Diritto di sepoltura

Non tutti sanno cosa si ha diritto di fare o di seppellire in una tomba. Abbiamo predisposto una raccolta specifica sui principali concetti sul diritto di sepolcro. Li potete trovare cliccando


Se non vi basta, nelle prossime righe potrete trovare altri links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


62 thoughts on “Diritto di sepoltura

  1. sono residente a Marsciano (PG)ed ho mia madre ed i miei nonni sepolti a Caronia (ME).Potrò essere sepolto a Caronia? Potrà esserlo anche mia moglie anche nel caso mi premorisse? Grazie, Giuseppe scolaro

    1. X Giuseppe,

      ma quale tipologia di sepoltura prediligerebbe inumazione o tumulazione? E in quale forma (feretro intero, urna cineraria, cassetta ossario?)
      Chi è l’eventuale titolare delle sepolture (loculi?) di madre e nonni presso il cimitero di Caronia?

      Se il prefato cimitero avesse disponibili posti feretro a sistema di tumulazione Lei potrebbe divenire concessionario di un loculo o blocco di loculi (immaginiamo anche, forse per assurdo, una piccola cappella gentilizia o anche una tomba bi-posto), magari anche prenotandola in anticipo, se il regolamento comunale di Caronia prevedesse questa possibilità.

      Potrebbe, anche, in seconda istanza, chiedere la riduzione (se fattibile) o la cremazione dei resti mortali di madre e nonna per liberare all’interno dei loculi già occupati spazio sepolcrale finalizzato all’accoglimento delle spoglie mortali di Lei e di Sua moglie (quando, ovviamente sarà giunto il fatal momento per uno dei due).

      Insomma c’è tutto un ampio spettro di soluzioni da esplorare, sia, per favore, più preciso nel quesito, così potrò aiutarLa maggiormente.

  2. Buonasera

    È possibile apporre scritta data e foto di un defunto che non è tumulato nel loculo, senza autorizzazione del proprietario e della famiglia?
    Spiego: la foto di mio padre è stata apposta sulla lapide di mia nonna, dalla zia, con nome cognome e data di morte, senza che mi sia stato richiesto e senza dirmi nulla.

    Grazie

    1. X Simone,

      relazioni poco idilliache tra parenti nella gestione di un sepolcro privato e delle suppellettili funerarie che lo compongono (apparati floreali, decorazioni, foto-ricordo, arredi…) attengono purtroppo per Lei ad aspetti inter-privatistici da risolvere e comporre avanti i giudice in sede civile, cui la pubblica amministrazione rimane estranea per difetto di competenza.
      Comunque, entrando nello specifico l’apposizione di un foto-ritratto deve sempre, a norma el regolamento municipale i polizia mortuaria (ma ve ne sono molti assai lacunosi su queste spinose questioni) esser autorizzata dall’ufficio di polizia mortuaria, e non a caso, ma sulla base di un titolo di legittimazione a provvedere (stretta parentela, vincoli morali o affettivi, rapporto di coniugio).
      Ad ogni modo, sulle lastre tombali, per identificare il luogo esatto di sepoltura, debbono esser apposti gli estremi anagrafici del defunto effettivamente ivi tumulato, poi, certo su una lapide è altrettanto possibile ricordare una persona altrove sepolta, ma con l’accortezza di specificare come questa, nella realtà sia stata deposta altrove, giusto per non ingenerare equivoci.
      IO, personalmente, consiglio sempre questa… mezza furbata: far precedere la scritta commemorativa di spoglia mortale altrove sepolta con la formuletta introduttiva: “in spirito”, si tratta agli effetti concreti, e senza qualche malizia funeraria di riprodurre un piccolo cenotafio. (= si ricorda comunque dignitosamente il morto, senza incappare in problemi amministrativi o gestionali, nella comunione solidale e forzosa tra tutti i concessionari da ui, poi, orgina, nel suo momento genetico, il diritto di sepolcro secondario, ovvero la facoltà di onorare i propri cari scomparsi con atti votivi e gesti di pietas)

  3. Su richiesta della mamma è possibile “tumulare” in una tomba di famiglia con il nonno, un prodotto del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane?
    Come viene considerato il prodotto del concepimento?
    Premetto che il cimitero in questione è in Emilia Romagna – Comune di Cesena.
    Grazie

    1. X Matteo,

      Qui, sconfiniamo nei meandri del diritto civile, in qualche modo “estremo”

      Ad ogni modo la mia risposta è positiva, ma con una sola postilla.

      Riguardo al profilo amministrativo la sepoltura privata e dedicata, come appunto la tumulazione comporta sempre:

      1) un atto di disposizione (= scelta della sepoltura) in termini di pietas, con istanza, in bollo, rivolta al Comune per ottenere il riconoscimento dello jus sepulchri (art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria
      2) la corresponsione del relativo canone di concessione da calcolarsi secondo i criteri del D.M. 1 luglio 2002 (se la concessione è già in essere il problema non si pone)
      3) il rilascio, dopo la stipula dell’atto, della relativa concessione in uso del manufatto sepolcrale.

      La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.

      A rigore, il prodotto abortivo o del concepimento dovrebbe esser accolto nel Comune “di espulsione” e non si può fare riferimento alla residenza nel Comune, la quale presuppone la capacità giuridica (art. 1 Cod. Civile), non sorta, anzi mancando questa titolarità il “feretrino” non potrebbe essere accolto neppure in sepolcri privati esistenti nel Comune; tuttavia, ciò può anche accadere, poichè la Legge tende ormai a parificare le tre tipologie di sepoltura ammesse dall’ordinamento giuridico (inumazione, cremazione e tumulazione, appunto).

      Tenendo conto di aspetti fortemente emotivi, vi potrebbero pure essere comportamenti non strettamente rigorosi (e, nel caso, non mi scandalizzerei, proprio per il carico dei fattori affettivi e, tutto sommato, perchè questa scelta dell’Amministrazione cui compete pur sempre l’autorizzazione finale, rispetterebbe il principio del “neminem laedere”).
      Si può prescindere, quindi ,dalla mera e cruda correttezza amministrativa (un tempo, si parlava di “legittimità” …).

  4. oggi sono stato al comune per seppellire un mio parente nel cimitero della chiesa in quanto è un passionista. L’ufficiale dell’anagrafe mi ha detto che non si possono più effettuare tumulazioni nei cimiteri privati. È vera questa cosa? Mi trovo nel Lazio.

    1. X Alessandro,

      i cosiddetti cimiteri particolari rappresentano una fattispecie residuale, almeno nel nostro attuale ordinamento funerario, ma tuttavia presente ed attiva, in essi si inglobano tutte le esperienze di campisanti non comunali, cioè ex cimiteri parrocchiali, cimiteri appartenenti a corpi morali, congreghe, confraternite…, non assorbiti dal demanio comunale ai termini dell’art. 824 comma 2 Cod. Civile: stante l’ art. 104 comma 4 del vigente Regolamento Statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, possono certamente sussistere, ancor oggi ed espletare appieno la loro funzione sepolcrale a patto che:

      1) siano sottoposti alla vigilanza comunale (recenti sentenze della Magistratura Amministrativa – nello specifico: T.A.R. Toscana – esplicano meglio il concetto, specificando come quest’ultimi debbano, seppur di proprietà privata, esser soggetti alle norme generali e speciali di polizia mortuaria locale, ossia piano regolatore e regolamento municipale sui servizi funerari)
      2) pre-esistano rispetto all’entrata in vigore del testo unico leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 (è, pertanto vietato impiantare ed esercire nuovi cimiteri privati, poichè almeno negli ultimi ‘83 anni (dal 1934 ad oggi!) di diritto funerario italiano, il Legislatore ha sempre visto con diffidenza questa possibilità non consona con i suoi intenti universalistici ed egualitari, ispirati dall’editto napoleonico di Saint. Cloud del 1804)

      Il Comune avrà senz’altro effettuato una ricognizione del proprio sistema cimiteriale, anche per pianificarne la ciclica attività, a questo punto, in tutto l’impianto normativo in esame, diventa fondamentale l’applicazione dell’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dove per ogni sepoltura PRIVATA, a maggior ragione se in cimitero particolare, privato a sua volta, l’autorità amministrativa, con apposita istruttoria, nemmeno, invero, così strutturata, e quindi basata sulla ponderazione dei titoli formali, deve attentamente valutare se il defunto avesse maturato, in vita, il titolo d’accoglimento (per comprovata confessione religiosa, o appartenenza all’Ente proprietario dell’impianto cimiteriale, come da suo atto costitutivo) in quel determinato camposanto. Insomma: la sepoltura in un cimitero privato consiste, tecnicamente, in un privilegio giuridico, come tale riservato a pochi, non certo a tutti i postulanti, altrimenti si sovvertirebbe la regola comune del cimitero comunale, e dunque, pubblico, cui bene o male, buoni o cattivi siamo tutti destinati, forse anche obtorto collo…ma è il bello della democrazia (funeraria)!

  5. Un concessionario, tra l’altro residente all’Estero, non ce la fa più a curare e pulire l’esterno e l’interno della cappella, come ha fatto per anni e mantenere un aspetto decoroso della costruzione. Intenderebbe, allora, rinunciare alla concessione.

    Come dobbiamo procedere in questo caso, dopo naturalmente aver preso accordi per la sistemazione dei defunti. Può il comunque prendere possesso della cappella, deve pagare qualcosa al richiedente?

    1. X Comune di ZYX,

      L’eventuale rimborso per l’elemento fabbricato (opere murarie, arredi e suppellettili tombali) deve esser espressamente contemplato dal Regolamento Comunale, pur sempre in ossequio al principio nominalistico dettato dall’Art. 1277 Cod. Civile, altrimenti nulla è dovuto al concessionario rinunciante. Si possono, pertanto, studiare, in sede di regolamentazione comunale, meccanismi per render più appetibile l’istituto della rinuncia, su tombe, le quale, altrimenti, cadrebbero in stato di abbandono.

      Come notato in dottrina la mera rinuncia ad un diritto reale (perché tale, cioè reale e di natura patrimoniale, oltrechè personale è lo jus sepulchri, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione)) è un negozio unilaterale abdicativo e non recettizio, anche se il Comune ha solo facoltà e non obbligo di accettare, quale parte funzionalmente sovraordinata, del rapporto concessorio.

      Si tratta quindi di un negozio unilaterale, irrevocabile e dismissivo che deve rivestire la solenne forma scritta, la semplice scrittura privata non autenticata non pare, allora strumento idoneo.

      Andrebbe ricordato (anche se spesso le prassi sono decisamente molto più dilatorie), come un eventuale retrocessione (sempre che questa sia ammesso dal regolamento comunale), oppure una destinazione diversa dei feretri dovrebbero avvenire prima dell’estinguersi della concessione, mentre i concessionari o i soggetti, comunque, tenutivi, dovranno provvedere a proprie spese alle opere di pulizia, sanificazione e sostituzioni di lapidi, in modo che i posti “rinunciati”possano essere assegnati a terzi a partire dal giorno immediatamente successivo alla scadenza (o, quando sia, esplicitamente, richiesto un rinvio nel tempo) dovrà essere corrisposto, pro-quota, quanto previsto per il periodo di ulteriore utilizzo.

      Quindi sono, ed erano a titolo oneroso per il rinunciante le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l’onere dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione delle salme indecomposte, incluse le operazioni di collocamento nell’ossario comunale, quando possano eseguirsi.
      L’onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado piu’ prossimo e, in caso di pluralità, tutti i congiunti sono solidalmente obbligati.

      il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente i proprietà ed in possesso delle opere murarie costruire nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque”, secondo modalità e procedure tipiche del regolamento municipale di polizia mortuaria.

    1. X Franco,

      Con riferimento, poi, agli obblighi di costruzione del manufatto funerario, entro tempi certi e prestabiliti, e a quelli di manutenzione se non rispettati, può configurarsi la decadenza per inerzia ex Art. 92 comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – o per abbandono dell’area oggetto di concessione. Con la pronuncia della decadenza il lotto di terreno in questione rientra d’imperio nella piena disponibilità e nel possesso del Comune che, così, potrà riassegnarlo a nuovi concessionari. Nella fattispecie Lei perderà ogni diritto sulla edificanda tomba.

  6. X Aldobrando,

    Occorre presentare al competente Comune istanza, soggetta sin da origine ad imposta di bollo, come accede per tutte le domande rivolte da un privato alla pubblica amministrazione, al fine di ottenere il relativo provvedimento di autorizzazione a rimozione degli arredi funebri e successiva loro applicazione sulla lapide in questione.

    Attenzione il rilascio di detta autorizzazione, che spetta al dirigente di settore, può esser tariffato, si tratta del cosiddetto diritto fisso d’istruttoria, cioè di una somma che il Comune può esigere per aprire la pratica e concluderla attraverso l’adozione di un atto formale di autorizzazione ad eseguire lavori in cimitero.

    Bronzi, steli, e materiali lapidei di complemento dovranno esser di forme, dimensioni, colori, fattezze e tipologia previsti dal locale regolamento comunale di polizia mortuaria, o meglio ancora dagli strumenti attuativi dettati dal piano regolatore cimiteriale.

    Se la tomba è di interesse storico-artistico e ricade sotto il vincolo della Sovrintendenza sarà necessario il nulla osta di quest’ultima, per non correre il rischio di alterare o peggio ancora eliminare opere funerarie con valore culturale.

  7. Che pratiche devo fare per cambiare gli arredi di bronzo sulla lapide di un loculo? C’è da presentare un progetto o che cosa? Si pagano delle tasse al Comune?
    Grazie Aldobrando

  8. Gentile Federico,

    la normativa nazionale di riferimento è l’Art. 7 del DPR 285/90 letto in modo coordinato con l’Art. 50 comma 1 lettera d sempre del DPR n.285/1990, fonte da cui, per altro, assieme alla pre-esistenza di regolare atto di concessione ex Art. 98 DPR n. 285/1990, origina e trae legittimità lo jus sepulchri su sepolcro privato.

    Il “nato morto” è considerato sotto tutti gli aspetti come cadavere.

    I prodotti abortivi, invece, sono pur sempre costituiti da materiale biologico umano e la legge italiana li distingue in base ad un criterio cronologico.

    Se l’età di gestazione è compresa tra le 20 e le 28 settimane o ancora se si sono compiute le 28 settimane di età intrauterina il prodotto abortivo è considerato come assimilabile ad un piccolo “cadavere” e va smaltito (mi si perdoni la brutalità quasi empia del termine) in cimitero attraverso l’inumazione. In una sola fossa possono esser interrati anchè più “feretrini” contenenti prodotti da concepimento, secondo un altro filone della dottrina, invece, la fossa distinta dalla altre deve obbligatoriamente essere presente nel caso di presenza di autorizzazione di sepoltura, cioè nel caso di cui al comma 1 dell’art. 7, comma 2 dell’art. 7 (in sostanza per tutti i casi di nati morti e feti dalle

    A richiesta dei soli genitori (questa potestà non si estende agli altri congiunti sencondo jure sanguinis e principio di poziorità), però, per ovvie ragioni morali possono esser accolti in cimitero anche prodotti da concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

    Prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane se non richiesti dai genitori sono parificati, invece, come rifiuti speciali ospedalieri al pari delle parti anatomiche non riconoscibili ai sensi del DPR 254/2003 e vanno avviati alla termodistruzione.

    Le relative autorizzazioni a sepoltura e trasporto sono rilasciate dall’ASL competente per territorio, per la cremazione, invece la potestà auttorizzativa rimane in capo al comune e quindi occorre la firma congiunta del funzionario ASL (per il trasporto) e del dirigente comunale per l’incinerazione.

    Sarà l’ASL ad individuare il veicolo idoneo per il trasporto.

    Dunque anche un feto di sole 23 settimane di gestazione può esser sepolto in cimitero.

    Il DPR 285/90 considera l’inumazione come la naturale destinazione dei cadaveri, e delle parti di essi, tuttavia anche e soprattutto dopo l’Art. 1 comma 7 bis della egge 28 febbraio 2001 n. 26 che ha introdotto l’onerosità delle operazioni cimiteriali parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi possono esser tumulati ovviamete dietro la corresponsione del canone di concessione per loculo, celletta, ossarino…. La stipula del contratto di concessione diviene essa stessa titolo di sepoltura, poichè la tumulazione si configura sempre come una sepoltura privata.

    La tumulazione dei feti pone, però, un problema di ordine tecnico, ossia i requisiti costruttivi delle casse, essi dovrebbero esser calcolati sull’effettiva quantità di materia organica da racchiudere entro queste piccole bare.

    Nel silenzio del legislatore si useranno le comuni bare da tumulazione per neonati anche se certte misure igienico sanitarie (spessore del legno e dello zinco, valvola depuratrice, materassino assorbente) sembrano francamente un po’ eccessive.

    Il feto confezionato entro bara da tumulazione è a tutti gli effetti un feretro da tumulazione ed ai sensi dell’Art. 76 comma 1 DPR 285/90 in un loculo può esser murato un solo feretro, pertanto non è accoglibile la richiesta di tumulare i 2 feti negli stessi loculi dei nonni.

    Questa norma è molto (e forse troppo restittiva) perchè, in verità, una bara per neonato non è equiparabile per massa e dimensioni, alla cassa per un adulto. La Lombardia, con il suo regolamento regionale 6/2004 è intervenuta in questo senso permettendo, in deroga al principio generale della sepoltura unitaria, di tumulare madre e figlio entrambi morti durante il parto nello stesso loculo.

    Sarebbe, cvomunque, interessante consultare l’ASL, anche perchè è proprio l’Autorità Sanitaria a dover predisporre tutte le autorizzazioni.

    I 2 feti non rientrando nel novero dell’Art. 7 comma 2 DPR 285/90 potrebbero anche esser raccolti nella stessa bara.

    E’importante evidenziare sempre il doppio binario tra inumazione e tumulazione.

    L’inumazione per cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, nati morti e prodotti abortivi è la tecnica istituzionale di sepoltura procedibile d’ufficio, perchè è un’esigenza di ordine pubblico la rimozione dei morti dalle terre dei vivi e la neutralizzazione delle loro ammorbanti percolazioni.

    La tumulazione, invece, presuppone SEMPRE un atto di disposizione che si estrinseca come l’esercizio del diritto personalissimo di DAR SEPOLTURA (ed a titolo oneroso) in termini di pietas e suffragio per i defunti e nella fattispecie in esame l’Art. 7 comma 3 DPR 285/90 allude proprio ad un gesto d’amore da parte dei genitori per il prodotto da concepimento di età inferiore alle 20 settimane che si risolve proprio in un atto di disposizione.

    Rimango in stand by per ulteriori chiarimenti.

  9. Una ditta di O.F. mi informa che una donna ha espulso due feti dopo 23 settimane di gestazione (come da certificato del sanitario dell’Ospedale) ed i familiari vorrebbero tumularli insieme alle salme dei nonni: uno per ciascun loculo. La ditta di O.F. mi chiede se ciò sia possibile. Riflettendo un istante e ricordando le varie leggi ho d’istinto detto che ciò non é consentito, ma udita l’insistenza della ditta, che ovviamente ha da trarre il suo bel guadagno dal servizio, ho ritenuto opportuno scriverLe per conoscere i riferimenti normativi a sostegno del mio diniego.
    Può intervenire in mio aiuto? Intanto ho detto che la normativa in vigore permette di tumulare, all’interno di un loculo, solo un feretro e cassette ossario e/o urne cinerarie fino al completamento della capienza massiva del sepolcro, quindi non parlando di feti ritengo che tale possibilità non sia consentita.. Tra l’altro in un articolo di una rivista del settore mi pare d’aver letto che vadano collocati a terra. E’ corretta questa mia tesi, o con il capo cosparso di cenere dovrò fare ammenda della mia tesi ed accogliere la richiesta?

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