Manutenzione dei sepolcri privati nei cimiteri.

Il Capo XVIII d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 reca la rubrica “Sepolcri privati nei cimiteri“, in cui l’aggettivo evidenzia come questi sepolcri non siano destinati all’accoglimento dei feretri dei defunti in via generale, quanto di persone pre-determinate (concessionario e persone appartenenti alla famiglia di questi nel caso di concessioni a persone fisiche, persone previste da dato ordinamento in caso di concessioni ad enti). In altre parole, il privato qui ha la valenza di pre-condizione di accoglimento pre-determinato (è intenzionale l’uso reiterato del “pre-“), specializzato. Da ciò consegue logicamente come tali sepolcri non siano “isole” (per richiamare una formulazione già utilizzata in precedenza, alcuni mesi fa), essendo inseriti in un complesso strutturale (il cimitero) che risponde ad esigenze e funzioni sia rivolte alla generalità delle persone, sia ad una pluralità di sepolcri privati. Così come nel condominio negli edifici vi sono “spazi” comuni, in quanto fruibili dall’insieme dei condomini sia parti “private”, nel senso di fruibili da parti di singoli condomini (e, talora, anche di spazi a pro anche di terzi, altrettanto si registra nel cimitero.
Anche se l’art. 63 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e non guasta ricordare anche l’art. 92, comma 3 succ.) la manutenzione dei sepolcri privati nei cimiteri grava, quale componente patrimoniale del diritto d’uso sul sepolcro, sui proprietari, cioè di chi abbia la proprietà del manufatto sepolcrale eretto sull’area cimiteriale, merita di segnalarsi quanto considerato dal TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 agosto 2019, n. 737 (al solito reperibile per gli abbonati PREMIUM nella sezione SENTENZE), relativamente ad una situazione in cui era previsto un canone periodico (nel caso, annuale) a titolo di corrispettivo per la manutenzione dei sepolcri, unitamente a distinte regolazioni in proposito a seconda delle caratteristiche dei diversi sepolcri. Nella fattispecie, per alcune tipologie di sepolcri era stato considerato, in sede di istituzione di un tale canone, come questo dovesse essere considerato già compreso nella tariffa di concessione, mentre par altre tipologie questo dovesse essere quantificato in relazione al numero dei posti (art. 94, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) dei singoli sepolcri. La previsione, di rango regolamentare (il ché è ovviamente cosa scontata), risponde ad una logica, se si vuole ad una “visione” del cimitero come struttura/impianto le cui funzioni sono rivolte, indirizzate alla popolazione, intesa come collettività pertinente ad un dato territorio e dove le posizioni dei “singoli” non possono prevaricare su quelle della generalità.

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Sereno Scolaro

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