I testi degli articoli 36 e 37 della legge sulle semplificazioni che interessano il settore funerario

Questo articolo è part 9 of 9 nella serie Legge Semplificazioni

Legge Semplificazioni

Senato approva provvedimento per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della legislazione

Di seguito si riporta il testo degli articoli 36 e 37 della legge “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” approvato alla Camera ieri 26/11/2025. La legge è in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.


Art. 36. (Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Oggetto, definizioni e competenze) –
1. Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.

2. L’attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale d’interesse generale. Fatta salva la possibilità per i comuni prevista dall’articolo 6, comma 2, è vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.

3. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell’articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all’articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell’autorità giudiziaria o di quella sanitaria.
I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. È altresì consentito, in caso di situazioni di fermo dell’impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.

4. Sull’autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione»;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale»;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l’affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all’impresa funebre incaricata, all’impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido»;

3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica»;

4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti.
Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d’ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni.
Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere.
Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), del presente comma»;

c) all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
Il soggetto gestore è tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della presente legge.
Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l’affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l’attività di vigilanza in merito a quanto disposto all’articolo 1, comma 2, della presente legge»;

d) dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. – (Sanzioni) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 3, si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori della SCIA per l’esercizio dell’attività funebre da tre a sei mesi. In caso di recidiva entro dodici mesi, è disposta la revoca degli effetti autorizzatori della SCIA».

Art. 37. (Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell’ufficiale di stato civile)

1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell’ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 72:

1) al comma 1, dopo le parole: «è fatta» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «avviso della morte» sono inserite le seguenti: «o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale»;

b) all’articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L’ufficiale dello stato civile redige l’atto di morte anche sulla base dell’avviso o dell’accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238»;

c) all’articolo 74:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’ufficiale dello stato civile non può accordare l’autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario.
L’autorizzazione è accordata anche sulla base dell’avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall’impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell’articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell’imposta di bollo»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria»;

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l’inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all’impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice.
3-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra».

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.