FINALE EMILIA (Modena) Sulle pagine della cronaca locale, qualche giorno fa, campeggiava una notizia singolare e inquietante.
Alcuni video, rapidamente diffusi nelle chat, mostravano un gruppo di ragazzi che maneggiavano ossa umane e teschi, rinvenuti all’interno del cimitero di Reno Finalese.
La diffusione delle immagini aveva destato sconcerto tra chi le aveva viste, tanto che qualcuno ha ritenuto opportuno informare i Carabinieri di Casumaro e della Compagnia di Cento.
Un gioco macabro, espressione di evidente mancanza di sensibilità e rispetto per le regole della convivenza civile.
Dopo alcuni accertamenti, i Carabinieri hanno identificato il gruppo di minorenni, residenti tra il Centese e il Finalese, denunciandoli quantomeno per vilipendio di cadavere. Pare che uno di loro, pentito, si sia anche presentato spontaneamente in caserma.
Resta da chiarire se l’ingresso furtivo nel cimitero possa configurare ulteriori violazioni di natura penale, ma si tratta di valutazioni che, in questa sede, interessano relativamente.
Cosa è accaduto
I ragazzi si erano introdotti nel piccolo camposanto di Reno, accedendo a un locale un tempo adibito a guardiania.
All’interno hanno notato una botola, che hanno deciso di aprire: con sorpresa, si sono trovati davanti a teschi e ossa umane, accatastati senza apparente criterio.
L’ossario comunale si trova infatti in un’altra zona del cimitero, distante dal locale in questione, che è stato ora posto sotto sequestro dai Carabinieri di Casumaro.
Invece di allontanarsi, i giovani hanno scelto di immortalare la scoperta, filmando sé stessi mentre maneggiavano i resti umani senza alcun rispetto né cautela.
La vicenda è rimasta segreta per alcuni giorni, ma il sequestro dell’area non è passato inosservato, alimentando nel paese le voci più disparate — dal furto sacrilego ai presunti riti satanici. Le indagini, tuttavia, hanno restituito una verità ben diversa e, sotto certi aspetti, più preoccupante sul piano sociale: si dice infatti che alcuni dei ragazzi fossero gli stessi che si erano ripresi davanti al recente incendio di rotoballe a Casumaro.
Non vi è alcun riscontro del loro coinvolgimento, ma la necessità di apparire sui social è costata una denuncia alla Procura minorile.
Profili giuridici
Occorre ora esaminare quali fattispecie di illecito possano configurarsi sul piano penale e, soprattutto, su quello amministrativo, più familiare ai lettori di funerali.org, per la diretta connessione del fatto con la materia della polizia mortuaria, che rientra nelle funzioni pubbliche.
Si seguirà su queste pagine l’evoluzione dell’eventuale procedimento penale a carico dei denunciati — procedimento che potrebbe anche essere archiviato —, non senza una severa censura verso comportamenti comunque profanatori.
Va ricordato, inoltre, che alcuni Pubblici Ministeri mostrano un approccio particolarmente rigido in materia, considerando “cadavere” anche le sole ossa umane.
Ne deriverebbe, in linea teorica, l’apertura di un fascicolo per vilipendio di cadavere.
L’ossario comune, in tale prospettiva, può essere considerato un sepolcro collettivo e indistinto, in cui i resti ossei, pur deposti promiscuamente, hanno una destinazione perpetua e sono protetti da sguardi indiscreti o da manipolazioni non autorizzate.
In tal caso, la violazione potrebbe essere ricondotta non tanto al vilipendio, quanto alla violazione di sepolcro — sempre che tale tesi regga al vaglio dell’Autorità giudiziaria.
A una prima analisi, si potrebbero invece riscontrare trasgressioni al regolamento comunale di polizia cimiteriale, che dovrebbe prevedere sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi dell’art. 7-bis del vigente T.U.E.L.
Se poi emergessero ulteriori condotte antigiuridiche in violazione del D.P.R. 285/1990, il richiamo sarebbe all’art. 358 del T.U.LL.SS., più volte modificato nel tempo. L’asportazione di ossa, ad esempio, è consentita solo per motivi scientifici e previa autorizzazione comunale, con l’obbligo di ricollocare i resti nello stesso cimitero una volta concluse le indagini mediche.
Una parte della dottrina ritiene che le ossa umane, pur non più suscettibili di atti di disposizione da parte dei privati, non possano considerarsi res nullius: esse continuano a godere della tutela giuridica prevista dal regolamento nazionale per i cadaveri e le loro trasformazioni, costituendo oggetto atipico di uno ius sepulchri e restando, come i sepolcri stessi, extra commercium.
Quadro normativo e sanzioni
Con il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134, emanato in attuazione della legge di delegazione europea 2019–2020, è stato abrogato il D.Lgs. 196/1999, che aveva aggiornato le sanzioni dell’art. 358 T.U.LL.SS.
Pertanto, dal 27 settembre 2022, qualsiasi sanzione comminata sulla base di tale articolo oltre l’importo di € 206,58 è illegittima, non essendo più applicabile il precedente limite massimo di € 3.098,74.
Come procedere, dunque, in Emilia-Romagna di fronte a una segnalazione di irregolarità nell’ambito delle attività funerarie o, come in questo caso, di un uso improprio del camposanto?
A complicare il quadro contribuiscono l’introduzione della potestà legislativa regionale in materia di polizia mortuaria e la persistente frammentazione dei regolamenti comunali, spesso non aggiornati.
Il risultato è una giungla normativa — fitta, disomogenea e difficile da orientare.
In Emilia-Romagna il riferimento principale è la L.R. 29 luglio 2004, n. 19 e successive modifiche, da cui discendono il regolamento regionale di polizia cimiteriale e una serie di atti gestionali di dettaglio. L’art. 7 della legge prevede che:
“Con i regolamenti di cui al comma 1 vengono, in particolare, stabiliti (…)
d) l’importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9.300,00.
In assenza di specifica individuazione da parte dell’Ente locale, il Comune applica una sanzione da euro 1.350,00 a euro 9.300,00.”
I regolamenti comunali di cui al comma 1 dovrebbero essere emanati in conformità alla L.R. 19/2004. La Regione avrebbe dovuto predisporre un modello-tipo di regolamento municipale, da adottare uniformemente, ma tale intenzione è rimasta lettera morta.
L’individuazione precisa della norma violata richiede quindi l’esame congiunto di:
- D.P.R. 285/1990 e relative circolari;
- L.R. Emilia-Romagna 19/2004 e provvedimenti attuativi;
- Regolamento comunale vigente nel territorio dell’infrazione.
Come già illustrato in altri contributi autorevoli su funerali.org, le violazioni del D.P.R. 285/1990 risultano oggi difficilmente sanzionabili a causa della recente, infelice modifica che ha depotenziato l’art. 358 del R.D. 1265/1934.
Rimane, pertanto, percorribile quasi esclusivamente la via amministrativa, legata all’applicazione della L.R. 19/2004.
Occorre tuttavia prestare attenzione a un’insidia: la legge regionale, all’art. 7, disciplina in via generale il sistema sanzionatorio, rimettendo però ai regolamenti comunali la concreta individuazione delle violazioni e delle relative sanzioni.
Una scelta “salomonica”, che affida ai Comuni la responsabilità di garantire un sistema realmente efficace e applicabile in materia di polizia mortuaria.
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