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TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 4 agosto 2025, n. 15246
Quando il Comune ravvisi l'opportunità di non procedere a concessione di sepolcri a tumulazione a carattere familiare in funzione di costituire una "riserva" di posti a disposizione per far fronte a situazioni eccezionali o particolari la connessa scelta gestionale va attribuita alla Giunta comunale la quale, quindi, può sì decidere (di fatto) di sottrarre sepolture alla disponibilità dei richiedenti, ma assumendosene la piena responsabilità di fronte alla cittadinanza con un atto pubblico deliberato in conformità alle norme statutarie e regolamentari dell’ente che palesi le esigenze straordinarie ed eccezionali che impongano una decisione in tal senso. In particolare, qualora una situazione di ridotta disponibilità sia dovuta a incompleti lavori di ampliamento, il Comune è chiamato ad adottare misure di razionalizzazione od ampliarne gli effetti se già adottate.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 90 d.PR. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6897
Il perimetro dei cimiteri, rilevante ai fini della individuazione della fascia di rispetto cimiteriale, deve essere individuato in base alla strumentazione urbanistica del Comune o, in difetto, tenendo conto dell’area sulla quale il cimitero insiste “di fatto”, come si desume chiaramente dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 e s.m.i. che, al comma primo, dispone: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 338 R. D. 27/7/1934, n. 1265
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Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., 29 luglio 2025, n. 27814
Il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l`accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 319 C.P.
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6487
trong>Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6487
… [ I ] Sussiste giurisprudenza che ha escluso l’assimilazione dell’attività funeraria a quella artigianale o commerciale, confermando che si tratta di servizio pubblico e non rileva la qualifica giuridica o soggettiva di colui che svolge il servizio e del soggetto che ne beneficia (persona defunta o congiunti), dovendo la compatibilità urbanistica essere valutata in base al tipo e alla funzione oggettiva dell’attività svolta nell’immobile nonché all’impatto urbanistico conseguente.
[ II ] Secondo giurisprudenza consolidata, ricorre l’invalidità caducante allorché due provvedimenti appartengano alla medesima sequenza procedimentale (intesa anche come collegamento procedimentale) e siano avvinti da un nesso di presupposizione-consequenzialità, in virtù del quale il primo provvedimento costituisce il presupposto unico e imprescindibile del secondo, senza che quest’ultimo sia soggetto ad alcuna altra valutazione da parte dell’amministrazione competente. È irrilevante che i due atti siano stati adottati da autorità diverse; né costituisce elemento impeditivo l’anomala inversione cronologica tra atto presupposto e atto consequenziale (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 7 maggio 2025, n. 3872.
[ III ] La casa del commiato, anche nell’ipotesi si tratti di attività artigiana, non può essere qualificata di servizio.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Marche, Art. 9-bis L.R. 1/2/2005, n. 3
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TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 luglio 2025, n. 5365
In materia di opposizione di terzo, la giurisprudenza amministrativa, sulla base delle norme dettate dagli artt.108 e 109 c.p.a. “ritiene che la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo sia radicata dalla mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta nonché dal pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare. Il rimedio quindi postula che: - l'opponente non sia stato evocato nel giudizio opposto; - sia titolare di una posizione autonoma o incompatibile con quella affermata nella sentenza opposta o sia litisconsorte necessario pretermesso; - la sentenza opposta pregiudichi i diritti o gli interessi legittimi dell'opponente. La legittimazione viene, quindi, riconosciuta al litisconsorte necessario pretermesso ovvero al controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso di primo grado, al controinteressato sopravvenuto, al controinteressato non facilmente identificabile, ai terzi titolari di una situazione giuridica soggettiva autonoma (cioè non derivata) e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Sotto il profilo del pregiudizio l'opposizione di terzo non può essere proposta da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione ed hanno un interesse ad insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre ad essere terzi, vantino, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l'assetto di interessi che da essa scaturisce (di recente C.G.A. 1 ottobre 2024, n. 746; Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2024, n. 3560).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Campania, L.R. 24/11/2001, n. 12
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Corte di Cassazione, Sez. Lav., 26 giugno 2025, n. 17207
[ Società a partecipazione pubblica perla gestione di Servizi pubblici locali - Contratto di lavoro - Assenza di procedure concorsuali o selettive - Nullità ]
In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla I. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate:
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Consiglio di Stato, Sez. V, 18 giugno 2025, n. 5304
Per il costante insegnamento del Consiglio di Stato sul concetto di analogia tra prestazioni (eseguita e da eseguire), il quale non può essere ridotto a una mera verifica di identità delle stesse (poiché, come noto, ciò comporterebbe una restrizione della platea dei potenziali concorrenti non conforme al principio di proporzionalità e di massima partecipazione: ex multis Cons. St., V, 15 febbraio 2024, n. 1510; Cons. St., V, 5 gennaio 2024, n. 186), comporta comunque che il requisito fatto valere dall’operatore economico deve pur sempre essere proporzionato e attinente all’oggetto dell’affidamento, tenuto conto che la sussistenza dell’analogia o similarità dei contratti pregressi rispetto a quello oggetto della procedura di affidamento deve essere svolta in concreto e non valutata astrattamente (in termini Cons. St., sez. V, 8 agosto 2023, n. 7649). Quando, in relazione a contratto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi cimiteriali, sulla scorta delle indicazioni provenienti dagli atti di gara, l’analogia dei servizi ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica deve essere stabilita rispetto alle prestazioni prevalenti e caratteristiche dell’appalto, rispetto alle quali l’aver svolto unicamente servizi quali quelli di manutenzione o installazione di lampade votive (il raggruppamento ha fatto valere esclusivamente l’esecuzione nel triennio 2020 – 2022 dei servizi di “Manutenzione ordinaria Impianti Lampade votiva – Gestione amministrativa - Realizzazione reti di illuminazione votiva”, presso il Comune di < omissis >; e di “Manutenzione lampade votive” per il Comune di < omissis >), non è sufficiente a comprovare l’esperienza pregressa, data la natura accessoria e comunque marginale di tali prestazioni nel complesso del contratto da affidare.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: D. Lgs. 31/3/2023, n. 36
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TAR Lombardia, Milano, Sez. IV., 17 giugno 2025, n. 2322
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV. 17 giugno 2025, n. 2322
(conformi: stessa sezione e data n. 2323 e 2324)
La pubblica amministrazione possa sempre modificare il contenuto dei titoli concessori e/o autorizzatori relativi ad aree demaniali cimiteriali originariamente rilasciati, così come revocare le concessioni su aree demaniali cimiteriali. Dunque, a maggior ragione va riconosciuta la possibilità di modificare queste ultime da perpetue in temporanee (in tal senso, Con. Stato, sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2111). L'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – il quale, disciplinando la revoca delle concessioni cimiteriali, non contempla, tra quelle revocabili, le concessioni perpetue - non possa essere inteso nel senso che il legislatore abbia voluto attribuire a queste ultime una sorta di intangibilità ex lege.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, N. 285
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Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 10 giugno 2025, ord. n. 15432
Si distingue tra diritto primario al sepolcro, ossia il diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro, e che taluno ritiene di avere natura reale, tale altro personale, ed il diritto di sepolcro secondario, questo però di natura personalissima ed intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia. Questo diritto secondario è senz'altro , come si è detto, di natura personale, difettando il potere sulla cosa caratteristico del diritto di sepolcro primario, e consistendo esso piuttosto che nella tutela del godimento o dell'uso di un sepolcro, nella tutela del sentimento del parente verso il defunto (così le recenti pronunce o comunque di coloro che sono legati da rapporti personali o affettivi tali da giustificarne l'accesso alla tomba per svolgere gli uffici ed i riti in memoria dei loro cari scomparsi.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 93 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4787
Secondo la giurisprudenza della Sezione V del Consiglio di Stato, nel partenariato pubblico privato sono individuabili due serie procedimentali strutturalmente autonome, ma biunivocamente interdipendenti sotto il profilo funzionale, la prima di selezione del progetto di pubblico interesse, la seconda di gara di evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità, quest’ultima a sua volta distinta nelle sub - fasi di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di eventuale esercizio da parte del promotore del diritto di prelazione (Cons. Stato, V, n. 4186 del 2019).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 183 D. Lgs. 18/4/2016, n. 50