Avanza la proposta di legge molisana per cimiteri per animali d'affezione

La Quarta Commissione della Regione Molise ha approvato il 3/3/2008 alla unanimità la proposta di legge, a firma Michelangelo Bonomolo del Gruppo Consiliare – Partito dei Comunisti Italiani, riguardante l’istituzione nel Molise dei cimiteri per animali d’affezione.
Ora il provvedimento di legge deve essere approvato dal Consiglio regionale per diventare legge.
Di seguito si riporta il testo del progetto di legge, come venne originariamente presentato.
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Proposta di legge n. 66 della Regione Molise sui “Cimiteri per animali d’affezione”
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RELAZIONE

Già numerose regioni hanno legiferato sull’istituzione dei cimiteri per animali d’affezione. Dopo la Toscana, l’Emilia Romagna, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e l’Abruzzo potranno sorgere cimiteri per animali d’affezione anche in Molise. Una grande conquista per tutti i molisani che vivono con un animale e che fino ad ora non avevano l’opportunità di commemorare dignitosamente l’amico estinto.

Questa proposta di legge è nata per chi, dopo l’adozione di un animale domestico, dopo la condivisione di momenti indimenticabili, dopo lo scambio quotidiano di affetto, vuole continuare a ricordarlo anche dopo la morte.
Si tratta di un’esigenza particolarmente avvertita dagli anziani e dai bambini. Questo è un piccolo ma altrettanto importante modo per cercare di essere vicini ai vecchi e ai bambini, passando dalle semplici parole di solidarietà ad un piccolo gesto concreto.

Per un anziano, spesso solo, la compagnia di un animale è fondamentale: ancora di più lo è la possibilità di avere un luogo, il cimitero, dove recarsi, soprattutto nei momenti di solitudine, per ricordare chi (cane, gatto, canarino o pesciolino) è stato magari l’unico e fedele compagno degli ultimi anni.

Si tratta, è importante ricordarlo, anche di una nuova opportunità di lavoro per i giovani molisani, che potranno avviare questa attività economica e garantirsi dunque una certezza per il futuro.

Spetterà ai Comuni deliberare i regolamenti per permettere, anche ai privati, di garantire il servizio cimiteriale per gli animali d’affezione.

Articolo 1
Finalità

La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l’istituzione di cimiteri per animali di affezione.

Articolo 2
Destinatari

Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

 

Articolo 3
Autorizzazione

L’istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell’autorità comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 4
Inumazione spoglie

Le spoglie di animali di cui all’art. 2, possono essere inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20 x 20, nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall’autorità competente.

Articolo 5
Riserva

Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all’incenerimento in impianti autorizzati.

 

Articolo 6
Raccolta e trasporto spoglie

La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).

 

Articolo 7
Norme di attuazione

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell’apposito regolamento di cui all’art. 3.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali
Disposizioni generali

1. Il sito deve essere individuato in zona agricola.

2. Nel cimitero per animali è consentito esclusivamente l’interro di spoglie delle specie animali di cui all’art. 2 della Legge regionale.

3. L’individuazione dell’area per la realizzazione di cimiteri per animali deve essere preceduta da uno studio tecnico della località prescelta con particolare riferimento a orografia, dimensioni dell’area, natura fisico-chimica del terreno, profondità e direzione della falda idrica.

4. La relazione tecnico sanitaria che accompagna l’individuazione dell’area deve contenere la descrizione dell’area stessa, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio.

5. Nel cimitero per animali è consentito l’interramento delle spoglie, non la loro tumulazione.

6. Alla documentazione tecnica relativa all’individuazione dell’area cimiteriale, deve essere allegato il parere del Dipartimento di Prevenzione della Zona ASL territorialmente competente.

7. Il cimitero per animali deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica.

8. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate in m. 50 dalla recinzione esterna del cimitero.

9. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l’ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno m. 50.

10. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro. La recinzione deve avere un´altezza non inferiore a m.1,50 dal piano esterno di campagna.

11. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua.

12. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell’umidità del terreno destinato a campo per l’interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

13. Interro di spoglie animali

– I campi destinati all’interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

– Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell’animale.

– Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.

– I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle spoglie, ma devono essere larghi almeno 50 cm. tra fossa e fossa.

– Il terreno dell’area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l’acqua, per favorire la mineralizzazione delle spoglie.

– Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

– La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere un´altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

– La spoglia di ogni animale destinato all’interro deve essere chiusa in apposito contenitore biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre.

– Per l’interro non è consentito l’uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

14. Disseppellimento di spoglie animali.

– Il disseppellimento delle spoglie e´ consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall’inumazione.

– Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri.

– La Zona dell’Asrem competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie del cimitero.

15. Soppressione del cimitero
– L´istanza di soppressione deve essere indirizzata all’ASREM che esprimerà parere in merito e fornirà le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

16. Trasporto delle spoglie
– L´Impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal locale Servizio Veterinario dell´ASREM al trasporto delle spoglie animali.

17. Collaborazione tra Comune, associazioni e organismi di volontariato
– Il Comune o il gestore della struttura possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle associazioni.

– Il Comune regolamenta, con protocollo d’intesa, le modalità di informazione e di accesso alla struttura di associazioni e organizzazioni di volontariato, aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta.

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