Domanda
Una cappella di famiglia è stata eretta negli anni '60 da 4 fratelli: la nonna ed i prozii del Signor X, tutti deceduti (in Comune è depositato un atto di concessione, a nome dei quattro).
I cugini del Signor X asseriscono che la tomba non è ereditabile e solo chi porta il nome della famiglia ha diritto ad esservi sepolto.
Con grande rammarico della madre del Signor X, che vorrebbe "riposare" vicino ai suoi genitori, lì sepolti.
Risposta
Si può anche condividere che il sepolcro (o, meglio, il diritto di sepolcro) non sia ereditabile, a certe condizioni.Questa (apparente) dubbiosità è motivata dal fatto che, quando si è in presenza di concessione di area al fine di costruire un sepolcro (art. 90 del D.P.R. 285/90), si è in presenza di un duplice rapporto.
Quello di diritto pubblico, che riguarda il rapporto tra Comune e concessionario ed ha oggetto l'uso dell'area.
E quello che riguarda la titolarità del "manufatto" costruito sull'area (parzialmente, di diritto privato).
La questione sembra non riguardare né l'uno né l'altro aspetto, ma il "titolo" ad essere sepolti in un dato sepolcro.
Esso sconta la "riserva" (art. 93 del D.P.R. 285/90) per il concessionario e le persone appartenenti alla famiglia.
Cioè vi è una posizione giuridica soggettiva che connota la titolarità di un diritto e, contemporaneamente, esclude da tale diritto chi non si trovi in tale posizione soggettiva.
Quindi, nella specie, è necessario verificare:
a) chi sia o siano i concessionari sulla base dell'atto di concessione;
b) quali persone siano appartenenti alla famiglia del concessionario (o, dei concessionari) secondo il regolamento comunale di polizia mortuaria.
La questione del cognome (e simili), non ha rilevanza, contando l'appartenenza alla famiglia, appartenenza che può aversi indipendentemente da esso.
- del: 2011 su: Concessioni cimiteriali e diritti di sepolcro per: Italia Tag: Quesiti | sepolcro | subentro in: ISF2011/4-e Norma: D.P.R. 285/1990