Con la sentenza n. 5289 del 17 giugno 2025, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha fornito un importante chiarimento sul regime giuridico delle società miste pubblico-private, ribadendo due principi che incidono in modo diretto sulla gestione dei servizi pubblici locali, compresi quelli cimiteriali e funerari.
Le società miste derivate da gara a doppio oggetto, non possono partecipare a gare indette da enti non soci
Il Consiglio di Stato ha riaffermato che la società mista nasce da una gara a doppio oggetto, finalizzata sia alla scelta del socio privato sia all’affidamento del servizio.
Questa peculiarità vincola la società a operare esclusivamente nell’ambito del servizio affidato dall’ente costituente.
Ne consegue che non può legittimamente partecipare a gare bandite da altre amministrazioni, anche se riguardanti attività simili.
Il principio mira a garantire parità concorrenziale con gli operatori privati, evitando che la società mista benefici di un vantaggio indebito derivante dalla propria natura “ibrida” e dalla posizione privilegiata conferitale dal socio pubblico.
Il controllo pubblico si valuta sulla sommatoria delle partecipazioni
Un secondo aspetto riguarda la nozione di “controllo pubblico” ai sensi del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016).
La sentenza chiarisce che il controllo non richiede una quota maggioritaria detenuta da un singolo ente.
È sufficiente che la sommatoria delle partecipazioni pubbliche garantisca la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, anche senza specifici patti parasociali.
Questo orientamento rafforza un’interpretazione sostanziale del controllo, volta a evitare artificiose frammentazioni societarie che potrebbero eludere l’applicazione delle regole pubblicistiche.
Implicazioni
- le società miste non potranno espandere liberamente il proprio raggio d’azione** partecipando a gare bandite da altri enti locali;
- le amministrazioni dovranno valutare con attenzione la composizione societaria ai fini del rispetto della disciplina del TUSP e delle norme concorrenziali.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.