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Corte costituzionale, Roma, Sez. unica, 29 aprile 2025, n. 62
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., il divieto imposto dalla Regione Calabria alle imprese funebri di esercitare il servizio di noleggio con conducente mediante ambulanza per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti, in quanto tale preclusione, non giustificata da ragioni di interesse generale, incide direttamente sulla libertà di iniziativa economica e altera l’equilibrio concorrenziale nel relativo mercato, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. La disposizione impugnata determina un accesso diseguale al mercato, privo di fondamento proporzionale rispetto agli scopi di tutela della salute, con conseguente illegittimità anche della norma speculare che vietava ai soggetti esercenti tale servizio l’attività funebre. Inammissibili, per difetto di rilevanza, le censure relative al più ampio divieto di svolgimento di servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: L.R. Calabria 07/08/2023, n. 38, art. 5 comma 1
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TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 28 aprile 2025, n. 8199
La più recente e condivisibile giurisprudenza, la quale ha ormai ripetutamente affermato che “Nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo.” (tra le molteplici, Consiglio di Stato, sez. III , 15/11/2024 , n. 9172, T.A.R. , Napoli, sez. V , 21/10/2024, n. 5554, T.A.R. , Campobasso , sez. I , 06/06/2024 , n. 183).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 100 D.Lgs. 31/3/2023, n. 36
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TAR Liguria, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 500
[ conforme: TAR Liguria, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 501 ]
[ I ] Un'assimilazione di un impianto crematorio ad un impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ai fini del suo assoggettamento a VIA ((come incidentalmente affermato, seppure ad altri fini, dalla sentenza del Consiglio di Stato, IV, 3.1.2022, n. 14), costituisce un’evidente forzatura. Difatti, l’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 contempla, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, al punto 7 (Progetti di infrastrutture) lett. r), gli “impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno”.
[ II ] Circa il divieto di destinazione ad altro uso prima di 15 anni dall’ultima inumazione contenuto nell’art. 97 del D.P.R. n. 285/1990, si tratta di un divieto che però, anche ad una lettura superficiale, concerne la destinazione ad altri usi del “terreno del cimitero”, ove dismesso (il cimitero), laddove il progetto in questione concerne un tempio crematorio da costruirsi – obbligatoriamente – “entro i recinti dei cimiteri” (art. 78 D.P.R. n. 285/1990) in esercizio e, conseguentemente, non è rilevante.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 6 L. 30/3/2001, n. 130
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Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 2024, n. 3605
La cremazione costituisce servizio pubblico anche se, al tempo, non elencato all'art. 1 T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, elenco che aveva carattere esemplificativo e non tassativo. consentendo ai comuni di estendere il catalogo dei servizi pubblici anche ad attività non comprese tra i servizi obbligatori o tra quelli elencati dal legislatore. La qualificazione di servizio pubblico locale non è ostacolata dalla circostanza che, all'epoca, non esisteva una norma di fonte primaria che lo considerasse in tali termini.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 6 L. 30/3/2001, n. 130
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TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28 marzo 2025, n. 1099
La circostanza che un Comune, con il PGT e le NTA, abbia disciplinato la materia in accordo con la sua vocazione a soddisfare esigenze diffuse è indice dell’attrazione alla sfera degli interessi pubblici del servizio reso dalle case del commiato. Inoltre, la sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali”, in tale ambito non possono essere fatti rientrare i cimiteri, e tantomeno le fasce di rispetto, come desumibile dall’espressa previsione del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, che distingue espressamente gli obitori (Capo III) dai cimiteri (Capo IX), non potendo pertanto sostenersi che il cimitero sia necessariamente una struttura obitoriale.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Lombardia, R.R. 14/6/2022, n. 4
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TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. stac. Reggio Calabria, 31 marzo 2025, n. 217
[ I ] Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile del 7 ottobre 1994 n. 8197 hanno, infatti, affermato che "...nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A.". Rebus sic stantibus non c’è spazio per l’operatività di fattispecie estintive ovvero acquisitive tipiche dei diritti soggettivi perfetti quali, per l’appunto, rispettivamente, la prescrizione e l’usucapione.
[ II ] Trova fondamento la censura secondo cui la variazione della durata dell’originaria concessione cimiteriale da “perpetua” ad avente una durata di 99 anni, non avrebbe potuto essere disposta senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento da parte nei confronti di tutti gli aventi diritto, ivi inclusi gli odierni ricorrenti. Se è vero, infatti, per come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VII, 17/06/2024, n. 5378; sez. VII, 4.03.2024, n. 2111) che la pubblica amministrazione, così allineandosi alle disposizioni di cui all’art. 92 D.P.R. n. 285 del 1990 può – e non già deve - modificare la durata, da perpetua in temporanea, dei titoli concessori relativi ad aree demaniali cimiteriali rilasciati in epoca antecedente all’entrata in vigore del citato D.P.R., è altrettanto vero che siffatto ius ponitendi, quale atto discrezionale e non anche dovuto e vincolato, avrebbe dovuto essere preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli aventi titolo, quali contitolari della concessione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 29/05/2023, n. 337).TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 1023
Cfr. analogamente: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 1024
[ I ] Quando il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda che la quota per canone annuo di manutenzione e conduzione è versat[a] integralmente all’atto della concessione, e dunque attualizzat[a] al momento della stipula del contratto di concessione”) e stabilendo questo a monte un corrispettivo per ogni singolo rapporto concessorio (di un bene pubblico) cosi escludendosi la natura tributaria della prestazione patrimoniale, come tale non espressivo, altrimenti diversamente necessario, di capacità contributiva del concessionario (Cass. civ., sez. trib., 20 ottobre 2019, n. 24541). Trattandosi di regolamentazione dei rapporti concessori e non già di un’entrata tributaria non è necessaria una specifica norma previsione normativa non vertendosi nell’ambito del potere impositivo dell’ente comunale che esercita, in questo caso, il generale potere di determinare le tariffe per la fruizione dei beni pubblici (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2023, n. 18001).
[ II ] Nella determinazione del canone concessorio di area demaniale (art. 824 c.c.) non appare illogico che il Comune incorpori – attualizzandoli – i costi di manutenzione e conduzione dei loculi così incorporando nel corrispettivo tutti gli oneri diretti e riflessi e il cui potere di determinare le tariffe per la fruizione di beni e servizi trova specifico fondamento legislativo (art. 32 della l. n. 142/1990 - art. 42 del d.lgs. n. 267/2000).
[ III ] Il canone annuo imposto per la manutenzione dei loculi non ha natura tributaria, bensì di corrispettivo concessorio, per cui non richiede specifica previsione legislativa
[ IV ] L'obbligo gravante sulle confraternite di consegnare il registro delle sepolture e il censimento relativo ai defunti accolti nelle loro strutture entro 365 giorni solari dall’entrata in vigore del regolamento, in formato elettronico e secondo le disposizioni dell’amministrazione non costituisce un ingiustificato aggravamento procedimentale, poiché afferente alla mera esibizione di documentazione obbligatoria che deve essere conservata al fine di comprovare la regolarità dell’attività espletata e prodotta su richiesta della P.A., onde esercitare compiutamente la vigilanza di cui all’art. 51 del d.P.R. n. 285/1990.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 90 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2025, n. 2273
Come già considerato dal Consiglio di Stato, Sez, V. 16 agosto 2010, n. 5714, “in assenza dell’espressa disciplina regionale per la gestione delle sale del commiato la cui emanazione era prevista dall’art. 10, n. 1, lett. b) della l.r. < omissis >, trovi applicazione il principio di sussidiarietà, che, nella specie, attribuisce al Comune la facoltà di regolamentare lo svolgimento dei pubblici servizi anche per ciò che attiene agli orari di apertura contenuta nell’art. 50 del D.Lgs. n. 205/2000” (…). Inoltre, l’art. 3 comma 5 del d.lgs. 267 del 2000 dispone: “I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali” e l’art. 13 comma 1 del d.lgs. 267 del 2000 dispone: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”. Da tali disposizioni si ricava, che le funzioni comunali si distinguono in funzioni proprie, che identificano il Comune quale ente esponenziale della comunità (amministrazione ed uso del territorio, servizi sociali, politica economica), conferite con leggi statali e regionali e, ancor prima, delle funzioni fondamentali, inserite dall’art. 117 Cost., comma 2, lett. p, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane). L’ultima parte dell'art. 117, 6° comma della Costituzione, stabilisce che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, disposizione che valorizza l’autonomia normativa degli enti locali con un riconoscimento a livello costituzionale della potestà regolamentare locale, basato sulla equazione per cui all’esercizio di funzioni amministrative (attribuite, proprie, conferite) da parte degli enti territoriali corrisponde il potere di regolare tali funzioni (non la materia), sotto il profilo organizzativo e sotto quello dello svolgimento
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 13 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
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Consiglio di Stato, Sez. VII, 20 marzo 2025, n. 2297
L’art. 88 del d.p.r. n° 285 del 1990, secondo cui “il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.” non fonda un diritto all’estumulazione in concorrenza alla tumulazione di salme che non hanno ancora ricevuto sepoltura, ma presuppone che sussista la disponibilità ad ospitare la salma estumulata.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 88 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2025, n. 2268
Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che figuri tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto dell’Unione giustificanti un'eventuale restrizione all’esercizio di attività economiche, e che gli Stati membri, in questo ambito, dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in questo senso, sentenza del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punti 44, 68 e 106)”, ma che “tuttavia, un obiettivo di questo genere non può giustificare la restrizione controversa nel procedimento principale, dal momento che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sotto un profilo biologico sono inerti, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie”. Pertanto,“ragionando a contrario, è invece del tutto evidente che le attività di sepoltura e dissepoltura consistenti nell’inumazione/tumulazione e nell’estumulazione/esumazione, avendo per oggetto resti umani non inerti, pongono, in termini di evidente rilevanza ed attualità, la necessità di tutela della salute pubblica” e mentre i servizi cimiteriali (gestione e custodia del cimitero che è bene demaniale, nonché inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione) costituiscono un servizio pubblico che fa capo al Comune, il servizio funebre, pur assoggettato alla normativa di settore, è un’attività privata, di carattere imprenditoriale” e, pertanto, coerentemente con la normativa nazionale, regionale e comunale è tutelata “appieno la libertà di scelta del concessionario nell’ambito delle attività non rientranti nella gestione cimiteriale e nelle attività di sepoltura e dissepoltura, e cioè con riferimento al servizio funebre comprensivo di trasporto e prestazioni connesse, e di manutenzione degli spazi concessi in uso ai privati”
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 41 Cost.