Cassazione civile, Sez. Unite, 22 dicembre 1989, n. 5776

Norme correlate:
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
Cassazione civile, Sez. Unite, 22 dicembre 1989, n. 5776
Qualora il comune affidi al privato, con contratto qualificato come appalto, l’esecuzione continuativa, e con corrispettivo predeterminato, di prestazioni attinenti a propri compiti istituzionali, quali il servizio di nettezza urbana, la manutenzione di strade municipali, la custodia e manutenzione di cimiteri, la domanda con la quale detto privato dedica la ricorrenza, al di là della suddetta qualificazione, di un rapporto di lavoro subordinato, e faccia valere diritti ad esso inerenti, spetta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, a prescindere dal fondamento nel merito dell’indicata deduzione, prospetta la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, in relazione a prestazioni lavorative subordinate, stabilmente inserite nell’ambito dell’organizzazione dell’ente territoriale e per il perseguimento della sua finalità istituzionale.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. Unite, 22 dicembre 1989, n. 5776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Pres. di Sez.
ff. di Primo Presidente
Dott. Gaetano CAROTENUTO Pres. di Sez.
” Franco BILE ”
” Luigi COSTANZA Consigliere
” Vincenzo DI CIÒ ”
” Giovanni MICALI ”
” Renato SGROI ”
” Salvatore NARDINO ”
” Vincenzo BALDASSARRE Rel. ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8346-86 del R.G.AA.CC., proposto
da
COMUNE DI TROIA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente
domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di
Cassazione, difeso e rappresentato dall’Avv.to Giovanni Di Mattia
giusta delega a margine al ricorso.
Ricorrente
contro
D’AGRIPPINO GIOVANNI;
Intimato
Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio
pendente innanzi al Pretore di Troia – Giudice Lavoro – iscritto al
n. 5-83 R.G..
Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 2 febbraio 1989, la
relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Vincenzo Baldassarre;
Udito il P.M., nella persona del Dr. Pietro Paolucci, Avvocato
Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso
chiedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in
subordine l’estinzione del ricorso.
FATTO
Il Comune di Troia propone regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso davanti al Pretore di Troia da Giovanni D’Agrippino, con ricorso depositato il 18 febbraio 1983, per sentir dichiarare che il rapporto intercorso con il Comune per l’espletamento di mansioni di “necroforo” e qualificato di appalto, costituisce in realtà rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.
L’intimato non resiste in questa fase del processo.
DIRITTO
L’Amministrazione comunale ricorrente assume che il D’Agrippino avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo, sia per impugnare la qualificazione giuridica (di appalto) contenuta nelle delibere che sono a base del rapporto intercorrente tra le parti, sia per conseguire il riconoscimento dell’asserito rapporto di lavoro subordinato, rientrando le funzioni poste ad oggetto del medesimo fra i fini istituzionali dell’Ente.
L’istanza è fondata.
Queste Sezioni Unite hanno statuito, in relazione a fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, che, qualora il comune affidi al privato, con contratto qualificato come appalto, l’esecuzione continuativa, e con corrispettivo predeterminato, di prestazioni attinenti ai propri compiti istituzionali, quali il servizio di nettezza urbana, la manutenzione di strade municipali, la custodia e manutenzione di cimiteri, il servizio di escavazione di fosse in questi ultimi, la domanda con la quale detto privato deduca la ricorrenza, al di là della suddetta qualificazione, di un rapporto di lavoro subordinato, e faccia valere diritti ad esso inerenti, spetta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che – a parte la verifica del fondamento della deduzione nel merito – prospetta la costituzione di un rapporto d’impiego, in relazione a prestazioni lavorative subordinate, stabilmente inserite nell’organizzazione pubblicistica dell’ente territoriale e per il perseguimento della sua finalità istituzionale (conf. sent. nn. 4283-82, 2403-79, nonché nn. 2401-79, 3239-80, 929-88, 3426-88).
Nella specie il D’Agrippino col ricorso al Pretore, ex art. 414 cod. proc. civ., pur avendo affermato trattarsi di rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica, ha esposto circostanze di fatto compatibili sia con un tale rapporto che con quello di pubblico impiego, quali la prestazione di attività personale, la subordinazione, la corresponsione di compenso predeterminato a scadenza fissa, o, addirittura significative del rapporto d’impiego pubblico, quali l’attività “correlata e connessa con il servizio di trasporto funebre gestito dall’Ente con propri mezzi e con proprio personale” e la sepoltura delle salme.
Rientrano infatti tra i compiti propri dei comuni la manutenzione e l’esercizio (oltre che la costruzione) dei cimiteri (art. 91, lett. C, n. 14, T.U. della legge comunale e provinciale), il trasporto dei cadaveri (art. 91, lett. C, n. 10), l’inumazione (art. 337, T.U. delle leggi sanitarie).
Consegue la declaratoria della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 29 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Appare equa la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio e di quello di merito, a norma dell’art. 91, in relazione all’art. 385, cod. proc. civ..
Non può tenersi conto dell’atto di rinuncia pervenuto in udienza, datato Foggia 18 gennaio 1989 e sottoscritto dal Dott. Pasquale Santamaria e dall’avv. Giovanni Di Mattia, posto che in tale atto il Santamaria è definito “legale rappresentante p.t. del Comune di Troia”, senza che da una simile qualificazione, ovvero dagli atti causa, possa desumersi la legittimazione del rinunciante a rappresentare il Comune ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso il 2 febbraio 1989.

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