Polizia Mortuaria: l’enigma della doppia competenza

In seguito al decesso di una persona, i congiunti intesi in senso ampio, si ritrovano ad affrontare una serie di adempimenti senza averne la competenza specifica.
Nell’immediato si aprono due scenari ugualmente urgenti: da una parte l’organizzazione della sepoltura, dall’altra l’attivazione dei procedimenti che porteranno al rilascio dei certificati di morte e le autorizzazioni alla sepoltura e al trasporto.

I professionisti di cui avvalersi e ai quali delegare l’accompagnamento nei due percorsi sono le imprese funebri che, interagendo con le autorità sanitarie e comunali, sapranno gestire la situazione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e giuridiche.
Buone procedure, prassi condivise e rispetto delle norme agevolano i rapporti fra i vari attori: imprese funebri, servizi demografici e l’ufficio di polizia mortuaria; quest’ultimo – spesso anche per ragioni di efficienza – incardinato nell’area dei demografici stessi.

Per la formazione dell’atto di morte e il conseguente rilascio dell’autorizzazione all’inumazione, tumulazione e cremazione (di cui all’art. 74 DPR n. 396/2000), la competenza territoriale è del Comune di decesso. La verifica e l’autorizzazione all’accoglibilità delle spoglie mortali nel sepolcro spetta invece al Dirigente del Comune presso cui ha sede il cimitero.
Pur all’apparenza banale, la separazione della competenza funzionale fra Ufficiale di Stato Civile e Dirigente non è così marcata.
Nei Comuni di piccole o medie dimensioni la vicinanza temporale degli adempimenti affidati alla stessa persona fisica può generare incertezze, se non casi di incompetenza relativa, che risultano comunque ininfluenti sulla validità degli atti.

L’Ufficiale dello Stato Civile (USC), per svolgere le sue funzioni, deve essere delegato dal Sindaco in quanto Ufficiale di Governo.
Il Sindaco può conferire il potere di firma a dipendenti a tempo indeterminato (art. 2 DPR n. 396/2000) o a tempo determinato che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di USC, o per un periodo inferiore, se abilitati a seguito della frequenza di un Corso del Ministero dell’Interno (art. 4 DPR n. 396/2000).
Durante questo periodo di grande turn-over della Pubblica Amministrazione, la delega viene conferita per motivi di urgenza anche a dipendenti meno esperti. In base agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, che riconfermano l’articolo 5 della Legge 241/90, spettano al Dirigente gli atti di ordinaria gestione. Pertanto, chi appone la propria firma al provvedimento finale in vece del Dirigente, è necessario sia munito di apposita delega.

Per riassumere, la catena di adempimenti necessari dal momento del decesso fino alla sepoltura stessa (inclusa la scelta della modalità di sepoltura), prevede due figure professionali all’interno dell’Ente Locale:

  1. Funzione Statale: Ufficiale di Stato Civile, ai sensi del DPR n. 396/2000.
  2. Funzione Organizzativa/Amministrativa: Dirigente, o suo delegato per ragioni organizzative e di efficienza (ai sensi degli articoli 107 e 109 del DPR n. 267/2000, che riconfermano l’articolo 5 della Legge n. 241/90).

All’Ufficiale di Stato Civile compete:

  • Ricevimento denuncia di morte
  • Formazione/trascrizione atto di morte
  • Permesso di seppellimento (art. 74 DPR. n. 396/2000)
  • Autorizzazione alla cremazione
  • Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Al Dirigente/dipendente incaricato compete:

  • Autorizzare il trasporto delle spoglie mortali, intese come cadavere, resti o ceneri.
  • Valutare le condizioni di diritto all’ammissibilità delle spoglie mortali presso il cimitero.

A fronte di quanto sopra, l’impresa funebre delegata dichiarerà la morte all’Ufficiale di Stato Civile, il quale si accerterà della stessa mediante il medico necroscopo, in modo da poter rilasciare il permesso di seppellimento (art. 74 DPR n. 396/2000).
L’incaricato del dirigente rilascerà il permesso di trasporto affinché il feretro, eventualmente passando per le esequie, venga condotto al cimitero o al forno crematorio, a seconda del tipo di sepoltura scelta.

Affrontiamo un caso che può mettere in difficoltà le parti.
La dichiarazione di morte consiste in una comunicazione verbale all’Ufficiale di Stato Civile che può essere fatta “da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso” (art. 72  c. 2, DPR n. 396/2000).
Di conseguenza, l’incaricato dell’impresa funebre può presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile, anche senza una specifica delega, in quanto rientra tra i soggetti legittimati a dichiarare il decesso per il semplice fatto di esserne informato.
L’Ufficiale di Stato Civile, registrando queste dichiarazioni, conferisce certezza alla situazione preesistente e rende l’atto pubblico e opponibile a terzi.
A fronte di tale dichiarazione, l’Ufficiale di Stato Civile attiverà tempestivamente il medico necroscopo affinché venga effettuata la visita (art. 4 DPR n. 285/1990; art. 74 DPR n. 396/2000).
La morte potrà essere così certificata.

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