TAR Toscana, Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 166

TAR Toscana, Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 166

MASSIMA
TAR Toscana, Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 166
[ cfr., anche: TAR Toscana, Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 167 ]
Nelle gare pubbliche la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti la clausola in questione lesiva della concorrenza, dal momento che verrebbe a scoraggiare la partecipazione alla gara ed a limitare la platea dei partecipanti, nonché a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art.
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TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 23 gennaio 2020, n. 932

TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 23 gennaio 2020, n. 932

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TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 23 gennaio 2020, n. 932
Il Regolamento comunale di polizia mortuaria costituisce la fonte attributiva del potere legittimante l’esercizio della facoltà del Comune di disporre dei loculi già dati in concessione e non ancora occupati, al fine di garantire le ordinarie sepolture per tutto il tempo necessario al reperimento dei loculi necessari. L’obbligo di sepoltura dei defunti, nel costituire oggetto di un servizio pubblico, risponde, invero, ad esigenze imprescindibili di tutela, oltre che di principi di civiltà, dell’igiene e di salvaguardia dei beni della salute e dell’ambiente, intesi nella loro accezione estesa ed omnicomprensiva di valori non individualmente separabili e in modo generale riferiti alla collettività.
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Manutenzione dei sepolcri privati nei cimiteri.

Il Capo XVIII d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 reca la rubrica “Sepolcri privati nei cimiteri“, in cui l’aggettivo evidenzia come questi sepolcri non siano destinati all’accoglimento dei feretri dei defunti in via generale, quanto di persone pre-determinate (concessionario e persone appartenenti alla famiglia di questi nel caso di concessioni a persone fisiche, persone previste da dato ordinamento in caso di concessioni ad enti). In altre parole, il privato qui ha la valenza di pre-condizione di accoglimento pre-determinato (è intenzionale l’uso reiterato del “pre-“), specializzato.... Leggi il resto

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 15 novembre 2019, n. 2421 (massima)

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 15 novembre 2019, n. 2421 (massima)
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TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 15 novembre 2019, n. 2421 (massima)
In sede di gara pubblica, ai provvedimenti interdittivi amministrativi, salvo che essi rechino una maggiore durata della inibizione a contrarre, può riconoscersi valenza ostativa per un periodo in ogni caso non superiore a tre anni, “decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo” (1).
(1) L’art. 80, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, delimita e circoscrive l’efficacia temporale della valenza ostativa delle sentenze di condanna e degli atti di “accertamento definitivo”; si è in presenza, in questi casi, del fenomeno, ben noto alla teoria generale, della cd.
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Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2019, n. 7836

Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2019, n. 7836
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Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2019, n. 7836
In sede di processo amministrativo, ha fondamento che l’atto di opposizione, che faccia valere la mancata chiamata in causa di un’ATI preoperante, necessaria per assicurare la tutela di posizioni che poi siano confluite nella sfera giuridica dell’opponente, per cui l’opposizione di terzo deve essere accolta e, per l’effetto, pronunziando sull’appello, devono dichiararsi inammissibili gli eventuali ricorsi ed i motivi aggiunti proposti in primo grado, con annullamento senza rinvio della sentenza appellata e l’improcedibilità dell’appello proposto.
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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 4853

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 4853
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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 4853
La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto. In caso contrario, l’impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la disciplina legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (TAR Campania, sez.
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Corte, Sez. V, 26 settembre – 14 ottobre 2019, causa n. 63/18

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Corte, Sez. V, 26 settembre – 14 ottobre 2019, causa n. 63/18
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Corte, Sez. V, 26 settembre – 14 ottobre 2019, causa n. 63/18
La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
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Consiglio di Stato, Sez. V, 19 settembre 2019, n. 6238

Consiglio di Stato, Sez. V, 19 settembre 2019, n. 6238
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Consiglio di Stato, Sez. V, 19 settembre 2019, n. 6238
[cfr. anche: Consiglio di Stato, Sez. V, 19 settembre 2019, n. 6239 ]
La delibera di giunta comunale che approva il regolamento avente ad oggetto le tariffe per i servizi cimiteriali è senza meno un atto di carattere generale perchè non ha “specifici destinatari” (prospettazione suggestiva), ma dispone, in via generale, per tutti i cittadini, non identificabili al momento della sua adozione, che beneficeranno dei servizi cimiteriali e funebri, le tariffe da corrispondere, con l’aggiunta del contributo annuo collegato alla disponibilità di manufatti cimiteriali (loculi, ipogei, fosse in campo comune, tombe a terra e così trattandosi non solo di soggetti collettivi, come le odierne appellanti, ma anche singoli individui).
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TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 agosto 2019, n. 737

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 agosto 2019, n. 737
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TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 agosto 2019, n. 737
Qualora le norme regolamentari locali prevedano canoni periodici a titolo di manutenzione dei sepolcri, anche distinguendo per tipologie di sepolcri, non sussiste risulta vizio di indeterminatezza, quando tali norme mirino a disciplinare gli oneri generali di manutenzione e gestione cimiteriale, stabilendo un contributo a carico di coloro che abbiano in concessione una tomba di famiglia all’interno del cimitero, che, pertanto, si pone come disciplina specifica e derogatoria rispetto a precedenti disposizioni regolamentari, le quali trovano applicazione alle restanti sepolture.
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Attività funebre ed esercizio in forma congiunta: non necessariamente.

La L. R. (Veneto) 18 marzo 2010, n. 18 e s.m., così come altre leggi regionali, definisce (art. 5) l’attività funebre come lo svolgimento in forma congiunta di una serie di prestazioni di servizi e forniture (osservandosi, per inciso, che il panel delle attività elencate non è uniforme nelle diverse norme regionali), altresì prevedendo situazioni di incompatibilità. Incompatibilità che è ripresa, nella direzione inversa, al successivo art. 28, anche se, di seguito, sia stata introdotta una deroga per i piccoli comuni montani.… ... Leggi il resto

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 13 maggio 2019, n. 1064

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 13 maggio 2019, n. 1064

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TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 13 maggio 2019, n. 1064

La commissione giudicatrice in una procedura di gara (al pari della commissione esaminatrice in un pubblico concorso) è un organo straordinario e temporaneo della P.A. e la cui natura e composizione è espressamente e puntualmente stabilita dalle disposizioni normative di cui agli artt. 77 e 78 d.lgs. 50/2016, disciplinanti i requisiti dei suoi membri e le cause di incompatibilità, in tal guisa tratteggiando la “legittimazione soggettiva” di detto organo collegiale, per il tramite della individuazione della capacità giuridica delle persone fisiche di farne parte, ed istituito con apposito atto di nomina da parte della stazione appaltante, tenendo conto delle disposizioni di legge ed attributario della <i>potestas</i> di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, al fine della formulazione del giudizio finale, espressione di discrezionalità tecnica, funzionale all’individuazione dell’aggiudicatario; è tale giudizio tecnico ad essere trasposto nelle finali determinazioni provvedimentali della stazione appaltante, concretanti l’aggiudicazione definitiva.… ... Leggi il resto

TAR Veneto, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 490

TAR Veneto, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 490

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TAR Veneto, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 490

L’art. 58 DPR 285/90 individua un criterio prudenziale per il dimensionamento dei cimiteri, prescrivendo una misura minima e disponendo che si tenga conto dell’eventualità di eventi straordinari che possano richiedere un maggiore spazio.

NORME CORRELATE

Art. 58 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 18/04/2019
N. 00490/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2018, proposto da
Chiara T.,… ... Leggi il resto

Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2019, n. 2391

strong>Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2019, n. 2391

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Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2019, n. 2391

Nel servizio di illuminazione elettriva votiva vi è una concessione di pubblico servizio e, pertanto, non può trovare applicazione l’art. 163 d.lgs. n. 163-2006, concernente il contratto di appalto di opere pubbliche. La valutazione della gravità dell’inadempimento deve esser svolta in modo complessivo, con ciò dovendosi esaminare non solo l’incidenza sull’equilibrio economico dei singoli inadempimenti, ma anche il peso che tali inadempimenti hanno avuto sullo svolgimento del servizio oggetto della concessione, la quale, anche in un’ottica civilistica ex art.… ... Leggi il resto

TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461

TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461
[Nota: Analoga a TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 463]

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TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461

Gli artt.5 e 28 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m. determinano, per il tenore letterale dell’art. 5 comma 1 si ricava che l’attività funebre comprenda molteplici prestazioni, che devono essere svolte “in forma congiunta”: solo un’attività complessa ed articolata di onoranze funebri, organizzata in forma autonoma ed imprenditoriale, deve ritenersi incompatibile con la simultanea gestione dei servizi cimiteriali.… ... Leggi il resto

Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2201

Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2201
[Nota: nello stesso senso: Consiglio di Stato, Sez. V, 3/4/2019, n. 2199, nonché Consiglio di Stato, Sez. V. 3/4/2019, n. 2200, con altre parti, private]

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Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2201

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, conformemente del resto a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono solo quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (Cons.… ... Leggi il resto

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2019, n. 2175

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2019, n. 2175
[Nota; Vedasi anche: Consiglio di Stato, Sez, V, 2 aprile 2019, n. 2176]

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Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2019, n. 2175

Non risponde a coerenza l’assunto che l’attività di cremazione delle salme si sostanzi nell’esercizio di un’impresa liberamente esercitabile da chiunque e soggetta alle dinamiche del mercato, dato che si tratta invece di un servizio pubblico, amministrativamente regolato sulla base delle disposizioni della legge n.… ... Leggi il resto