Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso di recente su una questione sollevata dalla Regione Piemonte relativa alla possibilità di cremare i resti mortali esumati o estumulati e successivamente procedere al loro affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri.
Il parere del CdS 5/8/2025, pur non avendo natura vincolante – si tratta infatti di un atto consultivo e interpretativo, non di una sentenza – ha comunque un certo peso, poiché proviene dal massimo organo di giustizia amministrativa.
Tuttavia, è bene chiarire che esso non modifica automaticamente la normativa vigente:
eventuali cambiamenti applicativi richiedono atti specifici in primis del legislatore nazionale quando coinvolgano materie di sua totale competenza (come lo stato civile). Delle Regioni, dei Comuni in ambiti su cui possano esprimersi.
Il valore del parere
- Non ha forza di legge.
- Non vincola né cittadini né amministrazioni.
- Può orientare futuri provvedimenti regionali o comunali.
- Può influenzare le decisioni dei giudici in caso di contenzioso.
In pratica, si tratta di un punto di riferimento interpretativo di alto livello, ma non di un comando giuridico immediatamente cogente.
Cautela nelle interpretazioni con possibili riflessi penali
La materia funeraria non è solo amministrativa. In alcuni casi, come quello della dispersione delle ceneri, entra in gioco anche il diritto penale (si pensi all’art. 411 c.p. sul reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere e dispersione delle ceneri).
Per questo occorre particolare prudenza:
affidarsi a interpretazioni non accompagnate da chiare basi normative o regolamentari può esporre sia le amministrazioni che i privati a rischi giuridici.
Il ruolo delicato dell’ufficiale di stato civile
Il parere del Consiglio di Stato ipotizza che la volontà espressa dal defunto possa essere ricostruita anche tramite modalità “irrituali”, come dichiarazioni testimoniali dei familiari, presentazione di volontà del de cuius ad es. attraverso video, mail.
Ma questa impostazione lascia in mano all’ufficiale di stato civile una “patata bollente”:
- valutare se tali prove o testimonianze siano sufficienti e, nel caso non lo siano, sospendere il rilascio dell’autorizzazione per lasciare agli aventi titolo di scegliere quali decisioni assumere;
- decidere se rilasciare autorizzazioni che possono comportare conseguenze penali in caso di errore.
Una responsabilità notevole, che può generare non poche perplessità tra chi deve assumere decisioni senza disporre di strumenti giuridici chiari e inequivocabili e che comunque vede distinzione tra affido e dispersione ceneri.
Tirando le conclusioni
Il parere del Consiglio di Stato offre spunti interpretativi importanti, ma non sostituisce né aggiorna le norme vigenti. Spetta in primis al legislatore nazionale, fornire un quadro chiaro e uniforme, evitando di “scaricare” sugli ufficiali di stato civile il compito – e il rischio – di bilanciare tra esigenze familiari e rispetto della legge penale.
Solo così sarà possibile garantire certezza giuridica e serenità operativa in un ambito tanto delicato come quello della cremazione e della destinazione delle ceneri.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.