Riferimenti: Cass., 29/09/2000, n. 12957; Cass., 30/05/1997, n. 4830
Massima:
Consiglio di giustizia amministrativa, Sicilia, 4 febbraio 2010, n. 110
Per distinguere lo “jus sepulchri iure sanguinis” da quello “iure successionis”, occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro “sibi familiaeque suae”. Accertato dal giudice di merito il carattere di “jus sepulchri iure sanguinis” della concessione cimiteriale, il familiare acquista, “iure proprio”, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, fin dal momento della nascita e non può trasmetterlo né per atto “inter vivos”, né “mortis causa”.… ... Leggi il resto