TAR Umbria, Sez. I, 18 giugno 2009, n. 296

Norme correlate:
Art 1218 Regio Decreto n. 262/1942
Art 1256 Regio Decreto n. 262/1942

Riferimenti: Cass., sez. I, 28/11/1998, n. 12093; Cass., sez. II, 13/07/1996, n. 635

Massima:
TAR Umbria, Sez. I, 18 giugno 2009, n. 296
1. La consegna del manufatto cimiteriale ai singoli concessionari del bene costituisce per il Comune un obbligazione di risultato: «Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dal Comune di Terni, non è ravvisabile nella vicenda in esame un ipotesi di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione, tale da escludere, ai sensi dell art. 1256, secondo comma, del c.c., la responsabilità in capo al debitore del ritardo nell adempimento. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Corte Suprema, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo le disposizioni degli artt. 1218 e 1256 del c.c., solo se ed in quanto concorrano l elemento obiettivo dell impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell evento che ha reso impossibile la prestazione (fra le tante, Cass., Sez. I, 28 novembre 1998, n. 12093).Dunque, l impossibilità deve essere sopravvenuta (una prestazione impossibile ab origine impedirebbe il sorgere di un rapporto obbligatorio), mentre nel caso di specie i lavori sono iniziati nel corso del 2006, quando erano già scadute le prime due decorrenze previste dalle concessioni-contratto. E, comunque, perché l impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta dedurre che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l uso della diligenza spiegata per rimuovere l ostacolo frapposto da altri all esatto adempimento (così Cass., Sez. II, 13 luglio 1996, n. 6354). Non è sufficiente, dunque, attribuire la colpa all appaltatore che ha instaurato un variegato contenzioso con il Comune, non eseguendo i lavori appaltati, essendo questa una vicenda rispetto alla quale i ricorrenti rimangono estranei. Ciò che rileva è l inadempimento di un obbligazione che può definirsi di risultato (la consegna del manufatto cimiteriale), rispetto alla quale non risulta un adeguato sforzo di diligenza da parte dell Amministrazione nella gestione dei tempi, ed anche nel dovere di informazione, che discende dall obbligo generale di buona fede, permeante anche la fase dell esecuzione contrattuale (art. 1375 del c.c.).»
2. A fronte dell’inadempimento, da parte del Comune, dell’obbligo di consegnare i loculi cimiteriali ai singoli concessionari, ha diritto al risarcimento chi dimostri di essersi trovato nella necessità di utilizzare il loculo mentre questo non era ancora disponibile e di avere dovuto affrontare spese e disagi per la tumulazione dei propri congiunti, per il trasferimento e per la sistemazione definitiva delle salme: «Dovendo dunque il Collegio stabilire i criteri della liquidazione del risarcimento, ci si deve chiedere innanzi tutto in che cosa consista il danno risarcibile. Nel rispondere a questo quesito non si può prescindere, ovviamente, dalla considerazione che i beni oggetto della concessione (loculi cimiteriali) sono suscettibili di una unica e peculiarissima forma di utilizzazione; dal che consegue che il ritardo nella consegna non produce alcun danno sino al momento (incertus quando, se non anche incertus an, in considerazione delle varie evenienze ipotizzabili) in cui il concessionario avrà la necessità di utilizzare il loculo in conformità alla sua destinazione. Pertanto, avrà in concreto diritto al risarcimento solo chi dimostri di essersi trovato nella necessità di utilizzare il loculo mentre questo non era ancora disponibile; e di avere, di conseguenza, dovuto affrontare spese e disagi per la tumulazione dei propri congiunti e poi, eventualmente, per il trasferimento e la sistemazione definitiva delle salme.Il pregiudizio risarcibile deve essere infatti eziologicamente connesso con il ritardo nella concessione cimiteriale, da cui origina il c.d. diritto di sepolcro, che trova il proprio contenuto dapprima nell edificazione, e poi nella sepoltura.»

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