Si consiglia ai nostri lettori un’analisi approfondita della ventina di pagine del parere del Consiglio di Stato (Sez. I, sentenza n. 855 del 5/8/2025) numero affare 01018/2024, perché chiarisce un passaggio importante e cioè il possibile destino, oltre la sepoltura in cimitero, di urne cinerarie derivanti da cremazione di resti mortali esumati o estumulati.
È però una lettura, per certi versi chiarificatrice, dell’applicazione della legge 130/2001 e, pur con il dovuto garbo istituzionale, un qualche appunto sulla tecnica normativa regionale del Piemonte in materia.
In breve – Il Consiglio di Stato (il parere si può reperire integralmente nell’area Sentenze del sito www.funerali.org, accessibile agli abbonati) ha risposto a due domande della Regione Piemonte:
(1) si possono affidare ai familiari le ceneri ottenute dopo la cremazione di resti mortali di salme esumate/estumulate, anche se il decesso è avvenuto prima del 2001?
(2) le scelte espresse dai familiari all’epoca del decesso sulla destinazione delle ceneri sono definitive oppure modificabili?
La risposta è duplice: l’affidamento è possibile; la dispersione resta invece ammessa solo se il defunto l’aveva espressamente voluta.
Le decisioni dei familiari possono cambiare nel tempo, ma sempre entro questi limiti.
Il contesto normativo
La legge 30 marzo 2001, n. 130 regola cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
Anche se rinvia a un regolamento mai emanato, molte sue parti sono pienamente operative, in particolare quelle che indicano le opzioni di conservazione (tumulazione, interramento, affidamento ai familiari) e le condizioni per la dispersione.
L’articolo 3 elenca le modalità con cui si prova la volontà (testamento, iscrizione a un’associazione per la cremazione, dichiarazione dei congiunti), mentre la lettera g) consente la cremazione di resti mortali di salme esumate (dopo 10 anni) o estumulate (dopo 20 anni) con l’assenso del coniuge o del parente più prossimo.
Un altro tassello importante è il cinerario comune: ogni cimitero deve averne uno per custodire le ceneri quando non c’è un’altra destinazione (o quando manca un affidatario).
Lo impone l’art. 80, comma 6, del regolamento nazionale di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990).
Infine, il Codice penale chiarisce che la dispersione fuori dalle regole è reato: l’autorizzazione dell’ufficiale di stato civile può essere rilasciata solo sulla base dell’espressa volontà del defunto.
Affidamento delle ceneri dopo cremazione di resti mortali esumati/estumulati
Per il Consiglio di Stato, anche se la persona è morta prima del 2001, una volta cremati i resti mortali dopo esumazione/estumulazione l’urna con le sue ceneri può essere affidata ai familiari.
La ragione è duplice.
Primo: già prima del 2001 l’ordinamento ammetteva la collocazione delle urne anche in colombari privati “garantiti contro ogni profanazione” (art. 343 del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934), quindi l’affido non è un’invenzione recente.
Secondo: quando la cremazione avviene dopo 10/20 anni, ciò che conta è la regola del 2001 (art. 3, lett. g), che guarda al momento della cremazione, non alla data del decesso.
In altre parole: se oggi si cremano resti dopo i tempi di legge, valgono le regole di oggi, compresa la possibilità di affidamento.
Questo orientamento è in continuità con un noto parere del Consiglio di Stato del 2003, che aveva già considerato l’“affidamento ai familiari” immediatamente applicabile sulla base della legge 130/2001 e senza il regolamento attuativo previsto al comma 1 dell’articolo 3 della L. 130/2001.
Se manca la volontà del defunto, la dispersione delle ceneri non è consentita ai familiari
Diverso è il capitolo “dispersione”: senza una chiara manifestazione in vita del defunto, la dispersione non si può autorizzare.
La legge 130/2001 e l’art. 411 c.p. lo dicono con nettezza: per disperdere serve l’espressa volontà del defunto.
Dunque, se i familiari non trovano una dichiarazione valida (testamento, iscrizione a un’associazione, o altra forma di espressione del de cuius che l’ufficiale di stato civile ammetta), la dispersione non è praticabile e il destino delle ceneri è tra una delle opzioni riservate ai familiari.
Le decisioni dei familiari sono “per sempre”?
Qui il Consiglio di Stato opera una distinzione semplice.
Se, all’epoca del decesso, mancava una volontà del defunto e i familiari hanno scelto loro (ad esempio: “tumulazione nel cimitero”), quella scelta è l’esercizio di un diritto proprio dei congiunti, noto come ius eligendi sepulchrum.
Non è la “voce” del defunto: è la loro decisione.
Proprio per questo può essere cambiata, da chi l’ha resa o da altri soggetti legittimati (per esempio i figli quando il coniuge è deceduto), sempre nel rispetto delle regole e con le formalità dovute.
Resta il limite invalicabile: non si può passare alla dispersione se manca la prova della volontà del defunto.
Se invece la dichiarazione resa a suo tempo ai sensi della normativa regionale (Piemonte, L.R. 20/2007) attestava la volontà del defunto – cioè non esprimeva la scelta dei congiunti, ma “comprovava” quella del de cuius – allora non è modificabile in via amministrativa.
Per cambiarla, occorrerebbe una decisione del giudice che accerti una diversa volontà effettivamente espressa dal defunto.
Che cosa cambia, in pratica
- Per le famiglie: se oggi, a distanza di anni, si desidera l’affidamento dell’urna di un congiunto che è stato cremato dopo esumazione/estumulazione, si può chiederlo. Come pure la tumulazione o l’interramento in un cimitero. Servono le normali procedure presso il Comune.
La dispersione è possibile solo se il defunto l’aveva voluta in modo valido. - Per i Comuni: nelle pratiche di cremazione post-esumazione/estumulazione occorre fare riferimento all’art. 3, lett. g) della L. 130/2001 (assenso dei congiunti e in caso di irreperibilità la procedura di avviso all’albo per 30 giorni). In assenza di affidatari, di tumulazione o interramento in cimitero, resta la collocazione del ceneri in forma indistinta nel cinerario comune (art. 80, c. 6, D.P.R. 285/1990).
Conclusioni
L’indicazione di fondo è lineare: oltre alla tumulazione e interramento, sì all’affidamento familiare, anche quando la cremazione avviene dopo esumazione/estumulazione di resti mortali; no alla dispersione se manca una volontà espressa dal defunto.
Le scelte dei familiari non sono “per sempre”: possono essere riviste, ma senza superare la volontà espressa in origine dal de cuius.
Così si tutelano, insieme, il diritto della persona alla “ultima destinazione” e l’interesse pubblico a procedure chiare e verificabili.
Riferimenti essenziali:
L. 130/2001;
D.P.R. 285/1990;
R.D. 1265/1934, art. 343 (collocazione urne);
C.P. art. 411 (dispersione non autorizzata = reato);
Cass. civ., ord. 13 luglio 2022, n. 22180 (ius eligendi sepulchrum);
L.R. Piemonte 20/2007 e 15/2011.
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