- I reati contro i defunti: il vilipendio di cadavere
- Turbativa di funerale o di corteo funebre
L’art. 409 del cod. penale commina la reclusione fino a un anno, a chiunque impedisca, osteggi o turbi un funerale o, comunque, un servizio funebre, magari civile o di culto acattolico; ma sul singolo punto di veda in seguito.
Si tratta di una norma incriminatrice che trova applicazione, fuori dei casi annoverati dagli artt. 405 e segg. cod. Penale, con cui il legislatore sanziona la turbativa di riti religiosi (sottinteso di liturgia cattolico-romana).
La Consulta, infatti, ha sancito la illegittimità costituzionale dell’art. 405 codice penale nella parte dove, per i fatti di turbamento di funzioni religiose della liturgia cattolica, avrebbe previsto pene più severe, anziché le sanzioni diminuite stabilite dall’art. 406 del medesimo codice per gli stessi gesti commessi contro gli altri culti. (Corte cost., 9 luglio 2002, n. 327, in Giur. it., 2003, 218).
L’elemento materiale del reato consiste nell’ostacolare materialmente lo svolgimento di un funerale o di un servizio funebre in modo che non giunga a compimento ovvero nell’alterarne il naturale decorso in maniera tale da farlo deviare dalle forme prestabilite.
Il corteo funebre è soggetto solo a nulla osta/autorizzazione della Polizia locale in ordine ai profili di viabilità e di organizzazione dei servizi correlati nonché ad avviso all’autorità di P.S. (Questore) ai sensi dell’art.25 TULPS almeno tre giorni prima dell’evento. (così dr. Eugenio del Carlo sulle pagine web de: “la posta del sindaco”.
Il legislatore tende massimamente a proteggere il sentimento di pìetas verso il morti, quindi tutela questo interesse di valore anche pubblico alla commemorazione ed al commiato attraverso una sorta di doppio binario.
Non solo la norma penale che è posta a presidio della sacralità del lutto, ma anche la legge civile garantisce il momento, solitamente di intimo silenzio, del trasporto funebre, in occasione del funerale.
Il Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e s.m.i., in particolare con l’articolo 163, vieta, infatti, di interrompere o inserirsi tra i veicoli formanti un corteo funebre. Gli automobilisti devono rallentare, dare precedenza e fermarsi per lasciare che la mesta processione sia completamente transitata, mantenendo una velocità moderata. Chi viola questa norma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria.
Scrutiniamo il caso più nel dettaglio:
Al conducente o al pedone che abbia interrotto la marcia di una formazione di persone o di veicoli, o che si sia illecitamente inserito nel passaggio di un convoglio militare, forze di polizia o mezzi di soccorso, è elevata una sanzione amministrativa di importo variabile tra 41 euro e 168 Euro; non sono, invece indicate pene accessorie.
Non mi sentirei di condividere del tutto l’Autore citato, in particolare, per l’ultima parte. Questo poiché, successivamente all’art. 25 TULLPS, si rintraccia l’art. 27, per il quale: “Art. 27 – [I] Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. – [II] Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini..”