Cassazione civile, Sez. I, 25 febbraio 1987, n. 1988

Norme correlate:
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Massima:
Cassazione civile, Sez. I, 25 febbraio 1987, n. 1988
Poiché l’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie) vieta di costruire o ampliare costruzioni nell’area di rispetto dei cimiteri ma non preclude altre diverse forme di utilizzazione dei terreni che si trovino in quella fascia, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, un terreno compreso in tale zona di rispetto, non deve necessariamente essere valutato in termini di suolo agricolo, potendo il suo valore, quando ne ricorrano le condizioni, mutare in conseguenza di una possibile destinazione a scopi turistici (es., campeggio), che consenta l’utilizzazione di strutture mobili).

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. I, 25 febbraio 1987, n. 1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Italo BOLOGNA Presidente
” Michele MAIELLA Consigliere
” Alfredo ROCCHI ”
” Nicola LIPARI ”
” Edoardo DI SALVO Rel. ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
CONSORZIO PER L’AUTOSTRADA MESSINA-CATANIA, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via
E.Tazzoli n.2, presso l’avv. Giancarlo Navarra (Studio avv.
Giordano), rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Silvestri, giusta
delega in atti;
Ricorrente
contro
Leonardo Cuscona e Maria Brigida Cuscona;
Intimata
per l’annullamento della sentenza della Corte di app. di Messina in
data 29.11.1982;
udita la relazione svolta dal Cons. Di Salvo Dr.Edoardo;
udito l’avv. Silvestri;
udito il P.M. Dr. Evandro Minetti, che ha concluso per il rigetto.
FATTO
Con citazione 28 marzo 1972, il Consorzio per l’Autostrada Messina-Catania conveniva davanti al Tribunale di Messina Giuseppe Cuscona, esponendo che, con provvedimento 21 gennaio 1972, il Prefetto di Messina aveva pronunciato l’espropriazione di un fondo del predetto, sito in contrada Spisone di Taormina, necessario per effettuare il collegamento tra l’autostrada e l’abitato di Taormina; che la relativa indennità, già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, era di gran lunga superiore al valore del bene espropriato, non avendo il perito, a tua uopo nominato, tenuto conto della circostanza che il terreno, avente natura agricola, e posto in ripidi pendii e soggetto a frane, era in stato di completo abbandono.
Quindi, dichiarava di proporre opposizione avverso la liquidazione dell’indennità predette, instando perché fosse ordinato in suo favore lo svincolo delle somme depositate in eccedenza; con vittoria delle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio, il Cuscona contestava l’ammissibilità e la fondatezza della domanda, e, in via riconvenzionale, chiedeva che il consorzio fosse condannato al pagamento di una indennità suppletiva, con gli interessi legali, posto che l’indennità era inferiore al valore venale del bene espropriato, avente caratteristiche edificatorie.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, per la determinazione dell’indennità in parola, il Tribunale adito, con sentenza 20 dicembre 1978 – 13 febbraio 1979 – disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, sollevata dal convenuto per il rilievo che il Consorzio aveva notificato il decreto di espropriazione senza formulare alcuna riserva in ordine all’ammontare dell’indennità, in conformità all’opinione espressa dal consulente tecnico d’ufficio, – in parziale accoglimento della domanda attrice, e, quindi, rigettando integralmente la domanda riconvenzionale, determinava l’indennità di espropriazione in L.16.365.000 e l’indennità di espropriazione in L.2.365.000, con i relativi interessi legali, ed ordinava, conseguentemente, lo svincolo della somma depositata in eccedenza.
Compensava fra le stesse parti un terzo delle spese di giudizio e poneva a carico del Cuscona i rimanenti due terzi.
In motivazione, i primi giudici rilevavano che al terreno espropriato, nonostante ricadesse nella zona di rispetto del cimitero prevista dall’art.338 T.U. delle leggi sanitarie, doveva attribuirsi natura edificatoria, sia perché, in violazione del predetto vincolo, erano state realizzate nella zona, anche di recente, parecchie costruzioni, sia perché il comune di Taormina, avvalendosi del disposto dell’art.1 L.17-10-1957 n.983, aveva deliberato di chiedere che la zona di rispetto attorno al cimitero fosse ridotta a cinquanta metri, e di conseguenza, l’otto aprile 1974 aveva modificato il piano regolatore.
Quindi, determinava il valore venale del fondo espropriato in L.12.000 il mq., pervenendo alla liquidazione dell’indennità nella suindicata misura, corrispondente alla differenza tra il prezzo che l’intero fondo aveva prima dell’espropriazione ed il giusto prezzo della residua parte di esso dopo l’occupazione, ai sensi dell’art.40 L.25 giugno 1965 n.2359.
Determinava, poi, l’indennità di occupazione legittima nella somma pari agli interessi legali sull’ammontare dell’indennità di espropriazione.
Avverso tale sentenza, notificata il 28-5-1979, il Consorzio proponeva appello davanti alla Corte di Messina con atto 26 giugno 1979 (notificato a Leonardo e Maria Brigida Cuscona, quale erede di Giuseppe Cuscona, deceduto nelle more del giudizio), chiedendone la riforma in base a cinque motivi.
Resistevano al gravame gli appellati, proponendo a loro volta impugnazione incidentale fondata su due motivi.
La Corte d’Appello di Messina, con sentenze 25 sett. – 29 nov. 1982, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva a L.8.040.000 ed a L.1.127.780 le somme liquidate dai primi giudici rispettivamente a titolo d’indennità di espropriazione e d’indennità per il periodo di occupazione legittima, con i relativi interessi legali.
La Corte di merito perveniva a tale conclusione sulla base delle seguenti considerazioni: a) a fronte del vincolo d’assoluta inedificabilità imposta all’area espropriata, per errore compresa nella zona di rispetto del cimitero, dall’art.338 T.U. leggi sanitarie, l’edificabilità della stessa non poteva essere affermata in base alla presenza nella medesima zona di costruzioni abusive; la determinazione e la successiva modifica del piano regolatore adottate dal Comune di Taormina di chiedere la riduzione (a 50 metri dal cimitero), della zona di rispetto doveva ritenersi irrilevante perché esse erano successive all’emissione del decreto di espropriazione (21-1-1972); la Corte escludeva, pertanto, la natura edificatoria del terreno espropriato; b) dalla esclusione della natura edificatoria del terreno non conseguiva, però, che esso dovesse ritenersi agricolo; perché, essendo posto in un centro di particolare pregio turistico, quale è il Comune di Taormina, esso aveva la concreta attitudine ad essere destinato a fini diversi da quelli agricoli (campeggio – attrezzature sportive); c) a norma dell’art.39 della L.25 giugno 1865 n.2359, il valore di mercato del bene doveva essere determinato con riferimento a tali possibili utilizzazioni; d) pertanto, tenuto conto dei valori indicati dal consulente tecnico, alla data d’emissione del decreto di espropriazione, attribuiva al terreno il valore di L.10.000 al mq. e) essendo stata esclusa la natura edificatoria non poteva farsi ricorso al criterio di stima differenziale previsto dall’art.40 della predetta legge per le ipotesi di espropriazione parziale anche se la parte residua del fondo espropriato aveva effettivamente subito un deprezzamento; f) l’indennità d’espropriazione doveva, quindi, essere liquidata mediante la corresponsione del valore venale di mq.460 espropriati e d’una somma per risarcire i proprietari dal deprezzamento derivato alla parte residua; determinava, pertanto, tale deprezzamento nella misura del 20%, corrispondente, quindi, a L.3.440.000 che dovevano aggiungersi al valore venale di mq.460 espropriati stabilito in L.4.600.000. Riduceva, quindi, l’indennità dovuta da L.16.365.000 liquidata dai primi giudici a L.8.040.000.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso di cassazione, con atto notificato il 23.11.1983, il Consorzio per l’Autostrada Messina Catania deducendo un unico motivo.
Gli intimati non si sono costituiti.
DIRITTO
Il consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata per “incongruenza di motivazione” rilevando che nonostante i giudici di appello abbiano affermato – in contrasto con quelli di primo grado – che il terreno espropriato non era edificabile, ha attribuito allo stesso un prezzo per mq. sostanzialmente identico a quello attribuitogli dal giudice di I grado: L.10.000 al mq. in luogo di L.12.000 al mq.; rileva, altresì, che è illogica l’affermazione che il terreno fosse capace di garantire una redditività superiore a quella propria dei terreni agricoli in quanto comportando ogni struttura turistica l’edificazione essa sarebbe stata impedita dal vincolo di rispetto cimiteriale.
Le censure non sono fondate in quanto con esse, sotto il profilo della omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 n.5 c.p.c.), al quale vanno rapportate le censure preposte perché possano essere considerate ammissibili, si tende sostanzialmente a sollecitare un giudice di questa Corte sull’accertamento del valore del terreno espropriato, sulle valutazioni delle prove e della consulenza tecnica che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito e che per loro natura si sottraggano – salvo che sotto il profilo della indennità della motivazione – al controllo di legittimità di questa Corte.
Il consorzio ricorrente ritiene contraddittoria l’affermazione che il terreno di cui trattasi, pur essendo edificatorio, consente uno sfruttamento economico capace di garantire una redditività superiore a quella propria dei terreni agricoli avendo esso la concreta attitudine ad essere utilizzato – trovandosi in una zona di particolare pregio turistico, quale è il Comune di Taormina – a fini turistici mediante l’impianto di campeggi ed altre attrezzature sportive.
In realtà tale contraddittorietà non sussiste in quanto la sentenza impugnata ha seguito un iter logico ineccepibile in aderenza ai principi di diritto enunciati da questa Corte.
Essa infatti, dopo aver accolto la tesi del consorzio secondo cui l’area espropriata era assolutamente inedificabile ai sensi dell’art.338 T.U. delle leggi sanitarie, perché compresa nella zona di rispetto del cimitero, ha escluso la rilevanza delle deliberazioni con le quali il Comune di Taormina aveva chiesto l’eliminazione di tale vincolo decidendo, prima, la riduzione fino a 50 metri dal limite del cimitero, dall’area vincolata ed adottando poi la modifica del piano regolatore; ha rilevato, infatti, la sentenza impugnata che tali atti erano successivi all’espropriazione del terreno, momento al quale, verificandosi il trasferimento della proprietà a favore dell’espropriante, occorre fare riferimento per determinare il valore venale del bene oblato.
La Corte di merito, sulla base di tale giudizio, ha poi rilevato che al terreno di cui trattasi non poteva essere attribuito il valore di terreno agricolo perchè, essendo esso posto in una zona di grande valore turistico, poteva essere destinato a questi fini con strutture non edilizie. Sulla base di tali considerazioni ha poi determinato il valore delle superfici espropriate.
La sentenza impugnata non merita, quindi, le censure formulate dal ricorrente. L’alternativa che pone il ricorrente, secondo cui un terreno, se non è edificabile deve necessariamente avere una determinazione agricola, non sussiste nè nella realtà ne è stata mai posta dalla giurisprudenza di questa Corte. Le possibilità di utilizzazione dei terreni sono varie e fra queste sussiste certamente quella di utilizzarli a scopo turistico dotandoli di strutture mobili non equiparabili a quelli edilizie. La valutazione della concreta idoneità dei terreni espropriati ad essere destinati a tali scopi rientra nella esclusiva competenza dei giudizi di merito. Non osta a tale scopo l’art.338 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 perché esso prevede soltanto il divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli preesistente, ma non prelude altre diverse forme di utilizzazione dei terreni siti in tale posizione. Non è pertanto nemmeno necessario osservare che il limite posto alla edificabilità di tali terreni non è assoluto perché la stessa norma attribuisce al Prefetto il potere di ridurre l’ampiezza della zona di rispetto del cimitero delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Data la mancata costituzione degli intimati non occorre pronunciarsi sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione il 6-10-1986.

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