Voltura cappella intestata a Istituto Religioso

Domanda

Una signora ha chiesto la voltura in suo favore della concessione di una cappella gentilizia intestata a terzi (Istituto Religioso).
Ciò in conformità ad un titolo esecutivo rappresentato dal verbale di conciliazione giudiziale emesso dal Giudice del Lavoro.
La signora, a fronte di un credito inerente il trattamento di fine rapporto vantato nei confronti di tale Istituto Religioso, ha accettato la proposta conciliativa diretta alla soddisfazione del credito.
Tale proposta concerneva la cessione, in favore della stessa, del diritto di esclusivo e pieno utilizzo della cappella gentilizia presente nel cimitero consortile, appartenente all'Istituto Religioso.

Risposta

Le cappelle gentilizie nei cimiteri attengono, di norma, ad una famiglia, anche se strutture sepolcrali possano essere nella titolarità di enti.
Generalmente hanno per oggetto la concessione di un’area ai fini della costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione, concessione che può essere fatta o ad individui od a famiglie o ad enti.
In realtà il fine della costruzione del sepolcro non si esaurisce in sé stesso, ma costituisce un fine intermedio rispetto alla funzione sepolcrale.
Cioè l’accoglimento dei defunti per cui sussista la riserva di cui all’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè concessionario e persone appartenenti alla sua famiglia (per le concessioni fatte ad individui o a famiglie).
Oppure per le persone previste, concorrenzialmente, dall'atto di concessione e dall'ordinamento dell'ente (per le concessioni fatte ad enti).
Va ricordato come la riserva consista nella posizione di chi, trovandosi in una data condizione soggettiva, si trovi ad avere i requisiti di cui sopra.
La stessa, contemporaneamente, esclude che se ne possano avvalere le persone che non si trovino in tale condizione soggettiva.
Questa premessa consente di distinguere la componente patrimoniale, del sepolcro, consistente nella proprietà del manufatto sepolcrale costruito sull'area avuta in concessione.
Essa comporta l'assolvimento delle conseguenti e connesse obbligazioni derivanti dal titolo, principalmente quanto previsto dall'art. 63 D.P.R. 285/90 (ma non solo).
Inoltre sussiste la componente "personale", che si sostanzia nell'appartenenza alla famiglia del concessionario, oppure all'ente.
Infatti, il diritto di sepolcro, per sua natura a carattere personale, discende dall'appartenenza alla famiglia del concessionario (o dell'appartenenza all'ente, per queste concessioni).
Appartenenza familiare che prescinde dalla proprietà, materiale, del manufatto sepolcrale.
Non altrettanto netta è la preclusione alla disponibilità della componente "patrimoniale" del (o, meglio, sul) manufatto sepolcrale.
Esso conserva, fino alla scadenza della concessione (o a tempo indeterminato) il contenuto "patrimoniale", per cui può anche ritenersi ammissibile un mutamento nella proprietà del manufatto sepolcrale medesimo.
Ciò porta a ritenere ammissibile provvedere alle registrazioni conseguenti all'atto giudiziale, purché definitivo, di soddisfacimento di crediti vantati nei confronti del precedente titolare della proprietà sul manufatto sepolcrale medesimo.
Tale titolarità sul manufatto sepolcrale costituito dalla cappella non comporta che il soggetto subentrante acquisisca anche il diritto di sepolcro.
Salvo che, per altro motivo, non sia appartenente all'ente medesimo, sulla base delle previsioni dell’atto di concessione e dell'ordinamento dell'ente stesso.