Consiglio di giustizia amministrativa, Sicilia, 17 luglio 2009, n. 614

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Consiglio di giustizia amministrativa, Sicilia, 17 luglio 2009, n. 614
La costituzione del sepolcro familiare ricorre quando il fondatore esprime la volontà di riservare lo ius sepulchri ai componenti della propria famiglia, così come da lui intesa: «2.1. Gli odierni ricorrenti sono figli di D.G. (quanto a D.C. nato il 1942) e di D.L. (quanto a D.M.G.) e, quindi, non avevano titolo per essere inseriti legittimamente nel novero dei successori dei concessionari, atteso che l art. 94 del D.P.R. 803/1975, vigente all epoca del rinnovo della concessione n. 10/50, stabiliva che il diritto di uso delle sepolture private fosse riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all Amministrazione concedente, fino a completamento della capienza del sepolcro. Al riguardo, consolidata giurisprudenza ha precisato che la costituzione del sepolcro familiare ricorre quando il fondatore esprime la volontà di riservare lo ius sepulchri ai componenti della propria famiglia, così come da lui intesa. Nella circostanza emerge con chiarezza dagli atti soprarichiamati, ed in particolare dall istanza in data 24 novembre 1982, come tale volontà non riguardasse in alcun modo i ricorrenti.2.2. Neppure può essere presa in considerazione, in quanto non prodotta in giudizio, la scrittura privata, redatta a conferma degli accordi familiari nel 1985, secondo cui i loculi sarebbero stati divisi tra i quattro fratelli con il meccanismo dei capitesta , che riconosce il diritto di sepoltura ad almeno un figlio discendente diretto di ciascuno dei quattro fratelli.»

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