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TAR Campania, Napoli, Sez. II, 29 maggio 2025, n. 4106
La norma di cui all'art. 338 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. non specifica affatto che il vincolo valga con riguardo al cimitero appartenente al Comune il cui Piano regolatore o Piano urbanistico comunale ricada entro tale fascia, proprio perché la natura del vincolo è dettata dalla normativa nazionale a tutela di superiori interessi pubblici, che non possono essere elusi dalla regolamentazione sottoordinata, di carattere amministrativo e locale. Pertanto, la decisione di un Comune di recepire la fascia di rispetto di Comune viciniore è senz’altro immune da vizi, in quanto vincolata anche con riguardo alla ampiezza della suddetta fascia.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 338 R. D. 27/7/1934, n. 1265
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C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 5 maggio 2025, n. 373
Il termine tumulazione va utilizzato genericamente, quale sinonimo di sepoltura e viene indifferentemente riferito sia alla sepoltura di salme, alla sepoltura in cassette ossario ovvero in urne cinerarie. La sepoltura della salma e la sepoltura dei resti della salma sono due fattispecie che, dal punto di vista letterale, risultano del tutto equiparabili.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 1/9/1990, n. 285
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Corte costituzionale, 29 aprile 2025, n. 62
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., il divieto imposto dalla Regione Calabria alle imprese funebri di esercitare il servizio di noleggio con conducente mediante ambulanza per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti, in quanto tale preclusione, non giustificata da ragioni di interesse generale, incide direttamente sulla libertà di iniziativa economica e altera l’equilibrio concorrenziale nel relativo mercato, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. La disposizione impugnata determina un accesso diseguale al mercato, privo di fondamento proporzionale rispetto agli scopi di tutela della salute, con conseguente illegittimità anche della norma speculare che vietava ai soggetti esercenti tale servizio l’attività funebre. Inammissibili, per difetto di rilevanza, le censure relative al più ampio divieto di svolgimento di servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Calabria, L. R. 7/8/2023, n 38
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TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 28 aprile 2025, n. 8199
La più recente e condivisibile giurisprudenza, la quale ha ormai ripetutamente affermato che “Nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo.” (tra le molteplici, Consiglio di Stato, sez. III , 15/11/2024 , n. 9172, T.A.R. , Napoli, sez. V , 21/10/2024, n. 5554, T.A.R. , Campobasso , sez. I , 06/06/2024 , n. 183).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 100 D.Lgs. 31/3/2023, n. 36
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TAR Liguria, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 500
[ conforme: TAR Liguria, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 501 ]
[ I ] Un'assimilazione di un impianto crematorio ad un impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ai fini del suo assoggettamento a VIA ((come incidentalmente affermato, seppure ad altri fini, dalla sentenza del Consiglio di Stato, IV, 3.1.2022, n. 14), costituisce un’evidente forzatura. Difatti, l’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 contempla, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, al punto 7 (Progetti di infrastrutture) lett. r), gli “impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno”.
[ II ] Circa il divieto di destinazione ad altro uso prima di 15 anni dall’ultima inumazione contenuto nell’art. 97 del D.P.R. n. 285/1990, si tratta di un divieto che però, anche ad una lettura superficiale, concerne la destinazione ad altri usi del “terreno del cimitero”, ove dismesso (il cimitero), laddove il progetto in questione concerne un tempio crematorio da costruirsi – obbligatoriamente – “entro i recinti dei cimiteri” (art. 78 D.P.R. n. 285/1990) in esercizio e, conseguentemente, non è rilevante.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 6 L. 30/3/2001, n. 130
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TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 10 arile 2025, n. 1187
[ I ] Ai fini del riconoscimento della titolarità di una concessione cimiteriale, alla luce del principio di diritto secondo cui, quando vengono in considerazione sepolcri gentilizi, lo jus sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità (per tutte Cassazione civile sez. un., 28/06/2018, n.17122).
[ II ] È infondata una censura con cui si deduce l’incompetenza del dirigente alla sottoscrizione dell’avviso di regolarizzazione, in quanto spetta alla dirigenza il compimento degli atti di gestione che non siano riservati dalla legge al consiglio e alla giunta, trattandosi di competenza generale che si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza di organi politici (in termini, Consiglio di Stato, IV, 3 agosto 2023, n. 7503), venendo in considerazione un atto gestionale, la cui adozione rientrava nella competenza del Dirigente e non del Sindaco.
[ III ] Va rilevato che sulla legittimità della trasformazione delle concessioni perpetue in novantennali, la sezione si è già pronunciata con la sentenza n. 3036 del 16 ottobre 2023, da cui non ravvisa ragioni per discostarsi, anche in considerazione del fatto che è espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Giova, in particolare, rilevare che su una fattispecie analoga a quella in esame è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, VII sezione, n. 2111 del 4 marzo 2024, alle cui ampie motivazioni, per esigenze di sintesi si rinvia (nello stesso senso più di recente TAR Veneto, I, 23 gennaio 2025 n. 99 e 24 dicembre 2024, n. 3053; Consiglio di Stato, VII, 17 giugno 2024 n. 5378). In tale sentenza sono, in particolare, stati affrontati il tema della possibilità di incidere in via unilaterale su una concessione cimiteriale perpetua, trasformandola in concessione a tempo determinato, e quello degli effetti temporali di tale modifica. In ordine al primo, il Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto secondo cui la Pubblica Amministrazione può sempre modificare il contenuto dei titoli concessori o autorizzatori relativi ad aree demaniali cimiteriali originariamente rilasciati, così come revocare le concessioni su aree demaniali cimiteriali; a maggior ragione le va riconosciuta la possibilità di modificare queste ultime da perpetue in temporanee. Precisato che a diversa conclusione non poteva addivenirsi sulla base dell’art. 92 del d.P.R. n. 285 del 1990 che, disciplinando la revoca delle concessioni cimiteriali, non contemplava, fra quelle revocabili, le concessioni perpetue. Vigendo per le concessioni in generale e per quelle demaniali in particolare, la regola della normale revocabilità, siffatta previsione eccezionale avrebbe dovuto essere espressamente contemplata dal legislatore, al cui silenzio sul punto giammai si potrebbe attribuire il preteso inequivoco valore esonerativo. Accertato che nella legislazione vigente non esiste nessuna norma che, espressamente, neghi o consenta la revoca delle concessioni perpetue, ha fatto riferimento, in via residuale, ai principi che regolano l’istituto della concessione in generale e, in particolare, alla regola secondo cui le concessioni sono normalmente revocabili e, a fortiori, lo sono quelle su beni demaniali. Ha, in particolare, ribadito la legittimità di un intervento comunale che, preferibilmente attraverso una regolamentazione generale astratta, trasformi le concessioni originariamente perpetue in concessioni temporanee. Tale possibilità di conversione è coerente con la natura del potere concessorio, che giammai potrebbe consentire alla Pubblica Amministrazione di consegnare in modo irreversibile un bene demaniale (e quindi di assegnargli un vantaggio) al privato, senza riservarsi la possibilità di ritornare sulle sue determinazioni; questo, infatti, stravolgerebbe la funzione stessa del rapporto concessorio, la cui permanenza in vita ha senso finché è attuale l’interesse pubblico al suo mantenimento; la qual cosa, a sua volta, presuppone la conservazione, in capo alla P.A., del potere di valutarne la convenienza pubblica per tutta la sua durata.
Dalla ritenuta legittimità del potere di convertire le concessioni perpetue in temporanee discende che alla fattispecie in esame è applicabile l’art. 103 del regolamento comunale, come riformulato dalla delibera impugnata, che ha previsto che tutte le concessioni cimiteriali, da quel momento in poi, dovessero avere durata determinata.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 2024, n. 3605
La cremazione costituisce servizio pubblico anche se, al tempo, non elencato all'art. 1 T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, elenco che aveva carattere esemplificativo e non tassativo. consentendo ai comuni di estendere il catalogo dei servizi pubblici anche ad attività non comprese tra i servizi obbligatori o tra quelli elencati dal legislatore. La qualificazione di servizio pubblico locale non è ostacolata dalla circostanza che, all'epoca, non esisteva una norma di fonte primaria che lo considerasse in tali termini.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 6 L. 30/3/2001, n. 130
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TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28 marzo 2025, n. 1099
La circostanza che un Comune, con il PGT e le NTA, abbia disciplinato la materia in accordo con la sua vocazione a soddisfare esigenze diffuse è indice dell’attrazione alla sfera degli interessi pubblici del servizio reso dalle case del commiato. Inoltre, la sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali”, in tale ambito non possono essere fatti rientrare i cimiteri, e tantomeno le fasce di rispetto, come desumibile dall’espressa previsione del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, che distingue espressamente gli obitori (Capo III) dai cimiteri (Capo IX), non potendo pertanto sostenersi che il cimitero sia necessariamente una struttura obitoriale.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Lombardia, R.R. 14/6/2022, n. 4
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TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. stac. Reggio Calabria, 31 marzo 2025, n. 217
[ I ] Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile del 7 ottobre 1994 n. 8197 hanno, infatti, affermato che "...nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A.". Rebus sic stantibus non c’è spazio per l’operatività di fattispecie estintive ovvero acquisitive tipiche dei diritti soggettivi perfetti quali, per l’appunto, rispettivamente, la prescrizione e l’usucapione.
[ II ] Trova fondamento la censura secondo cui la variazione della durata dell’originaria concessione cimiteriale da “perpetua” ad avente una durata di 99 anni, non avrebbe potuto essere disposta senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento da parte nei confronti di tutti gli aventi diritto, ivi inclusi gli odierni ricorrenti. Se è vero, infatti, per come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VII, 17/06/2024, n. 5378; sez. VII, 4.03.2024, n. 2111) che la pubblica amministrazione, così allineandosi alle disposizioni di cui all’art. 92 D.P.R. n. 285 del 1990 può – e non già deve - modificare la durata, da perpetua in temporanea, dei titoli concessori relativi ad aree demaniali cimiteriali rilasciati in epoca antecedente all’entrata in vigore del citato D.P.R., è altrettanto vero che siffatto ius ponitendi, quale atto discrezionale e non anche dovuto e vincolato, avrebbe dovuto essere preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli aventi titolo, quali contitolari della concessione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 29/05/2023, n. 337).TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 1023
Cfr. analogamente: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 1024
[ I ] Quando il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda che la quota per canone annuo di manutenzione e conduzione è versat[a] integralmente all’atto della concessione, e dunque attualizzat[a] al momento della stipula del contratto di concessione”) e stabilendo questo a monte un corrispettivo per ogni singolo rapporto concessorio (di un bene pubblico) cosi escludendosi la natura tributaria della prestazione patrimoniale, come tale non espressivo, altrimenti diversamente necessario, di capacità contributiva del concessionario (Cass. civ., sez. trib., 20 ottobre 2019, n. 24541). Trattandosi di regolamentazione dei rapporti concessori e non già di un’entrata tributaria non è necessaria una specifica norma previsione normativa non vertendosi nell’ambito del potere impositivo dell’ente comunale che esercita, in questo caso, il generale potere di determinare le tariffe per la fruizione dei beni pubblici (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2023, n. 18001).
[ II ] Nella determinazione del canone concessorio di area demaniale (art. 824 c.c.) non appare illogico che il Comune incorpori – attualizzandoli – i costi di manutenzione e conduzione dei loculi così incorporando nel corrispettivo tutti gli oneri diretti e riflessi e il cui potere di determinare le tariffe per la fruizione di beni e servizi trova specifico fondamento legislativo (art. 32 della l. n. 142/1990 - art. 42 del d.lgs. n. 267/2000).
[ III ] Il canone annuo imposto per la manutenzione dei loculi non ha natura tributaria, bensì di corrispettivo concessorio, per cui non richiede specifica previsione legislativa
[ IV ] L'obbligo gravante sulle confraternite di consegnare il registro delle sepolture e il censimento relativo ai defunti accolti nelle loro strutture entro 365 giorni solari dall’entrata in vigore del regolamento, in formato elettronico e secondo le disposizioni dell’amministrazione non costituisce un ingiustificato aggravamento procedimentale, poiché afferente alla mera esibizione di documentazione obbligatoria che deve essere conservata al fine di comprovare la regolarità dell’attività espletata e prodotta su richiesta della P.A., onde esercitare compiutamente la vigilanza di cui all’art. 51 del d.P.R. n. 285/1990.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 90 d.P.R. 10/9/1990, n. 285