L’Art. 2 comma 4 della Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, recentemente varata dal Piemonte, ammette l’inumazione delle urne cinerarie, ma unicamente nelle aree avute in concessione (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con ciò escludendosi l’ipotesi della conservazione nelle sepolture ad inumazione in campo comune, secondo il principio dell’individualità della sepoltura (art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
L’art. 80 comma 3 del DPR 285/1990 prevede che l’ urna cineraria possa essere custodita anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati
L’Art.… ... Leggi il resto