Domanda
Un concessionario di lotto di terreno, ove ha edificato una cappella di famiglia, ha avanzato al Comune una richiesta di modifica della titolarità della concessione. Egli richiede di estenderla anche alla propria nipote (figlia del fratello).
L'eventualità non è menzionata nel regolamento di polizia mortuaria comunale.
Si chiede se tale richiesta possa essere accolta alla luce della normativa vigente.
Risposta
Alla luce della documentazione trasmessa, si esprime il seguente parere, premettendo quanto segue:1) Si tratta di una concessione di area cimiteriale, regolata dall’articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, destinata alla realizzazione di una cappella di famiglia.
2) La lettera pervenuta dal cittadino adombra che la richiesta iniziale di concessione doveva essere a nome di tutti e due e, per errore formale, ciò non avvenne.
Quello che fa fede non è la sola istanza, ma l’atto di concessione, dove sono esplicitati con chiarezza dei nominativi di salme da seppellirvi.
3) La stessa lettera chiede che siano modificati diritti di sepoltura già previsti, a sfavore di chi ne aveva titolo, ed estesi diritti a favore di nuovi soggetti.
Il quesito posto è se è possibile modificare, da parte di un concessionario, dopo l’atto di originaria concessione, i beneficiari dello jus sepulchri?
A tale domanda la risposta è ordinariamente negativa. Le eccezioni verranno esplicitate nel prosieguo.
Difatti l'originaria concessione era di natura familiare, con estensione di sepoltura per soggetti riportati nell’atto originario di concessione.
Pertanto le persone acquisenti lo jus sepulchri, se vedessero compresso tale diritto o negato a favore di altri, potrebbero legittimamente opporsi.
L’art. 93 comma 1 prevede che il diritto di essere sepolto nella cappella sia riservato ai familiari fino alla capienza del sepolcro (art. 93, comma 1 del D.P.R. 285/90).
Però, il fondatore del sepolcro ha previsto esplicitamente per certe persone il diritto di esservi sepolte – talune appartenenti alla famiglia, altre affini.
La citazione dettagliata degli aventi diritto ad essere sepolti, nell’atto di concessione, è un punto a sfavore dell'estensione del diritto di sepoltura richiesto.
In fase contrattuale si può integrare (come di fatto avvenne) il diritto (ordinariamente circoscritto alla sola famiglia del fondatore).
Per giurisprudenza, tra gli aventi titolo ad essere sepolti in una tomba, la sepoltura è consentita, se effettuata cronologicamente in base alla data di morte.
Nel caso in esame sono i familiari e gli affini a cui il fondatore aveva esteso il diritto di sepoltura, nell’atto di concessione.
È successivamente alla morte del fondatore, con successione legittima o testamentaria, che si amplia la platea dei fruitori, se gli eredi subentrano nell'intestazione della tomba.
Se il regolamento di polizia mortuaria comunale lo prevede, è possibile utilizzare l’istituto della rinunzia e dell’accrescimento.
La rinunzia di un avente diritto in fase di subentro ereditario a favore della massa degli altri soggetti, che invece accettano, non fa che accrescere il diritto di chi accetta.
Questa è un'ipotesi di soluzione al problema prospettato: cioè regolare l’ampliamento della facoltà di essere sepolto nella tomba con un atto di ultima volontà del fondatore.
Fino al momento del decesso dell’intestatario, però, non è possibile modificare l’originaria intestazione, se non attraverso rinuncia all'intera concessione.
Essa andrà valutata, come da regolamento di polizia mortuaria comunale, con successiva riassegnazione da parte del Comune.
Esiste anche un’altra possibilità, in presenza di regolamentazione comunale, e cioè l’istituto della benemerenza (consentito dall’art. 93 comma 2 del D.P.R. 285/90).
Si traduce nella facoltà di seppellire nella cappella anche persone considerate come benemerite della famiglia e in particolare del fondatore.
In questo caso, vista la compressione dei diritti di familiari e affini citati nella concessione, è necessario acquisire agli atti la dichiarazione di tutti gli aventi titolo al nulla osta alla sepoltura del benemerito.
Si segnala, poi, la necessità di porre particolare attenzione a situazioni di ampliamento della possibilità di seppellire salme all’interno di sepolcri.
Il comma 4 dell’articolo 92 fa divieto di lucro e speculazione nei cimiteri.
Infine, laddove il Comune rilevasse fattispecie che adombrino la possibilità di compravendite di posti salma, esso è tenuto a pronunciare la decadenza della concessione.
- del: 2009 su: Concessioni cimiteriali e diritti di sepolcro per: Italia Tag: Cessione di sepolcro | Quesiti | sepolcro | subentro in: ISF2009/2-h Norma: DPR 285/1990, artt. 90-95