Procedimenti in materia di inumazione, tumulazione, cremazione e affido o dispersione delle ceneri: digitalizzazione e accelerazione?

Da un lato nel testo dell’AS 1184 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” o, più esattamente, in quello pubblicato, si legge un testo che si riporta in Nota [1], per ragioni di contenimento del testo.
Vi sono (e altri seguiranno) alcuni emendamenti e, al momento di redigere questo testo, sembrerebbero esserne stati presentati, o presentabili, anche altri, rispetto a cui non si nascondono perplessità (e, soprattutto, non possono stimarsi gli esiti).
Inoltre, come accade normalmente, quando si faccia riferimento a D.d.L. è buona cosa rinviare, prudenzialmente, a quello che potrà essere il testo finale quale approvato da entrambi i rami del Parlamento.
Pertanto, ciò che interessa, ora, è l’avvenuta adozione del decreto interministeriale di cui in seguito.
Rispetto alla formulazione iniziale del proposto testo dell’art. 11 citato, questo punta ad una sorta di generalizzazione dell’uso di procedure telematiche, sia per la formazione di determinati atti e per la loro trasmissibilità a soggetti destinatari.
Aspetto su cui sembra non aversi presente come l’art. 12 del D.-L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m. ([2]), avesse già previsto misura per l’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi.
Con ciò anticipando un “qualcosa” di simile, divenuto quindi norma di rango primario, vigente.
Certo, questa previsione aveva alcuni vizi, il primo dei quali il rinvio a uno o più decreti interministeriali per la sua attuazione.
Previsione che ha avuto andamenti non propriamente “accelerati” (visto che di accelerazione si trattava), considerato che la prima disposizione attuativa si è avuta solo con il D. I. (MEF ed altri) 1° aprile 2025 (G.U. del 16 aprile 2025, n. 89).
Ma va anche ricordato, sempre tra i “vizi”, che queste procedure trovano applicazione per le fattispecie di cui all’art. 72, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. e non anche per quelle dello stesso art.72, commi 1 e 2, né per quelle dell’art. 78 (di più difficile attuabilità sotto il profilo delle modalità operative utilizzate).
Tuttavia, si tratta di un avvio – concreto – di modalità operative che vanno nella stessa direzione (sovrapponendovisi?) di quanto con l’art. 11 del D.d.L. AS 1184 vengono ri-proposte.
Oltretutto, questo D.d.L. si è esposto a plurime ipotesi di emendamento che vanno nelle direzioni di non pochi stravolgimenti, volti a favorire questo o quello, non senza escludere ipotesi ascrivibili al concetto di aberrazione.
Non sono tanto questi pericoli da considerare, quanto il fatto che sembra non vi sia memoria del fatto che vi sono già norme vigenti e attuabili che vanno nella medesima direzione.
In conclusione, sovrapporre norme ad altre norme, agevola solo la difficoltà di attuarle.
Ma, stante il fatto che il sopracitato AS 1184 è stato approvato (8 ottobre 2025)) dal Senato della Repubblica, cui seguirà la trattazione presso la Camera dei deputati, è prevedibile che le “accelerazioni” previste dall’art. 12 del D.-L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 77/2020, siano del ritto rimosse (e il D.I. (MEF) 1° aprile 2025 tardivamente adottato, venga de facto rimosso assumendo la qualificazione di … carta straccia) e superate da nuove impostazioni, non esenti da criticità.


[1] TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI – CAPO I – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDI MENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI – Art. 11. (Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: «l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia», sono inserite le seguenti: «anche in modalità digitale,» e dopo le parole: «acquisito un certificato in carta libera» sono inserite le seguenti: «, o con modalità digitale,»; b) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l’affido o la dispersione delle ceneri sono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo o all’impresa funebre incaricata, anche per via telematica;»; c) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) le dichiarazioni di cui alla lettera <em<b), numero 3), sono rese con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica;»”.
[2] D.-L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e s.m. – Art. 12 (Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)
1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze i dati:
a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:
a) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;
b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo disponibile nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all’articolo 6-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle more della messa a disposizione dei servizi dell’ANPR relativi all’informatizzazione dei registri dello stato civile;
c) all’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell’ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente l’istituzione della medesima ANA;
d) all’ISTAT;
3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l’eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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