La pandemia cambia (o cambierà?) le procedure? – 3/5

Questo articolo è parte 3 di 8 nella serie La pandemia cambia (o cambierà?) le procedure?

All’inizio è stata un’ordinanza del Capo del Dipartimento per la Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. {3}
Su una scia consimile il comma 3 ha previsto che gli “avvisi”, le “autorizzazioni” ed i “documenti” (necessari) per la “sepoltura” (leggi: inumazione o tumulazione) o per la “cremazione” siano (a) formati e (b) inoltrati (orientandosi per considerare questo termine sia qui impiegato come sinonimo di: trasmessi) … tempestivamente (ci mancherebbe!) ai destinatari (es.: I.O.F., gestore del cimitero, gestore dell’impianto di cremazione), inoltro in cui si ritorna all’impianto previsto nel comma 1 dell’art. 1 (e senza più quelle “attenuazioni” presenti nel comma 2) dell’Ordinanza, cioè generalizzando la trasmissione (anzi: inoltro) per via telematica.

All’inizio è stata un’ordinanza del Capo del Dipartimento per la Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. {4}
Decisamente importante la previsione dell’art. 1, comma 4 dell’Ordinanza, che considera alcune “fasi” pertinenti all’applicazione di istituti regolati dalla L. 30 marzo 2001, n. 130, prendendo in considerazione: le dichiarazioni delle persone legittimatevi sulla volontà di:
(i) cremazione,
(ii) affidamento ai familiari dell’urna cineraria,
(iii) dispersione delle ceneri,
prevedendo che queste siano:
(A) effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 4, ricorrendone la fattispecie, e, principalmente, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.) e
(B) acquisite, in funzione del rilascio della relativa e connessa autorizzazione, anche per via telematica.
A parte il fatto che qui torna quell’”anche” che era già presente nel comma 2, sembra il caso di ricordare come l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130 preveda che vi sia (espressamente per la volontà di cremazione, ma non anche per gli altri istituti qui considerati, che non sempre trovano completa specificazione nella legge di riferimento, per i quali anche impostazioni sono esposte ad interpretazioni più o meno sostenibili) una volontà manifestata all’Ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza (volutamente trascuriamo quanto presente nel secondo periodo di tale disposizione, per quanto riguarda la trasmissione (inoltro) tra Ufficiali di stato civile di comuni diversi, mentre tale periodo rimane pur rilevante per la specificazione che una tale manifestazione di volontà è raccolta in un processo verbale).
Il processo verbale comporta che vi sia una dichiarazione resa “in presenza” e “tradotta” in documentazione dal pubblico soggetto ricevente (nella fattispecie, l’Ufficiale dello stato civile).
Si tratta di una modalità operativa che è già stata in precedenza considerata, in relazione ai processi di iscrizione ai fini della formazione degli atti di stato civile.
La questione non è nuova, nel senso che era già stata, nel passato, sollevata, giungendosi alla circolare telegrafica del Ministero dell’interno n. 37 del 1° settembre 2004, che, sentito l’Ufficio legislativo del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato espresso l’avviso che la volontà dei “familiari” (evitiamo qui le specificazioni su quali essi siano, ricorrendo ad un termine, a questi fini, omnicomprensivo) potesse essere manifestata ricorrendo allo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La questione può essere articolata come segue: il “processo verbale” rappresenta, esplicita una volontà propria dei “familiari”, oppure questi “rappresentano” quella che era, o affermano che fosse, la volontà della persona defunta?
Non entriamo nel merito di questa valutazione, pur avendo convincimenti (che valgono per quel che valgono, cioè ben poco, in conseguenza e per effetto dell’art. 9, comma 1 R.S.C.) in senso diverso da quelli formulati nella circolare, sulla considerazione che la norma parla di “volontà del …” (familiari) e non più di volontà della persona defunta (per la quale varrebbe il richiamo alla formula: “qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, …), per non ricordare (qualcuno lo dimentica … ) che tale problematica sia stata inquinata da erronee impostazioni sull’assoggettamento o meno all’imposta di bollo (erronee dal momento che il “processo verbale” ne è chiaramente estraneo), prendendo atto che, in fase pandemica, emergenziale, il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è assunto come procedura (unica) di “formalizzazione” di una qualche volontà.

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Sereno Scolaro

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