TAR Veneto, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 490

TAR Veneto, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 490

MASSIMA
TAR Veneto, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 490

L’art. 58 DPR 285/90 individua un criterio prudenziale per il dimensionamento dei cimiteri, prescrivendo una misura minima e disponendo che si tenga conto dell’eventualità di eventi straordinari che possano richiedere un maggiore spazio.

NORME CORRELATE

Art. 58 dPR 10/9/1990, n. 285

Pubblicato il 18/04/2019
N. 00490/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2018, proposto da
Chiara T., Cecilia T., Anna T., rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Leondini, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
contro
Comune di Sona, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Rinaldo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Francesca T. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Sona n. 6 in data 21 marzo 2018, di approvazione del progetto definitivo di ampliamento del cimitero di Sona e dichiarazione di pubblica utilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le sig.re Chiara, Cecilia e Anna T., odierne ricorrenti, sono comproprietarie di un terreno, sito nel Comune di Sona, in località Montespada, adiacente al cimitero comunale.
Con il ricorso all’esame deducono che, con comunicazione del 15 dicembre 2017, il Comune le aveva informate dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo di ampliamento del cimitero, giunto alla sua capienza limite, e del procedimento espropriativo di parte del suddetto terreno, destinato ad ospitare l’ampliamento.
La sig.ra Chiara T. presentava osservazioni al progetto, rappresentandone, tra l’altro, la contrarietà ai vincoli imposti dal PAT.
Il progetto veniva approvato, unitamente all’allegato piano particellare di esproprio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21 marzo 2018, con cui era, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’opera.
Con il ricorso all’esame, notificato a mezzo del servizio postale il 6 settembre 2018, le sig.re T. impugnano la delibera n. 6 del 21 marzo 2018, articolando quattro motivi di ricorso.
Il Comune di Sona, costituendosi in giudizio, in data 4 ottobre 2018, ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità del ricorso, deducendo di aver notificato individualmente alle ricorrenti, nell’aprile 2018, a mezzo del servizio postale, la delibera impugnata. Inoltre, sia pure sinteticamente, ha controdedotto nel merito dei motivi di gravame.
Successivamente, in data 6 febbraio 2019, ha depositato documentazione a sostegno dell’eccezione di irricevibilità.
In data 7 febbraio 2019, con deposito eseguito alle ore 13,02, le ricorrenti, in replica all’eccezione di irricevibilità ed alla documentazione depositata ex adverso, hanno prodotto il certificato storico di residenza della sig.ra Chiara T., da cui risulta che la stessa ha mantenuto la residenza in Verona, via XXIV maggio, n. 31 fino al 26/7/2001 e che, dal giorno successivo, si è trasferita in corso Cavour, n. 35.
Il successivo 11 febbraio, le ricorrenti hanno proposto un’istanza di autorizzazione al deposito tardivo del certificato sopra menzionato, ai sensi dell’art. 54, c. 1, D. Lgs. 104/2010, evidenziando che l’esigenza di dimostrare la non coincidenza dell’indirizzo di recapito della raccomandata contenente la delibera impugnata con quello di residenza della sig.ra Chiara T. era sorta per effetto del deposito documentale del Comune avvenuto il giorno precedente alla scadenza del relativo termine.
La richiesta era, comunque, formulata in via subordinata, per il caso in cui il Collegio non avesse ritenuto tempestivo il deposito effettuato nell’ultimo giorno di scadenza, ma dopo le ore 12,00, aderendo all’orientamento più rigoroso in materia.
Con successiva memoria il Comune di Sona ha eccepito la tardività del deposito, contestando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 54, c. 1, c.p.a.
Eccepiva, sotto altro profilo, l’inammissibilità del deposito effettuato il 7.2.2019 per “consumazione del potere istruttorio previsto dall’art. 73 c.p.a. già esercitato dalle ricorrenti con la memoria-foliario del 4.02.2019”.
Inoltre, argomentava più diffusamente sull’eccezione già formulata di irricevibilità del ricorso ed approfondiva le difese di merito sinteticamente esposte nella prima memoria.
Le parti, infine, hanno depositato memorie di replica.
All’udienza del 28 febbraio 2019 le parti hanno discusso la causa che è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre affrontare l’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dal Comune di Sona fin dalla memoria di costituzione del 4.10.2018.
Il Comune ha documentato di aver comunicato alle ricorrenti l’avvenuto deposito della delibera impugnata, ai sensi dell’art. 17 DPR 327/2001, mediante la spedizione di tre raccomandate con avviso di ricevimento, in data 5 aprile 2018, come risulta dalla distinta di spedizione dell’ufficio postale, depositata come doc. n. 5.
Ha, altresì, documentato, depositando copia dell’avviso di ricevimento, che la raccomandata è stata ricevuta dalla sig.ra Anna T. in data 16 aprile 2018.
Le raccomandate spedite alla sig.ra Chiara T., in Verona via XXIV maggio 31 ed alla sig.ra Cecilia T., in Verona, stradone Porta Palio, n. 66 non sono state ritirate. I relativi plichi sono stati restituiti al mittente per compiuta giacenza.
Il Comune afferma che la notifica si è perfezionata nei confronti di costoro in data 9 maggio per compiuta giacenza. Da tale data sarebbe decorso il termine di impugnazione, scaduto ben prima della notifica del ricorso.
Le ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzate a depositare tardivamente il certificato storico di residenza della sig.ra Chiara T., al fine di dimostrare che la raccomandata non è stata spedita all’indirizzo di residenza.
Il Comune si è opposto al deposito tardivo di tale documentazione ed ha evidenziato come tale circostanza sia comunque irrilevante, poiché è sufficiente a determinare la presunzione di conoscenza, l’invio ad un indirizzo ove il destinatario abbia un domicilio o la dimora di fatto nota all’ufficio. Ciò che è provato per la sig.ra Chiara T., poiché all’indirizzo di via XXIV maggio n. 31 ella aveva già ricevuto la precedente comunicazione di avvio del procedimento ed, inoltre, l’addetto postale, nel recapitare la raccomandata contenente la delibera impugnata non ha attestato che essa era sconosciuta all’indirizzo.
1.1 In via preliminare, deve essere rigettata l’istanza di deposito tardivo del certificato storico di residenza della sig.ra Chiara T..
1.2 Non sussistono, infatti, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini previsti dall’art. 54, c. 1 c.p.a.
La disposizione, in considerazione della sua natura eccezionale, deve essere fatta oggetto di rigorosa esegesi.
Nel caso di specie, atteso che l’eccezione di irricevibilità del ricorso, è stata formulata dal Comune fin dalla memoria di costituzione depositata il 4 ottobre 2018, nella quale veniva specificatamente dedotto che il provvedimento impugnato era stato comunicato nell’aprile 2018, non può ritenersi che la produzione del certificato storico di residenza entro il termine per il deposito dei documenti, scaduto il successivo 7 febbraio 2019, fosse “estremamente difficile”.
1.3 Ciò posto occorre ribadire il principio costantemente ripreso dalla giurisprudenza secondo cui il termine di impugnazione della delibera di approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica che comporti la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera decorre dalla data di comunicazione o notificazione individuale dell’atto, giusta il disposto di cui all’art. 17 DPR 327/2001, essendo irrilevante la conoscenza acquisita aliunde del suddetto provvedimento (Cons. Stato Sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 86; CGA, 22 marzo 2006, n.97).
Era onere, quindi, del Comune fornire la prova di aver posto in essere validamente gli adempimenti previsti dalla norma, al fine di dimostrare l’inutile decorrenza del termine per l’impugnazione.
Orbene, mentre vi è prova del perfezionamento della notifica nei confronti della sig.ra Anna T. e può ritenersi raggiunta nei confronti della sig.ra Cecilia T., alla quale la raccomandata è stata inviata incontestatamente all’indirizzo di residenza, tale prova è mancata nei confronti della sig.ra Chiara T..
Benchè, infatti, non rilevi, ai fini della presunzione di cui all’art. 1335 c.c., l’invio presso la residenza, tuttavia, neppure vi è prova che la comunicazione del provvedimento sia stata inviata all’ “indirizzo del destinatario” secondo l’ampia nozione che di tale espressione dà la giurisprudenza costante, quale luogo con il quale il destinatario abbia un collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione dell’attività lavorativa), tale da rientrare nella sua sfera di dominio e di controllo (C. 773/2003; C. 18272/2002; C. 11302/2002; C. 4140/1999; C. 10564/1998; C. 6471/1987; C. 6641/1982; C. 4083/1978).
La dimora o il domicilio presso l’indirizzo di via XXIV maggio, n. 31 della sig.ra Chiara T. non può essere, con sufficiente grado di certezza, desunta dall’avvenuta ricezione della comunicazione di avvio del procedimento inviata al suddetto indirizzo.
Essa, infatti, non è stata ricevuta personalmente dalla ricorrente, né da alcun altro soggetto dichiaratosi convivente, ma da persona qualificatasi come nipote, senza specificazioni di sorta da cui possa evincersi con certezza che in tale abitazione la ricorrente avesse collocato la propria dimora o il domicilio (Cassazione civile sez. lav., 16/12/2015, n.25305 “In ambito di dichiarazioni recettizie, l’operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. presuppone che la dichiarazione sia giunta all’indirizzo del destinatario, inteso l’indirizzo come luogo risultante in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo. La conoscenza viene presunta quando il documento contenente l’atto sia pervenuto al luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza risulti in concreto nella sua sfera di controllo, sì da apparire idoneo a consentire ricezione e conoscenza dell’atto. Ne consegue che l’atto inviato a mezzo raccomandata al luogo di residenza del coniuge non separato sia considerato valido e riconducibile all’alveo applicativo di cui all’art. 1335 c.c., dovendosi presumere, secondo un procedimento logico basato sull’id quod plerumque accidit, che la comunione di interessi morali, familiari ed economici tra coniugi consenta di ricondurre tale luogo alla sfera di dominio del destinatario, tale da poter essere ritenuto in concreto idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto.”).
Neppure tale circostanza può essere desunta con certezza dall’avvenuta indicazione, quale causa dell’omessa consegna al destinatario, della sua semplice assenza, mediante l’apposizione della dicitura “non trovato” e non di quella “sconosciuto” riservata all’ipotesi in cui l’addetto postale non abbia rinvenuto all’indirizzo di spedizione alcuna traccia del destinatario della missiva. Tale dato non è univoco nell’attestare che a tale indirizzo la ricorrente abbia collocato la propria residenza o domicilio.
In sostanza, la prova della avvenuta notifica nelle forme previste dall’art. 17 DPR 327/01 del provvedimento ai fini della decorrenza del termine di impugnazione è a carico del Comune. La prova della conoscenza del provvedimento deve essere fornita in termini rigorosi, tenuto conto della grave conseguenza che da essa discende, ovvero la decadenza dalla tutela giurisdizionale.
Tale prova non può ritenersi raggiunta con sufficiente grado di certezza nel caso di specie, non essendo stati forniti elementi univoci nel senso dell’avvenuta conoscenza dell’atto alla data del 9 maggio 2018 da parte della ricorrente Chiara T..
1.4 Poiché è impugnato un atto idoneo a comprimere il diritto di proprietà comune alle parti su un unico bene che viene in considerazione nella sua unitarietà, il provvedimento impugnato – nella parte in cui dichiara la pubblica utilità dell’opera in relazione al fondo delle ricorrenti – assume natura inscindibile e pertanto l’impugnazione tempestivamente proposta da almeno una delle comproprietarie è da ritenersi ammissibile (cfr. T.A.R. sez. I – Firenze, 23/10/2012, n. 1707 “Il decreto di esproprio avente ad oggetto beni in comunione pro indiviso è un atto inscindibile, che costituisce espressione di una volontà unica della p.a. di provvedere unitariamente nei confronti di una pluralità di destinatari individuati non “uti singuli”, ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile; ne consegue che l’annullamento del provvedimento in questione produce effetti nei confronti di tutti i comproprietari (anche di quelli non ricorrenti)”).
Il ricorso, pertanto, sia pure per la sola ricorrente Chiara T., deve ritenersi ricevibile e deve procedersi alla disamina dei motivi di gravame.
2. A mezzo del primo motivo di ricorso le ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per incompetenza del Consiglio Comunale, deducendo la violazione degli artt. 42, 48 e 107, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000, e art. 4 d.lgs. n. 165 del 2001.
Affermano, in particolare, che la competenza per l’approvazione dei progetti definitivi di opere pubbliche deve ritenersi attribuita al ceto dirigenziale, ai sensi degli artt. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di provvedimenti attuativi di scelte di indirizzo politico-amministrativo già effettuate dagli organi di governo dell’ente. In via subordinata, la competenza dovrebbe essere ricondotta in capo alla Giunta comunale, non essendo l’approvazione del progetto definitivo di opera pubblica riconducibile agli atti che l’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce alla competenza del Consiglio comunale.
Non varrebbe in contrario considerare il disposto dell’art. 55 D.P.R 285/90, poiché tale disposizione dovrebbe essere coordinata con le norme in materia di riparto di competenze tra i differenti organi di governo e amministrativi del Comune, di tal chè al Consiglio comunale spetterebbe la competenza soltanto in relazione agli atti programmatici con i quali è disposta la costruzione o l’ampliamento del cimitero e non per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera.
Il motivo non è fondato.
Nella sentenza n. 3817/13, il Consiglio di Stato ha affermato il seguente principio: “La particolare e complessa procedura dettata dall’art. 55 ha una ragion d’essere quando per la prima volta una determinata area viene asservita all’utilizzo di cui ora si tratta.
In quella sede l’area riceve la sua definitiva configurazione ed è quindi necessario procedere alla relativa determinazione sulla base del corretto accertamento del possesso, in capo all’area medesima, delle caratteristiche tecniche necessarie, a salvaguardia dell’igiene pubblica, e sulla base anche della legittima considerazione degli interessi dei proprietari prospicienti, che subiscono un evidente nocumento dalla collocazione del cimitero in prossimità dei loro immobili.
Una volta terminata, come nel caso di specie, tale fase l’area acquisisce la natura di area cimiteriale, ed è quindi idonea – salvo l’insorgere di fatti nuovi, che nella presente controversia non vengono nemmeno ipotizzati – ad ospitare sepolture”.
Alla stregua dell’art. 55 DPR 285/90, pertanto, spetta al Consiglio comunale effettuare – sulla scorta delle valutazioni tecnico-discrezionali da esso previste (studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica) – la scelta di indirizzo politico-amministrativo preordinata alla localizzazione dei cimiteri ed alla conformazione dell’area agli usi cimiteriali.
Condivisibilmente la ratio di tale speciale competenza del Consiglio è stata individuata “nell’esigenza di sottoporre l’opportunità della realizzazione di strutture che assumono particolare rilevanza, sia in riferimento ad esigenze di tutela igienico-sanitaria che di valore ambientale, oltre che per quanto concerne non secondari aspetti di natura affettiva e morale appartenenti all’intera collettività, alla discussione democratica e al controllo da parte dell’organo rappresentativo di tutta la comunità locale.” (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., (ud. 04/04/2012) 25-06-2012, n. 248, T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 21/01/2004, n. 228).
Nel caso di specie, non è provato che le valutazioni previste dall’art. 55 DPR 285/90 siano state compiute in via definitiva in atti del Consiglio comunale antecedenti a quello impugnato.
Se si confrontano le relazioni tecniche allegate alla delibera di approvazione del progetto preliminare (delibera della Giunta comunale n. 82 del 27 maggio 2014) ed alla delibera di approvazione del progetto definitivo (delibera del Consiglio comunale n. 6 del 21 marzo 2018) emerge che le valutazioni di cui all’art. 55 DPR 285/90 sono state definitivamente compiute dal Consiglio comunale soltanto con l’approvazione del progetto definitivo.
Infatti, il progetto preliminare, contenente, tra l’altro, le rilevazioni statistiche sottese al dimensionamento dell’opera previste dagli artt. 56 e 58 DPR 285/90 (v. pagg. 4 e 5 della Relazione tecnica alla delibera di G.C. n. 82 del 27/5/2014), è stato approvato con delibera della Giunta comunale e non del Consiglio. Il progetto preliminare, inoltre, rinviava a successivi atti le valutazioni relative alla idoneità fisio-chimica del terreno ed alla profondità e direzione della falda idrica (v. pag. 6 della Relazione) da compiersi in una con l’indagine geologica, che compare quale tavola 22 della delibera di approvazione del progetto definitivo.
La delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto definitivo, pertanto, non aveva un contenuto solo attuativo di precedenti scelte afferenti all’indirizzo politico-amministrativo, ma anche integrativo di tali scelte.
3. Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono della contrarietà del progetto ai vincoli derivanti dalla pianificazione sovracomunale che sarebbero stati recepiti soltanto con la variante al PAT approvata con delibera del 13.10.2016 e pubblicata il 21.10.2016, ovvero in data successiva alla delibera 24.6.2016 di approvazione del progetto definitivo, che dei suddetti vincoli non avrebbe tenuto conto.
Si lamenta, in particolare, la contrarietà del progetto al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente nella parte in cui indica la presenza nella zona di “Aree di tutela Paesaggistica ai sensi della L. 1497/39 e L. 431/85” e definisce il territorio del Comune di Sona “ambito con buona integrità del territorio agricolo, per il quale gli strumenti subordinati provvedono ad evitare gli interventi che comportino una alterazione irreversibile dei suoli agricoli”.
Si evidenzia, inoltre, che la cartografia del Piano di Area del Quadrante Europa, strumento attuativo del P.T.R.C., individua una vasta area di interesse paesistico – ambientale e, all’art. 62 delle Norme Tecniche, istituisce il Parco delle Colline Moreniche, che interessa anche il territorio di Sona, stabilendo che i comuni che ne fanno parte dovranno prevedere, nei propri strumenti di pianificazione comunale, la valorizzazione e la salvaguardia dei siti di pregio storico – naturalistico – ambientale e la valorizzazione ambientale – naturalistica.
Il PAT approvato il 21/10/2016 recepisce quanto indicato negli artt. 61 e 62 delle Norme Tecniche del P.A.Q.E., confermando la creazione del Parco delle Colline Moreniche e sottopone la zona ai vincoli previsti dagli artt. 9.19, 9.21, 7.1 e 7.11 delle Norme Tecniche del PAT.
La realizzazione dell’ampliamento del cimitero determinerebbe la distruzione del vigneto esistente, all’interno di un’area vincolata, la cementificazione dell’area, con la costruzione di manufatti visibili dalla strada e dalla vallata e di un parcheggio, così compromettendo i valori paesaggistici e ambientali dell’area, nonché nella sua funzione agricolo – produttiva, che le citate previsioni degli strumenti di pianificazione intendono salvaguardare.
Il motivo per come prospettato è infondato. Le prescrizioni dei piani sovracomunali di cui s’invoca la violazione non hanno efficacia immediatamente precettiva, come emerge dall’espresso rinvio che esse fanno alla pianificazione urbanistica comunale. Pertanto, posto che è pacifica la conformità del progetto al PRG previgente, la contrarietà dello stesso al PAQUE avrebbe dovuto essere dedotta quale vizio di illegittimità derivata.
Tuttavia, tale vizio è stato solo genericamente prospettato, e non è stata impugnata, quale atto presupposto, la deliberazione di C.C. n. 74 del 24.09.2002, di adozione di variante n. 16 al Piano Regolatore Generale di adeguamento alle direttive del P.A.Q.E.
Ne risulta del tutto indimostrato l’assunto iniziale.
4. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione art. 58 D.P.R. n. 285 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e insufficienza della motivazione.
Affermano che non sussistono, o non sono state adeguatamente dimostrate, le necessità di un ampliamento del cimitero. I dati relativi al tasso di mortalità nel Comune di Sona sono risalenti perché valutati in occasione della approvazione del progetto preliminare avvenuta nel 2014, in relazione al periodo 1998-2011 e non più aggiornati. Inoltre non si sarebbe tenuto conto della crescente tendenza alle cremazioni che avrebbe inciso sulle necessità di ricorrere all’inumazione.
Il motivo non è fondato.
L’art. 58 DPR 285/90 individua un criterio prudenziale per il dimensionamento dei cimiteri, prescrivendo una misura minima e disponendo che si tenga conto dell’eventualità di eventi straordinari che possano richiedere un maggiore spazio (“58. 1. La superfice dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l’area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l’area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superfice dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’art. 86. Si tiene anche conto dell’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni”).
Quindi una violazione dell’art. 58 DPR 285/90 non è configurabile nei termini prospettati dalla parte ricorrente.
Neppure appare fondata la censura di difetto di istruttoria e motivazione.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le scelte in materia di localizzazione e dimensionamento delle opere pubbliche sono ampiamente discrezionali e come tali sindacabili entro i limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza e dell’errore di fatto, vizi che non emergono dalle censure sviluppate dalle ricorrenti (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/04/2015, (ud. 24/03/2015, dep. 27/04/2015), n.2094.
L’istruttoria, infatti, nei termini puntualmente indicati dall’art. 58 DPR 285/90, è stata effettuata in occasione dell’approvazione del progetto preliminare, ovvero nel momento in cui la scelta discrezionale sul dimensionamento dell’opera è stata compiuta. Le parti ricorrenti non hanno individuato elementi certi e specificatamente riferibili al Comune di Sona che possano incidere sul quadro delle esigenze sotteso al dimensionamento approvato, tali da renderlo palesemente irragionevole.
5. E’, invece, fondato il quarto motivo di ricorso con il quale la delibera è censurata limitatamente alla delimitazione all’interno del piano particellare di un’area da espropriare più ampia di quella indicata nello stato di progetto e di quella compresa nel piano particellare allegato al progetto preliminare.
In effetti, nella tavola grafica del piano particellare la suddetta area risulta destinata alla realizzazione di un parcheggio del quale, tuttavia, non si fa menzione alcuna né nella relazione tecnica del progetto definitivo, né nello stato di progetto approvato.
Lo stesso Comune ammette che tale opera non è parte del progetto approvato e sarà eventualmente realizzata in futuro se saranno rinvenute le risorse finanziarie necessarie.
Risulta, pertanto, un discrasia tra l’opera il cui progetto definitivo è approvato e di cui è dichiarata la pubblica utilità e l’estensione delle aree assoggettate all’espropriazione.
Poiché della delibera impugnata fanno parte tutti gli allegati che contestualmente ad essa vengono approvati, l’inserimento nel piano particellare di aree che attualmente non sono destinate alla realizzazione dell’opera, legittimerebbe l’amministrazione ad espropriarle in assenza della necessaria dichiarazione di pubblica utilità che è correlata all’opera approvata da realizzare.
Quindi la delibera è, in parte qua, illegittima e deve essere annullata.
6. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariagiovanna Amorizzo Alberto Pasi
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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