-Occorre preliminarmente operare una distinzione di fondo nel trasporti mortuari transfrontalieri.
Se il feretro deve essere trasportato in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, allora l’atto di autorizzazione per il trasporto si chiama ” Passaporto Mortuario”, con le osservanza delle prescrizioni dettate dalla Convenzione medesima, come ribadito dall’art. 27 del D.P.R. 285 /1990.
Se, invece, la bara deve essere trasportata in un Paese non firmatario di detta Convenzione, allora si parla di semplice autorizzazione all’estradizione di cadavere, come espressamente disciplinato dal successivo art.… ... Leggi il resto