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  • Quesito pubblicato su ISF2011/4-e

    La cappella di famiglia del signor X, sita nel cimitero di ..., è stata eretta negli anni '60 da 4 fratelli: la nonna ed i prozii del signor X, tutti deceduti (in Comune sembra risultare depositato un atto di concessione, a nome dei quattro).
    I cugini del Signor X asseriscono che la tomba non è ereditabile e solo chi porta il nome della famiglia ha diritto ad esservi sepolto (con grande rammarico della madre del Signor X, che vorrebbe "riposare" vicino ai suoi genitori, lì sepolti).
    Anno: 2011
  • Quesito pubblicato su ISF2011/3-a

    La L.R. Veneto 18/2010 distingue il trasferimento durante il periodo di osservazione dal trasporto funebre, permettendo il primo agli esercenti l'attività funebre - art. 5, lett. b) - assoggettandoli alla sola comunicazione da effettuarsi all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo della nuova sede ove il cadavere viene trasferito, il secondo soggetto invece ad autorizzazione al trasporto funebre.
    Nel Comune veneto di ... - dove oltre all'ospedale vi sono una casa di cura, una casa di riposo ed un hospice - talvolta succede che per mancanza di spazi sufficienti ad ospitare i decessi presso la cella mortuaria di queste ultime strutture, dopo l'e.c.g. le salme vengono trasferite da un'impresa di onoranze funebri, a cassa ancora aperta, presso la cella mortuaria del locale presidio ospedaliero che dista a circa 1 km.
    Inoltre una di queste strutture ha comunicato al Comune che nei prossimi mesi, a causa di lavori di ristrutturazione della cella mortuaria, le salme saranno ospitate presso l'obitorio dell'ospedale e che detto servizio sarà svolto da un'impresa funebre appositamente incaricata.
    Ciò premesso, visti gli artt. 5 e 11 della L.R. 18/2010, ci viene chiesto come considerare questo trasporto:
    1. un trasferimento durante il periodo di osservazione per cui l'impresa che lo esegue invia all'ufficiale di stato civile la sola comunicazione ai sensi art. 11, co. 2 L.R. 18/2010? (ma in questo caso la salma viene spostata dopo che è stato effettuato e.c.g. e il certificato necroscopico viene rilasciato successivamente dalla direzione sanitaria ove è avvenuto il decesso con agli altri documenti e non dall'ospedale dove viene trasferita la salma);
    2. oppure un trasporto funebre e quindi da assoggettare ad autorizzazione del Sindaco/ ufficiale di stato civile in quanto a seguito di e.c.g. è da ritenere terminato il periodo di osservazione? (ma in questo caso l'impresa funebre non è ancora in possesso della documentazione da fornire all'ufficiale di stato civile per ottenere l'autorizzazione al trasporto anche perché questo viene eseguito a cassa ancora aperta.
    Viene inoltre chiesto se è possibile, come soluzione, una dichiarazione del medico del luogo di decesso in relazione all'art. 12 D.P.R. 285/90, in quanto i motivi del trasferimento ricadono sulla struttura sanitaria sprovvista di locali idonei, così da evitare, anche ai fini della semplificazione un'eventuale autorizzazione al trasporto che in ogni caso in assenza di documentazione sarebbe difficile da rilasciare.
    Anno: 2011
  • Quesito pubblicato su ISF2011/3-b

    Una Sig.ra anziana, senza figli né marito, ha chiesto a questo ufficio comunale che la concessione dell'area su cui sorge un manufatto funebre - per timore che in caso di suo decesso possa vedersi deteriorato per mancanza di manutenzione - venga intitolata, oltre che ad ella, anche ad un suo nipote.
    Io in passato ho sempre operato nel rispetto delle volontà espresse dai legittimi concessionari, siano essi in vita che già deceduti e, pertanto, ho sempre predisposto una determinazione ricognitiva della vicenda e di presa d'atto della volontà espressa ed ho rifatto il contratto di concessione, ferma restando la data originaria di scadenza di quello precedente.
    Il dirigente del settore ha però espresso delle perplessità sulla validità di questa metodologia, che ho sempre attuato con l'unico criterio della logica e del rispetto delle volontà del concessionario ancora in vita e nelle piene condizioni d'intendere e volere, sulla quale chiedo quindi parere.
    Anno: 2011
  • Quesito pubblicato su ISF2011/2-a

    Una impresa di pompe funebri deve portare, dalla Lombardia alla Sicilia, i resti mortali di una Santa morta circa quattrocento anni fa. I resti dovrebbero essere condotti in diverse province siciliane " in pellegrinaggio " per poi essere riportati in Lombardia.
    L'impresa domanda quali siano i documenti da fornire per effettuare in regolarità questo particolare trasporto.
    Anno: 2011
  • Quesito pubblicato su ISF2011/2-b

    Il mese scorso il Servizio Cimiteriale del Comune di ... ha rese note le graduatorie definitive degli assegnatari di loculi ed urne cinerarie scaturite dal sorteggio pubblico avvenuto all'inizio del 2009.
    Da una verifica anagrafica si è riscontrato che, nel frattempo, alcuni assegnatari sono deceduti, ma i familiari non ne hanno ancora dato comunicazione al Servizio.
    Poiché, come previsto nel bando e regolamento di assegnazione, si devono inoltrare agli assegnatari le richieste di acconto al fine di avviare la procedura relativa al contratto di concessione, chiediamo se ai soggetti assegnatari deceduti possono subentrare gli eredi.
    Ed inoltre se è possibile dare riscontro ad alcune richieste da parte di assegnatari che desiderano estendere la concessione anche ad altri familiari (figli, sorelle, fratelli, ecc.).
    Anno: 2011
  • Quesito pubblicato su ISF2011/2-c

    A seguito della morte di un proprio familiare, mi sono rivolto ad un impresario di pompe funebri locali, imbattendomi, nell'espletamento delle pratiche necessarie per il funerale, in una situazione da me reputata anomala:
    - prezzi elevatissimi per i servizi richiesti: dai 2.000 ai 2.400 euro per la tumulazione della salma, mentre 2.000 euro per l'inumazione (fino a qualche anno fa il prezzo per la sepoltura in terra era di 200 euro circa);
    - impossibilità di rivolgersi ad esterni per effettuare il servizio di incisione sulla lapide, perché gestita da un'unica società operante all'interno del cimitero. L'impresario si è giustificato riferendomi che nella nostra città le "tariffe" per la tumulazione sono tra le più alte d'Italia, ma vorrei sapere se le tariffe indicatemi rientrano nella media delle altre città italiane.
    Anno: 2011
  • Quesito pubblicato su ISF2011/2-d

    Lo scorso mese è deceduta mia nonna e, dopo qualche giorno, è deceduto un altro familiare. L'onoranza funebre contattata da noi per quest'ultimo ha tolto i manifesti funebri di mia nonna per attaccare i manifesti del nuovo defunto (azione non necessaria in quanto vi era lo spazio fisico per entrambi). Il sospetto è che si sia trattato di un dispetto, poiché per il funerale di mia nonna era stata contattata una onoranza funebre diversa.
    Ciò premesso volevo sapere se esiste una legge che disciplini l'affissione dei manifesti funebri.
    Anno: 2011
  • Quesito pubblicato su ISF2011/2-e

    Muore un cittadino extracomunitario ed esprime la volontà di essere cremato per essere, fra un anno, traslato nel Paese di origine.
    È possibile custodire le ceneri temporaneamente al cimitero per poi essere, tra un anno, traslate nel Paese estero o una volta che sono all'interno del cimitero devono rimanervi?
    Anno: 2011
  • Quesito pubblicato su ISF2011/2-f

    Nel Comune di - risulta scaduto l'appalto delle luci votive presso il relativo cimitero civico.
    La giunta comunale, senza una gara ad evidenza pubblica, vuole affidare il servizio della luce votiva ad un azienda speciale con capitale 100% pubblico.
    La società può riscuotere il canone annuale e stipulare le concessione inerenti alla luce votiva?
    Anno: 2011
  • Quesito pubblicato su ISF2011/2-g

    Si chiede un parere sulla destinazione delle ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni.
    Secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90 questo ufficio (di un Comune Veneto) ha sempre precluso la possibilità di inumare la cassetta delle ossa in ogni caso, tanto meno nella medesima fossa in presenza di un feretro, considerato che la contestuale inumazione è ammissibile solo per le salme della madre e del neonato morti in concomitanza del parto.
    Il problema sorge ora con l'art. 41 della L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18 che cita: "È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti".
    A nostro parere, anche in vista di una autorizzazione che dovremmo rilasciare, diventa più complessa la questione in quanto non si riesce a comprendere il perché dell'inserimento di una parola così generica come "tomba".
    Anno: 2011