TAR Sicilia, Sez. III, 29 aprile 2009, n. 803

Norme correlate:  

Massima

Testo

Riferimenti: TAR Lazio – Roma, Sez. II, 13 marzo 2006, n. 1917; Cons. di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5294; Cons. di Stato, Sez. V, 17 novembre 2006, 6728

Massima:
TAR Sicilia, Sez. III, 29 aprile 2009, n. 803
Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari fino al completamento della capienza del sepolcro.

Testo completo:
TAR Sicilia, Sez. III, 29 aprile 2009, n. 803
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2004, proposto da Capozzi Donato, n.q. di erede della sig.ra Ines Grisafi, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Comandè, presso il cui studio, sito in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;
contro
l’Ente Camposanto Santo Spirito, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
la Venerabile Congregazione dei Paggi sotto il titolo di Maria SS. del Paradiso al Giardinaccio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
– del provvedimento del 12/2/2004, successivamente comunicato, adottato dal Dirigente incaricato del Settore III “tecnico cimiteriale” dell’Ente Camposanto di Santo Spirito, di diniego dell’autorizzazione della sepoltura della signora Grisafi Ines nella cappella di famiglia, n. 30;
– ove occorra e per quanto di ragione, nella nota prot. n. 5793 del 15/12/2003 del Responsabile dell’Ufficio Accettazione dell’Ente S. Spirito;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza sospensiva del T.a.r. Palermo – Sez. II, n. 1084/2004;
Vista la memoria difensiva depositata in giudizio dal ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del giorno 27/3/2009, il Consigliere Federica Cabrini, ed udito il difensore del ricorrente presente, come da verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 6/4/2004 e depositato in data 13/4/2004, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati esponendo che in data 9/3/1933 il sig. Nicolò Grisafi aveva stipulato con l’Ente Cimitero di S. Spirito e la Congregazione dei Paggi un contratto di concessione avente ad oggetto una sepoltura familiare.
Afferma che in data 24/10/69, la sig.ra Jolanda Grisafi, figlia di Nicolò Grisafi aveva dichiarato, ai fini della successione nella titolarità della sepoltura, che fra gli aventi causa del sig. Nicolò Grisafi vi era anche Grisafi Ines, anch’essa figlia del sig. Nicolò Grisafi.
Si lamenta in ricorso che l’Ente Camposanto di Santo Spirito ha negato il diritto alla tumulazione della sig.ra Ines Grisafi, medio tempore deceduta, asserendo che al momento della morte la sig.ra non risultava iscritta nell’elenco dei Confrati della Congregazione dei Paggi, la quale, pertanto non aveva provveduto ai sensi degli artt. 30 e 31 del Regolamento per l’esercizio del Camposanto di S. Spirito, ad indicare il nominativo della sig.ra Grisafi tra gli aventi diritto alla sepoltura.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente espone le seguenti censure in diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 93, c. 1, d.p.r. n. 285/90 – Eccesso di potere ed illogicità manifesta, atteso che la sig.ra Grisafi è non solo figlia dell’originario concessionario, ma è titolare lei stessa della concessione essendo subentrata al padre nello ius sepulcri.
Conclude quindi chiedendo l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
Con ordinanza n. 1084/2004 il T.a.r. ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Con memoria difensiva depositata in data 5/3/2009 il sig. Capozzi ha attestato che in esecuzione della citata ordinanza n. 1084/2004 la sig.ra Grisafi è stata effettivamente tumulata nella cappella di famiglia ed insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 27/3/2009, udito il difensore del ricorrente, presente come da verbale, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Invero, ai sensi dell’art. art. 93, c. 1, d.P.R. n. 285/90, recante il regolamento di polizia mortuaria, il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari … fino al completamento della capienza del sepolcro.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, le aree cimiteriali sono assoggettate a regime demaniale sicché possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che le riguardano, e quindi per il tramite di una concessione amministrativa.
Osserva il Collegio che la ratio del citato art. 93 d.P.R. n. 285/90 è quella di evitare che siano posti in essere atti oggetto di lucro e di speculazione, e di impedire che il diritto di uso sia sottratto alla destinazione vincolata a favore del concessionario e dei suoi familiari (cfr. T.a.r. Lazio – Roma, Sez. II, 13 marzo 2006, n. 1917).
La p.a. può peraltro disporre la revoca della concessione in presenza di esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine pubblico e del buon governo del cimitero (v. Cons. di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5294).
D’altra parte, per quanto attiene ai parenti del concessionario, la titolarità dello ius sepulcri – quale diritto primario di essere seppelliti o di collocare una salma in una determinata tomba – può derivare o dall’appartenenza ad una famiglia (sepolcro familiare), ovvero dalla qualità di erede del fondatore (sepolcro ereditario) (così Cons. di Stato, Sez. V, 17 novembre 2006, 6728).
Nel caso di specie non vi è pertanto dubbio che la sig.ra Grisafi Ines, figlia del Sig. Grisafi Nicolò, originario titolare della concessione nella quale è successivamente subentrata, avesse diritto ad essere tumulata nella sepoltura familiare, stante la mancanza di qualsivoglia ragione di pubblico interesse a negare l’esercizio di tale diritto.
Alla luce dalle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere accolto.
Le spese e gli onorari del giudizio vengono però dichiarate irripetibili tenuto conto della materia del contendere e della natura dei soggetti coinvolti, i quali peraltro non costituendosi non hanno resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sede di Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe da Capozzi Donato, n.q. di erede della sig.ra Ines Grisafi, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Dichiara irripetibili le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27/03/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere, Estensore
Giuseppe La Greca, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO