Piemonte: proposta di legge al Parlamento per ridurre le distanze di rispetto dai cimiteri

L’Assemblea legislativa del Piemonte ha approvato a maggioranza una proposta di legge al Parlamento per la modifica dell’articolo 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie sulle distanze minime tra i cimiteri e i centri abitati e altri edifici, fissate in 200 metri, con deroghe fino a 100 o 50 metri per “giustificati e gravi motivi”. Il provvedimento di fatto amplia la parte relativa alle deroghe all’inedificabilità: vengono cioè introdotte nuove possibilità d’intervento sempre all’esterno della fascia dei cinquanta metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, purché non ci siano impedimenti dal punto di vista igienico- sanitario e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale.

Fermo restando il ruolo del Consiglio comunale nel dare esecuzione alla realizzazione di opere pubbliche o all’attuazione di interventi urbanistici pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, viene inserita anche la possibilità di attuare previsioni urbanistiche già vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18 agosto 2002 (data di entrata in vigore della legge n. 166/2002).

Durante il dibattito sono intervenuti: l’assessore Marco Gallo, i relatori di maggioranza e minoranza Silvio Magliano (Lista Cirio) e Alberto Unia (M5s), i consiglieri Marina Bordese (FdI), Gianna Pentenero (Pd) e Paolo Ruzzola (Fi) che hanno convenuto sul fatto che questa proposta di legge vada ad aggiornare e riordinare una materia che per troppo tempo era rimasta immutata. L’auspicio è che il Parlamento possa recepire le modifiche affinché soprattutto le centinaia di piccoli comuni piemontesi possano avere uno strumento che dia più flessibilità e chiarezza in materia.

La proposta di legge verrà trasmessa alla Camera dei deputati.
Il testo della proposta è riportato di seguito.

“PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO “Modifiche all’articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)”
Art. 1. (Modifiche all’articolo 338 del r.d. 1265/1934)
1. Dopo il quinto comma dell’articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), è inserito il seguente:

All’interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a cinquanta metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:
a) alle previsioni urbanistiche vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18 agosto 2002;
b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell’impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzarsi, in contiguità ad interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell’impianto cimiteriale.”.

Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

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