. Poi teoricamente non è possibile alcuna proroga salvo, penso, ripartire ex novi in altra collocazione. Ma prima o poi si arriverà ad un termine. Ed ecco la mia curiosità. Credo di non sbagliare se dico che alla fine tutte le ossa/ceneri finiscono in ossario comune. Cioè? Una enorme fossa comune in cui tra 2-3 mila anni un novello archeologo scoprirà i resti degli antichi antenati da traslocare in un museo? Con tutto il rispetto per i nostri defunti, non è una enorme “cavolata”. Davvero non c’è una legge che preveda l’incenerimento di tutto? Spero proprio che ci sia.
Grazie per l’attenzione
X Giuliano,
da un punto di vista meramente necroforico/gestionale nonchè normativo: sia la circ. min. Sanità 31 luglio 1998 n. 10, sotto il profilo amministrativo, sia il D.M. 1 luglio 2002 emanato ai sensi della L. 30 marzo 2001 n. 130, in via tariffaria legittimano la cremazione sia individuale sia massiva delle ossa. Il volume dell’ossario comune, quando esso sia saturo, può esser ridotto inviando a cremazione cululativa ed anonima le ossa rinvenute. Le risultanti ceneri saranno deposte nel cinerario comune per una loro conservazione in perpetuo.
E se, per avventura in un futuro remoto anche il cinerario comune riuscisse pieno e debordante?
E se, invece, tra un secolo si addivenisse alla sopressione del cimitero, per il dilatarsi a dismisura del suburbio, specie nelle grandi città?
Quale la sorte delle ossa e soprattutto delle ceneri, nella proiezione di un domani che noi contemporanei del XXI Sec. Anno XXII non vedremo mai ?
“Abisso orrido e immenso, ov’ei precipitando il tutto oblia” (cit. G. Leopardi – Canto Notturno di un Pastore Errante dell’Asia)
Buongiorno, non so bene se sia la sezione giusta ma vorrei chiedere un’informazione.
Mio padre è morto sei anni fa, a Ferrara, ed è stato cremato e deposto nel loculo di proprietà famigliare (intestato ad una mia cugina)nel suo paese di nascita, vicino a Ferrara. Io vivo a Milano, e sono la sua unica erede, e vorrei prendere con me le sue ceneri. E’ possibile farlo?
x Ila
Cosa intende per poter prendere con se le sue ceneri? Intende collocare l’urna cineraria in un cimitero di Milano o avere l’affidamento dell’urna cineraria in casa sua a Milano?
Vorrei poterle portare a casa mia, a Milano, e tenerle in casa.
x Ila
Se la volontà del babbo era la tumulazione del feretro in manufatto, occorre rispettarla.
Se invece non era stata espressa volontà contraria può pensare alla cremazione del cadavere del babbo, ma la procedura può risultare complicata (occorre il rispetto degli articoli 88 e 79 del DPR 285/1990).
Inoltre lei asserisce di essere l’unica erede. Non è tanto questo cioé che conta, bensì il grado di parentela: e cioé in assenza della moglie del de cuius (perché premorta o divorziata con sentenza passata in giudicato), decidono tutti i figli e, in caso di figlia unica quest’ultima.
La ringrazio, molto gentile. Sono figlia unica e mia madre è morta, e mio padre fu cremato secondo sue volontà, e sepolto, secondo il volere dell’anziana madre a cui non ho voluto oppormi (per gentilezza) sepolto in un isolato cimitero di campagna, con cui mio padre non aveva niente a che fare. Essendo ora deceduta l’anziana nonna, vorrei riprendermi ciò che resta di mio padre e tenerlo sempre con me.
Buonasera,
uno zio di mia mamma aveva stipulato negli anni 60′ un contratto con il Comune per la concessione perpetua di 8 loculi, di cui 4 a nome di mia mamma stessa.
Con delibera la concessione perpetua si è trasformata a scadenza e nel 2023 il comune ha contattato mia mamma chiedendo se intende prorogare la concessione o rinunciare. Se rinuncia però i loculi occupati dovranno essere liberati a spese della concessionaria (mia madre): è normale? Già abbiamo visto un nostro diritto perpetuo negato, ora dobbiamo anche sobbarcarci le spese? Tra l’altro 2 dei 4 loculi sono completamente liberi, mai utilizzati! Non si può proporre al Comune una sorta di compensazione?
Grazie per un Vs. cenno
Donata
X Donata,
situazione difficilissima, sul baratro dello stallo.
Sulla legittimità di trasformare d’imperio le concessioni a tempo illimitato in rapporti giuridici con una scadenza ben definita c’è giuriprudenza contraddittoria ed, invero anche la dottrina molto disputa e discetta sul tema.
E’ opinione comune e pacifica, nel dibattito accademico, che per mutare una concessione, la quale presenta profili para-contrattuali, occorra una LEGGE e non un semplice regolamento, per giunta comunale, entreremmo, infatti, nell’ordinamento civile, di sola competenza Statale. Altri giuristi, per converso, reputano ammissibile un intervento sulle concessioni già in essere da parte del Comune sulla scia di questo ragionamento: la demanialità dell’impianto cimiteriale, prevalendo sui diritti dei singoli privati, sarebbe tale da inibire il formarsi di un’occulta proprietà su un bene pubblico quale è il camposanto (o porzione di esso con annesso edificio adibito ad uso sepolcrale, se a sistema di tumulazione) ove il tempo indeterminato, quale elemento caratterizzante il rapporto concessorio) depriverebbe sine die, per sempre la Comunità LOcale di un utilità demaniale, quindi potenzialmente fruibile da tutti in un futuro che non debba necessariamente esser così remoto.
Il Suo Comune ha adottato una strategia piuttosto rischiosa, ma che può arrecare grandi benefici alla gestione degli spazi sepolcrali, se non verrà contestata o impugnata. Per adesso il confronto tra queste almeno due voci non pende afove re di nessuno, come dicevo prima: siamo prossimi allo stallo, perchè il conflitto è vicino (anzi prossimo!) quando le due parti s’irrigidiscono sui rispettivi diritti o presunti tali.
Le spese dell’estumulazione sono sempre a carico del concessionario, magari prima che gli divenga ex concessionario, vale a dire con l’operazione cimiteriale la quale avviene materialmente quando la concessione sia ancora per poco produttiva dei propri effetti giuridici; per tentare la spericolata via di un parziale rimborso, innanzi tutto occorre la solenne rinuncia, si consiglia, poi, di consultare attentamente il regolamento comunale di polizia mortuaria per capire bene le condizioni fattive dell’ istituto della retrocessione (esso è consentito, in quale misura?).
Buongiorno, le vorrei porre un quesito.
La salma di mia nonna, deceduta nel Novembre 2020, è stata inumata e la fossa in questione è stata data in concessione per 50 anni, con la possibilità di inserire un solo ulteriore feretro in futuro. La sepoltura, ovviamente, è avvenuta con cassa non metallica.
Per ragioni familiari contingenti, la scelta della fossa è stata svolta frettolosamente e, oggi, dopo un lungo ripensamento, ci sarebbe il desiderio di tralsare la salma in altra fossa del medesimo cimitero (scrivo dall’Emilia Romagna): è possibile questa operazione? Nel caso in cui sia possibile, quale iter si dovrebbe seguire?
Grazie mille anticipatamente!
X Diego,
preliminarmente bisognerebbe capire se la traslazione dovrebbe avvenire in nuovo campetto di terra dato in concessione o in fossa di terra, ma in campo comune, con esumazione ordinariamente decennale.
L’esumazione straordinaria finalizzata al trasporto del cadavere in altra sede, ancorchè nel medesimo cimitero, è senz’altro possibile e legale, fatte salve norme contrarie o più restrittive adottate nel regolamento municipale di polizia mortuaria o inserite nell’atto di concessione cinquantennale. Il meccanismo autorizzativo è il medesimo che si attiva per qualunque operazione cimiteriale (istanza su impulso di parte, istruttoria di verifica su legittimazione e titolo di accoglimento nella nuova sepoltura, basata sui fortunatamente solo sui titoli formali e rilascio finale dei conseguenti provvedimenti). SE non ostano altre cause si procede così; attenzione alla sorte della concessione già in essere, i diritti su di essa potrebbero spirare ex se, per esaurimento del fine onotologicamente insito nel costituito rapporto concessorio de quo. In altri termini: la prefata concessione potrebbe auto-estinguersi o necessitare di un solenne atto di rinuncia. Un ultimo consiglio: si suggerisce vivamente di consultare nella declaraatoria comunale le tariffe per questo genere di interventi sulle tombe, poichè spesso sono molto onerose per l’utente dei servizi cimiteriali, proprio per la loro scabrosità.
Alla scadenza della concessione di celletta ossario è possibile il rinnovo, pur in assenza di previsione nel regolamento comunale? Oppure è fatto obbligo di liberare la celletta e collocare la cassettina con i resti in altra destinazione?
X Giuseppe,
Il rinnovo non solo deve esser espressamente previsto, ma anche normato nel regolamento municipale di polizia mortuaria, poichè esso, come istituto giuridico, si configura sempre come un’opzione da esercitarsi nell’ambito, della potestà regolamentativa dell’Ente LOcale titolare ultimo del demanio cimiteriale. E’una scelta discrezionale, quindi massimamente politica nel governo della moderna necropoli.
E’ però possibile procedere alla stipula di una concessione ex novo relativa alla medesima celletta ossario, senza pertanto procedere all’estumulazione dei resti o, in alternativa, i resti dove possono essere collocati, escludendo l’ossario comune?
X Giuseppe,
l’opzione di un rinnovo “sregolato” non è tecnicamente percorribile; vediamo alcuni motivi di ordine giuridico.
Innanzi tutto il Comune, nel locale regolamento di polizia mortuaria deve DECIDERE se ammettere o meno la possibilità di instaurare un nuovo rapporto concessorio o meno, avente per oggetto fisico il medesimo sepolccro privato a sistema di tumulazione e definire modi e tempi (e canoni concessori!!!) per perfezionare una nuova concessione.
Poi deve stabilirne la durata, perchè un rinnovo sine die, ripetuto all’infinito (nell’ipotesi più drastica) configurerebbe surrettiziamente la costituzione della tomba a tempo indeterminato, istituto prima presente e poi abrogato *SOLO* il 10 febbraio 1976 con l’entrata in vigore del vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 803/1975.
Buongiorno e grazie per le importanti informazioni che fornite a noi cittadini.
Vi sottopongo questa problematica di mancata proroga della concessione ciimiteriale in scadenza per i miei nonni, concessione che e’ sempre stata puntualmente pagata. Il Comune X per tale delibera si appella al proprio nuovo regolamento cimiteriale (di pochi anni fa) che prevede la non applicabilita’ delle proroghe cimiteriali per i titolari della concessione non residenti nel Comune stesso. Il titolare della concessione (mio parente) e’ da sempre residente in altro Comune.
Sono facilmente immaginabili i costi elevati (specialmente in questi tempi di crisi) per le procedure successive all’esumazione (e smaltimento lapide), con l’eventuale trasporto dei resti in altro Comune molto distante. Vi chiedo se questa norma di regolamento comunale sia legittima o se sia invece , come io penso, assolutamente discriminatoria. E’ secondo voi impugnabile al TAR? Grazie
X Federico,
Proroga o rinnovo? La prima pare essere un semplice prolungamento del rapporto concessorio già in essere (che, quindi, non si estingue!), il secondo, invece, più propriamente consisterebbe nella costituzione di un rapporto giuridico del tutto nuovo, avente, però, come oggetto fisico la medesima tomba, in questo contratto siglato tra Comune ed il privato cittadino, però, potrebbe anche variare il nominativo del concessionario (con conseguenze non di poco conto), assieme alle relative obbligazioni sinallagmatiche sottoscritte tra le parti, si pensi ad esempio ai reciproci doveri e diritti afferenti alla manutenzione del sepolcro o agli stessi diritti di gestione sullo stesso…Ma, in questo caso, la distinzione semantica appena proposta non rileva più di tanto, perchè si ragiona di una norma potenzialmente discriminatoria tra concessionari residenti e concessionari non residenti.
Non è questa Redazione, da me qui rappresentata (indegnamente???) a dover sindacare la legittimità di siffatto regolamento comunale, personalmente non sono un giudice amministrativo, ricordo solo queste alcune nozioni basilari di diritto funerario: il Regolamento comunale è norma secondaria (secondo alcuni, anche … “terziaria” se immaginiamo l’Ordinamento Italiano in un fantasiosa struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria. Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex Artt. 337, 343 e 394 R.D. n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile), ma, ad esempio, rientrando nel novero di cui all’Art. 344 T.U.LL.SS., sarebbe ancora sottoposto ad omologazione ministeriale ex Art. 345 R.D. 1265/1934. e D.M. 18 novembre 1998, n.514 emanato ai sensi dell’Art. 3 comma 3 Legge n. 241/1990. Ad oggi, per una serie di implicite abrogazioni, la norma procedurale di riferimento sarebbe il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2015, laddove, tuttavia, l’omologazione ministeriale, almeno secondo insigni giuristi, sarebbe solo una condizione integrativa di efficacia e non un meccanismo di preventivo controllo sulla conformità dei regolamenti comunali di polizia mortuaria alle norme sovraordinate. In realtà questo orientamento sarebbe smentito dalla recente circolare ministeriale prot. 23919 del 22/07/2015, in forza di questa nota interpretativa il passaggio (formale?) dell’omologazione sarebbe ormai divenuto del tutto ultroneo e pleonastico.
Abbiamo, quindi un atto di carattere normativo, quindi generale ed astratto, molto complesso e trasversale, quasi poliedrico ed eclettico nelle sue molteplici articolazioni, che gode di ampi margini di autonomia ed ambiti di spettanza quasi esclusiva, quando agisca su un livello di pari ordinazione rispetto al D.P.R n. 285/90[1], in campi, quindi non sovrapponibili, come, proprio la gestione cimiteriale, pur rimanendo formalmente una fonte di grado amministrativo subordinato rispetto alla Legge (i comuni non godono di potestà legislativa, ma solo regolamentare, ai termini della Art. 117 Cost., ma il problema si complica ulteriormente se consideriamo come la polizia mortuaria, attratta, seppur con qualche indubbia forzatura, nella sfera del diritto sanitario, sia materia di legislazione concorrente da parte delle regioni (Si veda la Legge n.131/2003 attuativa del nuovo Titolo V Cost.).
Un regolamento è fonte del diritto generale ed astratta, inidonea, quindi, a ledere concretamente la sfera giuridica di un privato; per il principio di conservazione della norma essa, divenuta produttiva dei propri effetti, è comunque – giusta o ingiusta che sia – cogente ed imperativa e valida verso tutto il corpo sociale sin quando nel corso di un giudizio, un Giudice, meglio se di ultima istanza, riscontrato il fumus boni juris (la questione sollevata da una delle parti non deve esser pretestuosa o strumentale):
a) non la disapplichi per il caso concreto in esame (dopo tutto…Jura novit curia, cioè il giudice sa orientarsi nello spazio giuridico di riferimento)
b) non ne dichiari la nullità erga omnes, per vizio d’illegittimità
Pertanto, se Lei avanti il T.A.R. vorrà eccitare un giudizio (con tutta l’alea che un processo pur sempre comporta!) deve provocare ed ottenere dal Comune de quo un provvedimento, magari di diniego (esempio: respingimento motivato di istanza volta alla proroga/rinnovo della concessione in scadenza) da impugnare, poi, dinanzi il Giudice Amministrativo, al fine di tutelare il suo interesse legittimo.
——————————————————————————–
[1] Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile Si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12 luglio 2013, n. 871
Gentilissimo Carlo,
La ringrazio vivamente per la dettagliata illustrazione normativa. La concessione ventennale giungera’ in scadenza l’anno prossimo. Dopo questo termine in sostanza il mio parente non potra’ chiedere la prosecuzione/rinnovo della concessione, che il comune definisce proroga nel regolamento cimiteriale, atto richiedibile solo per i residenti in quel comune.
Da quanto mi pare di capire un’ impugnazione avrebbe esito potenzialmente sfavorevole, considerato l’orientamento giurisprudenziale. Grazie.
X Federico,
Dopo tutto, in Italia ex art. 2909 Cod. Civile (= principio espresso per esplicita previsione di Legge e, dunque, fondativo di tutto l’ordinamento giuridico, anche –se necessario – travalicando i limiti formali della normativa più propriamente civilistica) una sentenza fa stato solo tra le parti; cioè non è automaticamente estensibile a terzi, estranei al giudizio de quo.
La cosiddetta regola del precedente, ossia dello “stare decisis et quieta non movere” non è poi così rigida ed imperativa per tutti: certo ci vuole coraggio (e soldi da investire in un buon avvocato!) per tentare di scardinare, in diritto, anche un consolidato orientamento giurisprudenziale, ma non è un’impresa impossibile.
Invero, sull’impugnazione dei regolamenti comunali di polizia mortuaria v’è una casistica (con relativa giurisprudenza) piuttosto variegata e variopinta…insomma sì visto tutto ed il suo esatto contrario, ma si sa – forse – le scienze giuridiche – non sono annoverabili nell’alveo dello scibile esatto e matematico, in quanto il mondo del diritto, con le sue sublimi astrazioni, quasi metafisiche, è pur sempre anche e soprattutto un fenomeno umano defettibile e, dunque, sempre perfettibile.
Di conseguenza: coraggio, non tutto è perduto: osservo solo – laconicamente – che bisogna prepararsi, pugnacemente, ad una anche aspra battaglia legale, per ottener giustizia del [presunto] torto subito. I regolamenti comunali di polizia mortuaria sono brutti “accidenti” (in senso molto popolano… e poco filosofico) da maneggiare con estrema cura, in quanto hanno natura ancipite, (hanno forme tra bestiali e divine, come direbbe D’Annunzio) ed ambigua.
Essi, in effetti, sono formalmente atti amministrativi, ma rappresentano anche il sublime “distillato” di una volontà politica locale, espressa dalla maggioranza del Consiglio Comunale, che come tale gode di api margini d’autonomia e discrezionalità, pur nel sostanziale rispetto della normativa statale o regionale sovraordinata.
Spesso il discrimen tra vizio di eccesso di potere e quello di merito non é sufficientemente ben delineato e richiede un’analisi ed una attenzione maggiori.
E’ possible, ormai, conseguire risultati pratici almeno analoghi mediante il giudizio di legittimità: l’influenza primaria della giurisdizione di merito si avverte oggi paradossalmente laddove non esiste un giudizio esteso al merito, che si pone come limite almeno teorico al sindacato globale sull’attività funzionalizzata della P.A.
La sua assenza, infatti, ha contribuito allo sviluppo della giurisdizione generale di legittimità in virtù dell’incessante tentativo giurisprudenziale di allargarne i confini.
Il merito, che si contrappone al concetto di legittimità, esprime la conformità della scelta discrezionale alle regole non giuridiche di buona amministrazione: convenienza, opportunità ed equità, intese ad assicurare l’efficenza e l’economicità dell’azione della PA nonché il perseguimento dell’interesse pubblico ([i]).
La legittimità, dunque, attiene alla rispondenza dell’atto alla norme giuridiche che disciplinano l’esercizio del potere, senza alcuna considerazione dei risultati conseguiti.
Il merito, invece, é la parte libera della discrezionalità ([ii]), anche alla luce del principio della separazione dei poteri.
In ultima analisi – ed è un’opinabilissima opinione personale – mi è oscura la ratio per cui non si debbano prorogare/rinnovare le concessioni in scadenza intestate a titolari o loro aventi causa non non residenti nello stesso Comune, in quanto se l’amministrazione avesse impellente fretta di recuperare posti salma, mandando in ri-uso il patrimonio cimiteriale già esistente, con una rotazione dello stesso, dovrebbe, più semplicemente, decretare la non rinnovabilità/non prorogabilità erga omes dei rapporti concessori già in essere.
——————————————————————————–
([i]) Cfr. Cons. Stato, Sez.V, 19/02/1996, n. 220, in Foro Amm., 1996, 553: in virtù del combinato disposto dell’art. 7, l. Tar (l. 6 dicembre 1971 n. 1034), degli art. 27 e 29 n. 2 5 e 8, t.u. Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924 n. 1054) e dell’art. 1 r.d. 26 giugno 1924 n. 1058, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo estesa al merito sui ricorsi avverso le ordinanze contingibili e urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal sindaco nelle materie di edilità, polizia locale e igiene pubblica… anche ai sensi dell’art. 38 comma 2, l. 8 giugno 1990 n. 142, atti, questi, che possono perciò essere sindacati con riguardo non solo a tutti i profili di legittimità, ma pure a quelli di sufficienza e attendibilità della disposta istruttoria, nonchè a quelli di convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate.
([ii]) Guarino, Atti e poteri amministrativi, in Dizionario amministrativo, a cura di Guarino, I, Milano, 1983, 200ss.
Rinnovo il ringraziamento per la Sua esaustiva esposizione delle norme coinvolte e dei vari aspetti legali che il mio parente andrebbe ad affrontare con un ricorso al T.A.R. Personalmente dubito che lui possa sostenere spese consistenti per il procedimento: che cifra indicativamente dovrebbe preventivare per un iter di questo tipo? grazie ancora
X Federico,
su questi aspetti monetari: OMISSIS, non mi esprimo.
Le conviene contattare un legale di Sua fiducia.
buongiorno devo trasferire i resti mortali di mio suocero morto da 40anni ( quindi quello che resta) nello stesso cimitero e cioè quello di San Giovanni a Teduccio Napoli da una cappella ad un’altra. Domanda: cosa bisogna fare e quanto mi costa. grazie
X Salvatore,
L’operazione cimiteriale conosciuta con il nomen juris di “TRASLAZIONE”, sotto il profilo del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione comunale si sostanzia nel seguenti passaggi minimi:
1) consenso (= volontà) degli aventi titolo a pronunciarsi, individuati secondo il criterio della consanguineità con il de cuius, e, quindi, a disporre del cadavere del de cuius stesso dopo il primo periodo di sepoltura legale. Il coniuge superstite ha titolo privilegiato, mentre tra più famigliari dello stesso grado occorre l’unanimità. Tale atto volitivo deve tradursi necessariamente in una specifica istanza, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, da inoltrare al comune nella cui “giurisdizione” insiste il cimitero di prima sepoltura.
2) assenza di disposizioni contrarie del de cuius o del fondatore del sepolcro a che il feretro in questione possa esser rimosso dalle cella in cui fu murato (è il caso delle cosiddette “tombe chiuse”, ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mantenere un determinato cadavere nell’avello in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione) Questo principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza. Si veda a tal proposito T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988 n.. 373 La riduzione delle salme nel sepolcro familiare può essere vietata ove ciò risponda ad una precisa volontà in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa..[omissis].
3) Verifica preliminare del titolo di trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato (semplice ossame, esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo causato dall’insorgere di mummificazione, saponificazione o corificazione verso una nuova destinazione, deve insomma esser preventivamente accertato lo jus sepulchri nel nuovo sepolcro.
4) Se il trasferimento avviene nell’ambito dello stesso cimitero non occorre il decreto di trasporto, bastando la semplice annotazione negli appositi registri cimiteriali.
Tutte queste operazioni sono a titolo oneroso per il richiedente, secondo il tariffario predisposto dal Comune in questione.
X Maria,
Con i pochi elementi a disposizione è pressoché impossibile rispondere al quesito posto.
Ma…mi chiedo io, come può, in termini civilistici un Ente Morale (= la Confraternita) esser privo di statuto ordinamentale e mantenere la personalità giuridica atta a renderlo titolare di concessioni cimiteriali? Bisognerebbe ragionare di default dell’Ente stesso o, persino, di una sua insussistenza dinanzi alla Legge, con l’effetto di render nulla la concessione.
Vigenti i regolamenti statali di polizia mortuaria di cui ai Regi Decreti n.42/1991 n. 448/1892 e 1880/1942 le concessioni avrebbero potuto esser indifferentemente a tempo determinato o perpetue. Sarebbe spettato al comune definirne la singola durata o la natura sub specie aeternitatis.
Nell’assenza (o, a questo punto, nel silenzio dell’atto concessorio) , o si ricorre alla rischiosa formula dello Juris Tantum, ossia all’istituto dell’immemoriale, purché contemplato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, o, meglio ancora s’implementa la procedura usuale della reintegrazione dei titoli andati distrutti o smarriti, la quale richiede pur sempre un accertamento giudiziale, in sede civile.
Egregio Signor Carlo,
mi permetto di chiederLe ulteriori chiarimenti sul quesito postoLe in data 24 agosto 2015:
le salme di mia nonna e di mio nonno materno sono state tumulate rispettivamente nel 1978 e 1985 all’interno di una cappella, costruita negli anni ’20, appartenente ad una confraternita religiosa alla quale entrambi erano regolarmente iscritti e di cui mio nonno era Priore. In assenza dello statuto della confraternita vigente all’atto della tumulazione e dell’atto di concessione in uso dei singoli posti feretro, considerando l’ente quale titolare di concessione perpetua, le sepolture sono anch’esse da ritenersi perpetue sebbene fosse consuetudine per le altre congregazioni redigere un atto che limitasse a 30 anni la concessione in uso dei loculi?
Le suindicate tumulazione sono annotate nell’apposito registro comunale senza che ne sia indicato il periodo della loro permanenza nei loculi a differenza di altre iscrizioni per le quali invece è specificato il limite temporale.
La ringrazio nuovamente per l’attenzione che vorrà dedicare al quesito ripropostoLe.
Cordiali saluti.
Maria
X Alfreda,
consiglio, preliminarmente, la lettura di due testi proposti ai seguenti links:
1) https://www.funerali.org/cimiteri/conflitti-sul-sepolcro-famigliare-1091.html
2) https://www.funerali.org/normativa/atti-di-disposizione-in-conflitto-sulla-spoglia-del-de-cuius-892.html
Bisogna sempre distinguere tra l’intestazione del sepolcro e la posizione giuridica soggettiva di cui si trovi in un determinato rapporto di parentela con la persona scomparsa, ossia con il de cuius.
Per evitare pasticci di tal fatta ed indebite ingerenze da parte di terzi invadenti ed “impiccioni” molti Comuni, ormai, in sede di stipula dell’atto di concessione si sincerano che lo stesso sia sottoscritto non già da un estraneo alla famiglia del de cuius, ma da un suo stretto congiunto, in maniera tale che il concessionario così chiaramente individuato dal contratto sia pienamente detentore dello Jus sepeliri (diritto ad esser sepolto) ed, in particolar modo, dello Jus inferendi mortuum in sepolcrum, cioè del diritto a conferire sepoltura in quel dato avello mortuario.
Nel caso, nemmeno piuttosto remoto, di concessione accordata, magari per la tumulazione solo ed esclusivamente di un determinato feretro, a chi non sia congiunto jure coniugii (ossia da vincolo matrimoniale) o jure sanguinis (per diritto di consanguineità) con il de cuius si assiste ad un’importante divaricazione tra la mera titolarità del loculo, a questo punto afferente ai soli obblighi manutentivi ex Art. 63 DPR n. 285/1990), ed il potere di disposizione sulla spoglia mortale in esso contenuto.
Spesso i rilievi dei Tribunali Italiani richiamano la personalità dello Jus Sepulchri a volte pure svincolato rispetto al diritto reale (che compete – questo sì – al concessionario – sul sepolcro stesso
La scelta sulla destinazione cui avviare salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, anche dopo un primo periodo di diversa sistemazione,sorge, per criterio di poziorità (brutta parolaccia in “giuridichese” dove concorrono priorità di decisione e graduazione della stessa, secondo i diversi livelli di parentela sanciti dagli Artt. 74 e segg. Cod. Civile) prima enucleato come principio pretorio da un’univoca e consolidata giurisprudenza, in tema di conflitti endo-famigliari, poi, enunciato come norma formale, nello jus positum dal Legislatore attraverso l’Art. 79 comma 1 II Periodo del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Attenzione – spesso viene sollevata questa obiezione: il sullodato Art. 79 si riferirebbe solo alla pratica cremazionista. L’eccezione è facilmente superabile con questa argomentazione: la norma, infatti, si interpreta e si applica per analogia estensiva “ a fortiori”; dopo tutto non è forse la richiesta di cremazione, quale atto ultimo, personalissimo ed irreversibile, il concretarsi, almeno nel Nostro Ordinamento Giuridico, di una massimo ed estremo atto di disposizione?
Di conseguenza, il semplice concessionario, privo dell’effettivo dello Jus Sepulchri è estromesso di diritto dalla questione e non può opporsi all’apertura del loculo per le successive operazioni di estumulazione o trasferimento del feretro in altra sede, salvo dimostrare in un giudizio in sede civile, come le sue rimostranze siano volte tutelare la electio sepulchri espressa in vita dal de cuius. Vale ad dire: se il defunto in vita manifestò il desiderio di permanere in quel particolare sepolcro la tomba sarà intangibile per tutta la durata, almeno, della concessione.
Tutti gli oneri dell’estumulazione saranno giustamente posti a carico del soggetto richiedente, sollevando il concessionario –per altro contrario – dall’assunzione di quest’ultimi.
Però…però anche la Sua cliente sbaglia e, per di più grossolanamente: come può anche solo sperare di esser (a tempo debito e senza alcuna fretta) tumulata in un loculo il cui concessionario non è a lei legato jure sanguinis o jure coniugii?, quando il sepolcro privato (come le tumulazioni tutte) nasce, appunto, come principalmente famigliare?
Sarebbe un abuso, in senso tecnico, a meno di non rischiare con l’istituto della benemerenza di cui all’Art. 93 comma 2 DPR 10 sttembre 1990 n. 285, ma demandato, nella sua attuazione di dettaglio al regolamento municipale di polizia mortuaria.
Qui bisognerebbe consultare attentamente l’atto di concessione, perchè se la concessione è stata fatta solo per una determinata persona (fattispecie piuttosto diffusa, soprattutto nell’evenienza di loculo monoposto) la sua estumulazione potrebbe addirittura provocare l’estinzione del rapporto concessorio, dovuta all’esaurimento dei fini per cui quest’ultimo era sorto.
Titolato a pronunciarsi, nell’evenienza di strascichi giudiziari sarà, ovviamente, il giudice di ultima istanza, il Comune sin quando non si addivenga ad una soluzione concordata (o a sentenza) resta terzo ed equidistante rispetto alla parti in causa e si limita a garantire il mantenimento dello status quo.
Buongiorno, vorrei dei chiarimenti su questo argomento….Una mia cliente nel 1991, le muore un figlio, era separata, la convivente del x marito, è andata a prenotare il loculo intestandolo a lei. Adesso la mia cliente, ha il desiderio di toglierlo in quel loculo e metterlo in un ossario….perchè un domani vuole andarci anche lei. purtroppo la titolare della concessione non vuole firmare l’apertura del loculo….come deve comportarsi…perchè il comune senza il foglio firmato non procede. in attesa di una vostra risposta vi porgo distinti saluti
X Massimiliano,
Ex Art. 3 comma 1 lett. b) DPR n. 254/2003, il quale detta un doppio criterio di valutazione: temporale/amministrativo e medico-legale è cadavere il corpo umano esanime tumulato sino al compimento del 20 anno di tumulazione impermeabile, dopo questo periodo minimo di sepoltura legale, quali che siano i fenomeni trasformativi o conservativi che si verificheranno con ogni probabilità, saremo dinanzi ad una nuova fattispecie giuridica: il resto mortale.
Qui, almeno, la Legge è tagliente nella sua certezza e non lascia adito ad equivoci interpretativi. Lo spartiacque è rappresentato dai 20 anni effettivi di sepoltura, anche se trascorsi, cumulativamente, in più sepolcri.
Oggi, come da Lei giustamente rilevato, molti regolamenti regionali e comunali, in seguito all’emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254, cominciano a considerare come ORDINARIE le estumulazioni eseguite dopo almeno 20 anni di permanenza del feretro in loculo stagno, si tratta di un notevole salto di qualità, anche concettuale, con cui si “sgancia” il periodo legale di sepoltura dall’effettiva durata della concessione, perché secondo il DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Art. 86) l’estumulazione (fatta salva la sempre possibile traslazione di cui all’Art. 88) si dovrebbe legittimamente eseguire alla scadenza (per causa naturale o disfunzionale qui poco rileva) del rapporto concessorio.
Orbene, a questo punto, ci soccorre la formulazione dell’Art. 86 comma 3 DPR n. 285/1990, integrato dalla Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 secondo cui se sono trascorsi meno di 20 anni dalla precedente tumulazione il feretro estumulato sarà sottoposto ad un normale turno di rotazione in campo di terra, di solito di durata decennale.
In questa sede, cioè all’atto dell’estumulazione si procederà ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 75 comma 2 e 86 comma 2 DPR n. 285/1990 all’apertura di squarci sul coperchio metallico della cassa, prima dell’interro, così da favorire il naturale passaggio delle acque meteoriche, funzionale alla ripresa dei processi di decomposizione della materia organica, spesso inibiti, durante la deposizione del cadavere in ambiente (loculo + bara) sigillato e reso, così, ermetico.
Confermo, pertanto, la Sua tesi: il defunto sepolto in loculo 19 anni fa, su istanza degli aventi diritto a disporne, sarà inumato nel campo primario.
Poiché il de cuius, come tale, è ancora CADAVERE e non RESTO MORTALE, non valgono le procedure di “smaltimento” (una su tutte le cremazione in forma proceduralmente “snella”) semplificate di cui alla Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10.
Rimango sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Buongiorno chiedo informazioni in merito ad un decesso avvenuto all’inizio del 2015 e tumulato in una cappella privata (stallo) il defunto dopo qualche mese è stato inumato in un campo primario ; dove trascorrerà i 10 anni previsti dalla legge. Inoltre con un desiderio di fila e di posto .
Invece per un decesso avvenuto 19 anni fà e non trascorsi i 20 anni di contratto essendo egli tumulato è possibile per lui essere inumato sempre in un campo primario ?
E’ inteso che in questo comune campo primario sta per 10 anni, invece il campo secondario sta per 5 anni logicamente perchè sono trascorsi 20 anni.
Certo di un vostro rapido riscontro in merito
e ringraziando anticipatamente
Colgo Distinti saluti
X Alfredo,
l’intento di una riunificazione di tutte le urne in un unico sacello è senz’altro pregevole e di buon senso, tuttavia si rimarca come:
1) la richiesta di estumulazione delle urne debba esser necessariamente presentata con istanza formale rivolta al comune (…o ai comuni) nel cui cimitero le urne sono state precedentemente deposte. Gli uffici della polizia mortuaria dispongono già di apposita modulistica, solo da compilare all’occorrenza e da firmare secondo modalità e procedure di cui agli Artt. 38 e segg. DPR n.445/2000, Quindi una scrittura privata non è assolutamente strumento idoneo, e rischia di esser solo… un pezzo di carta senza nessun valore legale, stimo infatti, pur sempre ragionando di atti di disposizione sui defunti, inquadrabili nelle sfera dei diritti personalissimi, in termini di pietas ed affetti; insomma con lo Jus Sepulchri non si scherza!
2) ogni domanda rivolta alla pubblica amministrazione e volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento (in questo caso l’autorizzazione all’estumulazione ex Art. 88 del Regolamento Nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) sia soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo.
3) per orientamento conforme della giurisprudenza (…provate a sconfessare voi gli alti pronunciamenti della Corte di Cassazione…io mi accodo umilmente!) e soprattutto per norma positiva ex Art. 79 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285 gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri seguano la precisa ed inderogabile regola dello Jus Sanguinis e in caso di presenza di più congiunti di pari grado di parentela, la Legge pone tutti costoro su un piano di pari ordinazione, dunque per procedere è richiesta l’espressa unanimità!
4) in caso di contenzioso endo-famigliare sulla nuova destinazione delle urne, il comune, senza entrare minimamente nel merito della controversia (la funzione amministrativa non può mai sconfinare in quella giurisdizionale) si limiterà a mantenere e garantire lo status quo, lasciando al Giudice di ultima istanza l’amaro compito di risolvere la disputa.
5) Consiglio spassionato: prima di adire il giudice, ed intraprendere una lunga e costosa caausa in sede civile, vi conviene cercare una bonaria composizione del conflitto.
6) Molti comuni se gli aventi diritto a pronunciarsi sono una pluralità, per snellire gli adempimenti burocratici, prevedano con una precisa formula che chi sottoscriva un determinato atto agisca in nome e per conto di tutti gli altri i, quali, ovviamente debbono esser consenzienti. Attenzione, però, alle dichiarazioni mendaci, punite penalmente ex Art. 76 DPR n. 445/2000.
ALFREDO – Vorrei es-tumulare più urne degli anni 50 circa da vari loculo e trasferirle in unico loculo ,devo avere l’approvazione da tutti i fratelli?
E sufficiente firmare un foglio tra noi fratelli ?
Se uno dei fratelli rifiuta di firmare cosa dove fare?
Chiedo gentilmente delle spiegazioni.Se fosse possibile avere un prestampato di richiesta
X Luca,
Nell’estumulazione con riduzione dei resti ossei, è potere del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 D.P.R. 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi spetti l’ispezione sulla salma (mineralizzata o meno).
Lo stesso Art. 3 comma 1 Lett. b) D.P.R n.254/2003 nel definire, in via amministrativa, la fattispecie di “Resto Mortale” in base ad un doppio parametro:
• cronologico (debbono esser trascorsi almeno i 20 anni di sepoltura legale)
• medico-legale (si deve esser davvero dinnanzi ad esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo per effetto, soprattutto, di corificazione o, più raramente, saponificazione)
impone una necessaria esplorazione sulla scheletrizzazione del cadavere con rimozione dei coperchi ed il relativo taglio del nastro di zinco o piombo ex Art. 75 comma 2 D.P.R. n.285/1990.
Essendo trascorsi già 50 anni, cioè un tempo sufficientemente lungo, la bara potrebbe esser rinvenuta in uno stato di profondo deterioramento (= assi schiodate e controcassa di metallo gravemente corrosa, passivata o ossidata) Ebbene queste condizioni “patologiche” del feretro e tali da non garantire più la tenuta stagna dello stesso potrebbero esser paradossalmente funzionali alla ripresa dei processi di naturale mineralizzazione delle parti molli (tessuti e tegumenti) così da trasformare il cadavere in semplice scheletro. Di conseguenza: conviene sicuramente una ricognizione sullo stato di scheletrizzazione del corpo tumulato.
BUONGIORNO, DEVO ESTUMULARE UNA BARA DEGLI ANNI ’50 DA UN LOCULO PER TRASFERIRLA COME OSSARIO IN UN ALTRO.
VISTO IL PERIODO DI SEPOLTURA, E’ NECESSARIO APRIRE LA BARA PER CONTROLLARE LO STATO DEL CADAVERE O SI PUO’ DIRETTAMENTE CREMARE IL TUTTO? CI FOSSERO ALL’INTERNO BARA SOLO PIU’ RESTI DI OSSA SI POTREBBE EVITARE LA CREMAZIONE INTERA EVITANDO QUINDI DELLE SPESE…
GRAZIE DELL’ATTENZIONE.
CORDIALI SALUTI
X Maria,
trattandosi di concessione ad “ente morale” (ossia ad un confraternita religiosa, nel caso specifico), va tenuto sempre presente come sussista un doppio livello di rapporti: il primo intercorrente tra comune ed ente, che puo’ anche essere (in relazione all’epoca in cui sia sorto) perpetuo. Ad esempio negli anni ’20 vigente il Regio Decreto n. 448/1892 era costume diffuso, data la bassa incidenza della pratica funebre della tumulazione, rilasciare concessioni a tempo indeterminato.
La seconda relazione giuridica, invece, è intrattenuta tra l’ente e le persone appartenenti ad esso stesso ex Art. 93 comma 1 dell’attuale Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto costituitosi, a monte, tra comune ed ente).
In tale evenienza di modifica dell’ordinamento dell’ente, che avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura (è vietato, ad esempio, il fine di lucro), l’ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche (tempus regit actum?) a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente stesso e suoi appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, e’ ben difficile fornire indicazioni di sorta). Dovrebbe comunque valere il principio dell’affidamento (C.D. bona fides) assieme a quello, correlato, della generale irretroattività della norma giuridica, sancito dalle preleggi al Cod. Civile.
La durata di questo secondo rapporto, e’ regolata necessariamente dall’ordinamento dell’ente.
Ad ogni modo, nel silenzio dello statuto della confraternita o dell’atto di concessione in uso dei singoli posti feretro opera pur sempre di default l’Art. 86 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285 secondo cui l’estumulazione si esegue legittimamente alla scadenza della concessione, con questa ulteriore conseguenza: dalle sepolture perpetue (che non hanno scadenza naturale in quanto sono proiettate in un tempo vago ed indefinito sub specie aeternitatis) non è mai ammessa l’estumulazione “d’ufficio” se non per estinzione disfunzionale del rapporto concessorio (revoca, decadenza, soppressione del cimitero, abbandono amministrativo laddove previsto) o l’espressa istanza di traslazione delle spoglie mortali presentata dagli aventi diritto a disporre un’ulteriore destinazione delle stesse (esempio: trasporto in altra sede, cremazione, riduzione dei resti ossei in cassetta ossario…)
Egregio Signor Carlo,
mi permetto di chiederle un consiglio su una problematica che mi sta molto a cuore:
le salme di mia nonna e di mio nonno materno sono state tumulate rispettivamente nel 1978 e 1985 all’interno di una cappella appartenente ad una congregazione religiosa costruita negli anni ‘20. In assenza di un regolamento interno della congregazione vigente all’atto della tumulazione e di un atto redatto tra i congiunti ed il rappresentante della stessa in ordine al periodo della loro permanenza nei loculi, quali sono i riferimenti normativi a cui attenersi per stabilirne la durata?
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicare al quesito postoLe.
Cordiali saluti.
Maria
Grazie mille per la risposta molto esaustiva.
X Deborah,
Dobbiamo ragionare su due differenti piani logici e semantici, certe commistioni concettuali non aiutano di certo: bisogna, infatti, sempre distinguere tra la qualità di erede, nella successione dei beni a contenuto patrimoniale (condizione cui si può sempre rinunciare) e la legittimazione jure sanguinis a porre in essere atti di disposizione sulle spoglie mortali. Questi ultimi, assimilabili allo jus sepulchri vero e proprio,seguono *solo* e *solamente* la regola generalissima della consanguineità, trattandosi di diritti personalissimi al pari del nome, dell’onore…
I figli, benché abbiano rinunciato all’eredità, rimangono pur sempre consanguinei del de cuius, ed in assenza del coniuge superstite (che avrebbe titolo privilegiato per decidere) concentrano su di sé (di comune accordo) il diritto di scegliere, con oneri a proprio carico, la sistemazione delle mortales exuviae del defunto genitore.
Secondo parte della dottrina lo jus sepulchri non decadrebbe nemmeno quando sussista l’indegnità a succedere. Esempio: (molto forte, ma calzante!). Io, quale unico figlio e discendente commetto reato di parricidio, cioè ammazzo mio padre in un accesso d’ira funesta, tuttavia conservo sia il diritto (per quando sarà ora…) ad esser tumulato nella tomba edificata da mio padre, sia il potere di esprimere la mia volontà in merito alla sepoltura di papà (jus eligendi sepulchrum), se non in contrasto con la sua. E’ un paradosso, è verissimo, ma per la legge italiana funziona così!
Salve, avrei un quesito da porre relativo all’esumazione.
I figli di un defunto possono procedere all’esumazione dei resti, nonostante abbiano rinunciato all’eredità del proprio genitore? Nel caso in cui si proceda con l’esumazione, c’è pericolo che decada la suddetta rinuncia?
Gli umori organici rilasciati nel post mortem non sono altrimenti classificabili se non come sangue o altri liquidi biologici ad esso assimilabili ai sensi del DPR n.254/2003.
Certo, la lisciviazione dei cadaveri produce percolazione di liquidi in abbondanza, soprattutto durante la fase colliquativa della decomposizione di un corpo, passaggio, per altro fondamentale per ottenere la mineralizzazione delle parti molli; tuttavia non sono tanto i liquidi cadaverici rifiuti in quanto tali (il terreno tende naturalmente ad assorbirli ed a metabolizzarli…almeno nell’inumazione) quanto gli scarti ed i residui provenienti da operazioni cimiteriali di esumazione/estumulazione che eventualmente siano entrati in contatto per lunghi periodi (come, per esempio accade per le casse di zinco indispensabili per la tumulazione) e siano stati contaminati dai fluidi post mortali della putrefazione.
Diversi studi medici tendono, oggi, a depotenziare la possibile carica patogena dei liquami cadaverici, soprattutto quando il decesso NON sia avvenuto per morbo infettivo/diffusivo e sia, parallelamente, già trascorso molto tempo dalla sepoltura. Quest’ultimi, tuttavia, continuano ad esser assolutamente antigienici. Ad ogni modo si fornisce, qui di seguito una tabella riassuntiva dei C.E.R per i rifiuti prodotti in ambito cimiteriale
1) assi e resti delle bare usate per la sepoltura: 20 01 37 * Legno contenente sostanze pericolose
2) Simboli religiosi, piedini, ornamenti e maniglie per la movimentazione del feretro: 20 01 40 metallo
3) avanzi di imbottiture e similari: 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti contaminati con sostanze pericolose
4) resti metallici di casse come i cofani di zinco: 20 01 40 metallo; 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
Salve,
qualcuno mi saprebbe indicare il codice cer dei liquami cadaverici??
grazie
Per Paolo:
Il regolamento di polizia mortuaria del Suo comune deve esser novellato, con le procedure di omologazione di cui all’Art. 345 Regio Decreto n.1265/1934 infatti, con l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 tutte le operazioni cimiteriali prima gratuite ai sensi dell’Art. 12 comma 4 della Legge 440/1987 (oggi abrogato), sono, ora, divenute servizi a titolo oneroro e gravano interamente sull’utenza, fatti alvi tre casi: vita sola del defunto, stato di indigenza, disinteresse da parte dei famigliari.
La tariffa si compone di, almeno, tre voci di calcolo:
1) scavo della fossa, calata del feretro e riempimento della stessa
2) mantenimento della tomba e del cippo identificativo per tutto il periodo di sepoltura legale
3) apertura della fossa, allo scadere dei 10 anni, raccolta delle ossa o dei resti mortali e smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività cimiteriale ai sensi del DPR n.254/2003.
Il comune, se non vuole incorrere nella responsabilità patrimoniale, ex Art. 93 Testo Unico Ordinamento Enti Locali approvato con D.LGS n.267/2000, dinnanzi alla Corte dei Conti è tenuto al recupero delle spese gestionali ed anche l’ordinanza con cui si disciplinano le esumazioni/estumulazioni ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 82 comma 4 ed 86 comma 1 DPR n.285/1990 può esser lo strumento temporaneamente idoneo, nell’attesa di un aggiornamento del regolamento comunale, per normare ex novo l’aspetto tariffario della materia cimiteriale.
In realtà, nella sepoltura in campo comune di terra non si versa alla casse del comune nessun canone di concessione, perchè l’inumazione non è considerata sepoltura privata, come, invece, accade sempre per le tumulazioni, in quanto la collocazione dei feretri nei campi ad inumazione è considerata la normale ed istituzionale forma di “seppellimento” dei cadaveri. Ovviamente l’attività cimiteriale non è ad accumulo, ma a rotazione, siccome gli sspazi sepolcrali non sono nè infiniti nè inesauribili, quindi ai sensi dell’Art. 82 comma 1 DPR n.285/1990, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria è del tutto legittimo e secondum legem che il comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile ed Art. 337 Testo Unico Leggi Sanitarie provveda a liberare i campi di inumazione, al fine di procedere, secondo il bisogno di posti feretro, a nuove sepolture.
Salve, il Sindaco della mia città ha emesso un’ordinanza per esumazioni ordinaria nei campi di inumazioni per feretri di 10 + 1. Tale operazione sarà a carico degli eredi del defunto.
Ora gli eredi devono pagare questa operazione, quando hanno già pagato la concessione di sepoltura? poichè il campo per le inumazioni serve al Comune per dare sepoltura ad altri concittadini.
E poi nel regolamento di polizia del comune c’è un’articolo che dice che le esumazione ordinarie sono a titolo gratuito. Vista la grave crisi economica che incombe sulle nostre tasche cosa dobbiamo fare? Grazie
X Raffaella:
gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri attengono all’esercizio di un diritto personalissimo e civile e sono, pertanto, disciplinati dalla sola Legge Statale (Art. 117 Cost.)
In realtà il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria nulla dispone a tal proposito, quindi, per analogia si applica l’Art. 79 comma 2 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, anche se, almeno formalmente, quest’ultimo riguarda le procedure di cremazione. Il sullodato Art. 79 comma 2 DPR n.285 è frutto di un’elaborazione giurisprudenziale (spesso, infatti, tra i parenti del de cuius si aprono liti furibonde sulla destinazione e la sepoltura dello stesso), poi cristallizata, finalmente, in norma positiva con il DPR n.285/1990. L’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 introduce, in tema di atti di disposizione per il post mortem il principio di poziorità (potere di scelta + priorità nel decidere). In questo caso la electio sepulchri (ossia la scelta della tomba o della modalità di sepoltura) spetta innanzi tutto al de cuius, e nel suo silenzio al coniuge superstite (qui lo Jus Coniugii prevale sullo Jus Sanguinis), poi a tutti i parenti di pari grado (il livello superiore esclude automaticamente quello subordinato). Nel caso di compresenza di congiunti di pari grado abilitati ad esprimersi (eccetto, quindi, gli interdetti) occorre il consenso unanime di tutti costoro, e, dunque, non si ricorre al criterio della maggioranza assoluta. Ogni operazione cimiteriale, compresa la traslazione del feretro in un nuovo sepolcro, deve esser preventivamente autorizzata dal comune sulla base di una chiara e scritta manifestazione di volontà deliberata da tutti gli aventi diritto ad esprimersi. SEnza questo passaggio non si può procedere ed il Comune è tenuto solamente a mantener inalterato lo status quo sino a quando non si addivenga ad una soluzione consensuale da parte degli aventi titolo i quali, magari, trovano un accordo, oppure ad una sentenza del guidice, in sede civile, quando essa sia passata in giudicato. L’unica soluzione possibile mi sempra sia convincere il fratello renitente a concedere l’avvicinamento della nonna da poco scomparsa al marito premorto, come, per altro, secondo desiderio della stessa nonna. Attenzione, però, anche se si è disposti a sostenere tutti gli oneri (non solo economici) di un processo civile bisgna, pur sempre, ricordare come secondo diversi pronunciamenti giurisprudenziali la electio sepulchri non possa esse provata tramite semplici testimoni, proprio perchè trattasi di un diritto personalissimo (Jus Sepulchri) essa necessita della forma scritta = testamento anche se olografo.
Salve. Sono di Cagliari.
Vorrei un informazione .
i miei nonni sono sepolti nel cimitero di cagliari. Purtroppo non sono sepolti vicini.
Mia nonna prima di morire ci ha chiesto oralmente di essere sepolta vicino al marito ma non ha fatto testamento e quindi non c’è nessuno scritto in merito.
la maggioranza dei figli è d’accordo nel spostarla vicino al nonno accollandosi questa spesa.
solo un figlio non è d’accordo.
L’agenzia che si occupa della praica ci ha spiegato che ci vuole il consenso di tutti i figli non basta la maggioranza.
A me sembra alquanto strano.
Come possiamo muoverci.
Grazie mille