Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2201

Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2201
[Nota: nello stesso senso: Consiglio di Stato, Sez. V, 3/4/2019, n. 2199, nonché Consiglio di Stato, Sez. V. 3/4/2019, n. 2200, con altre parti, private]

MASSIMA
Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2201

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, conformemente del resto a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono solo quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (Cons. St., sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4857; 11 dicembre 2013, n. 5964; Cass., SS.UU., 9 agosto 2018, n. 20682; 7 gennaio 2014, n. 67; 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 16391). La giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 c.p.a, non si estende alle controversie di natura patrimoniale afferenti al rapporto concessorio e specificamente attinenti a indennità, canoni o altri corrispettivi, che danno vita a controversie civilistiche pure, soggette in quanto tali alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1022).

NORME CORRELATE

D. Lgs. 19/8/2016, n.175

Pubblicato il 03/04/2019
N. 02201/2019REG.PROV.COLL.
N. 01731/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1731 del 2013, proposto da
Ditta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini, n.11;
contro
s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mazzarolli e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
nei confronti
Comune di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferruccio Lembo e Nicola Massafra, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Massafra in Roma, via Val di Non, n. 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione I, n. 00168/2013, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di s.p.a e del Comune di Rovigo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Toffanin, Manzi e Massafra per sé e in dichiarata delega di Lembo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con decreto n. 177 del 10 febbraio 2012 ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla s.p.a. ed ha ingiunto alla società s.r.l. il pagamento della somma di € 29.873,58, oltre interessi legali e spese di giudizio in relazione ad operazioni di polizia mortuaria e servizi cimiteriali di cui alle fatture dal n. 1423 del 30 novembre 2006 al n. 1266 del 16 novembre 2011.
2. Con la successiva sentenza n. 168 del 6 febbraio 2013 lo stesso tribunale ha respinto l’opposizione spiegata dalla s.r.l. ed ha confermato il predetto decreto ingiuntivo, ritenendo in particolare sussistente nella controversia la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 118 e 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
3. La s.r.l. con atto di appello notificato il 4 marzo 2013 ha chiesto la riforma della predetta sentenza alla stregua di motivi di gravame attraverso i quali ha reiterato le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, difetto di prova scritta del credito azionato (anche a causa dell’illegittima emissione delle fatture, relative a prestazioni eseguite da soggetti diversi dall’ingiungente), infondatezza della pretesa avanzata dalla s.p.a., illegittimità degli atti comunali presupposti a tale pretesa.
4. Hanno resistito al gravame il Comune di Rovigo nonché la s.p.a., la quale ne ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza e richiesto il rigetto.
5. All’udienza pubblica del 28 marzo 2019, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Benché irrilevante ai fini del decidere, va preliminarmente accolta l’eccezione di tardività sollevata in udienza dall’appellante in relazione alla memoria difensiva depositata dal Comune di Rovigo il 15 marzo 2019, oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a.
7. Nel merito, l’appello deve essere accolto, essendo fondato ed assorbente il primo motivo di gravame con cui è stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua.
7.1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non v’è motivo di discostarsi, conformemente del resto a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono solo quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (Cons. St., sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4857; 11 dicembre 2013, n. 5964; Cass., SS.UU., 9 agosto 2018, n. 20682; 7 gennaio 2014, n. 67; 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 16391).
La giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 c.p.a, non si estende alle controversie di natura patrimoniale afferenti al rapporto concessorio e specificamente attinenti a indennità, canoni o altri corrispettivi, che danno vita a controversie civilistiche pure, soggette in quanto tali alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1022).
7.2. Nel caso in esame la controversia ha natura esclusivamente patrimoniale, concernendo il mero pagamento di diritti e/o tariffe (asseritamente) dovuti dall’appellante alla s.p.a. (quale società in house del Comune di Rovigo, affidataria di funzioni cimiteriali [inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazioni, ivi comprese le opere murarie] e di polizia mortuaria [tra cui adempimenti derivanti dall’autorizzazione al trasporto salma, resti mortali, ossa umane in luogo diverso o in altro comune; autorizzazioni all’esumazione, all’estumulazione e successiva traslazione, etc., ivi compresa la riscossione dei relativi diritti e tariffe]) proprio in relazione allo svolgimento di tali funzioni cimiteriali o di polizia mortuaria, come risultante dalle prodotte fatture.
Né a diverse conclusioni circa la natura patrimoniale della controversia conduce la delineata qualità dell’appellata s.p.a., tanto più che non viene in alcun modo in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici, trattandosi della semplice applicazione di diritti e tariffe prefissati (analogamente, cfr. Cons. St., sez. V, 24 settembre 2014, n. 4803 e 4804).
Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia in questione alla cognizione del giudice ordinario.
8. In ragione di quanto sopra l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata ed inammissibilità dell’originario ricorso per decreto ingiuntivo.
Ricorrono giusti motivi, dati dalla particolarità della controversia e la decisione esclusivamente in rito, per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, n. 168 del 6 febbraio 2013, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, annulla la sentenza impugnata e dichiara altresì inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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