Nella seduta del 26 novembre 2025, la Camera dei Deputati ha approvato – a maggioranza – il disegno di legge AC 2655, confermandone integralmente il testo già licenziato dal Senato.
Il provvedimento, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce innovazioni di forte impatto sui procedimenti di polizia mortuaria, sulle pratiche di cremazione e sui flussi documentali dello stato civile.
Ambito della riforma
Gli artt. 36 e 37 intervengono su quattro aree:
- digitalizzazione degli atti di morte e delle autorizzazioni;
- uniformazione nazionale dei procedimenti;
- chiarificazione del regime tariffario della cremazione;
- rafforzamento del presidio amministrativo contro pratiche commerciali scorrette.
Principali contenuti
Il nuovo art. 1 L. 130/2001 /come modificato da questa legge) è immediatamente operativo: riafferma la prevalenza della legge quadro sulle fonti inferiori e qualifica la cremazione come servizio pubblico locale, con divieto di scontistica rispett0o alle tariffe fissate dal comune e integrazione nel sistema dei servizi cimiteriali, soggetti alla regolazione economica comunale ex d.lgs. 201/2022.
Ampio il riordino della disciplina del trasporto verso i crematori, con autorizzazione unica dell’ufficio comunale, individuazione del soggetto incaricato e obbligo di indicare il crematorio di destinazione e la successiva destinazione delle ceneri. Sono previste regole specifiche per i trasporti multipli, per i resti mortali e per le soste durevoli.
La modifica dell’art. 3 L. 130/2001, che in parte rende necessaria la emanazione di regolamentazione attuativa, introduce la digitalizzazione delle comunicazioni e affida all’ufficiale di stato civile la competenza su dispersione e affido urne cinerarie anche intercomunale. La nuova lettera g) attribuisce ai Comuni la facoltà di decidere d’ufficio la sorte dei resti mortali in caso di mancata istanza degli aventi titolo.
Il nuovo art. 6, co. 2 ribadisce che le tariffe di cremazione devono coincidere con quelle approvate dal Comune e inserite nel PEF, pur sempre entro il tetto ministeriale, con vigilanza specifica e un sistema sanzionatorio particolarmente pregnante.
Digitalizzazione degli atti di morte
L’art. 37 modifica il DPR 396/2000: dichiarazioni, avvisi e autorizzazioni possono essere trasmessi digitalmente; si ampliando i documenti sanitari utilizzabili; si prevede la formazione telematica degli atti e l’obbligo, per AgID, di definire gli standard tecnici entro 9 mesi.
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