TAR Lazio, Sez. II, 16 giugno 1990, n. 1251

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Massima

Testo

Riferimenti: Foro amm. 1990, 2401 (nota)

Massima:
TAR Lazio, Sez. II, 16 giugno 1990, n. 1251
Il d.m. 25 maggio 1989 – di attuazione del potere interministeriale, ex art. 1 comma quater, l. 10 febbraio 1989 n. 45, che consente di assimilare, nel regime ordinario di smaltimento, rifiuti sanitari a quelli urbani ordinari, – pur contenendo ai punti 2 e 3 dell’all. 1 un’ampia gamma di rifiuti speciali ospedalieri esclusa dall’assimilazione e pur prescrivendo, nell’all. 2 (ai fini dell’assimilabilità in questione) un previo particolare sistema di smaltimento, tra cui anche la termodistruzione, l’incenerimento o il forno crematorio, si dimostra contraddittorio e immotivato al punto 5 del predetto all. 1, allorché assimila a rifiuti urbani anche rifiuti prima esplicitamente esclusi se sottoposti al c.d. trattamento di sterilizzazione, eludendo il divieto di smaltimento diretto in discariche pubbliche risalente al punto 4.2.3.3 della deliberazione 27 aprile 1984 del comitato interministeriale previsto, in tema di criteri di assimilazione, dall’art. 5 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, divieto che il decreto ministeriale in parola non ha inteso modificare.