Cassazione civile, Sez. II, 15 giugno 1999, n. 5923

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
Cassazione civile, Sez. II, 15 giugno 1999, n. 5923
Il diritto, basato su concessione amministrativa, di realizzare al di sopra o al di sotto di un’area cimiteriale una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti, costituisce un diritto reale suscettibile di possesso, la cui manifestazione esteriore qualificante è data dall’esercizio del diritto stesso mediante l’edificazione e mediante la successiva disponibilità del manufatto. In difetto di una diversa espressa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. II, 15 giugno 1999, n. 5923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere
Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALOCCO ANGELO, BALOCCO EMILIANO, BENZI PAOLA, BALZARINI MARIA LUISA,
BALZARINI ELETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende
unitamente all’avvocato CLAUDIO SACCHETTO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
BALOCCO MARIA ELSA IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI PROCURATORE dei
Signori BALOCCO MARIA LORENZINA, BALOCCO NELIDA JOSEFINA, BALOCCO
LETICIA VICTORINA, BALOCCO LUIS LORENZO, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA M. MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO,
che li difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 977-96 della Corte d’Appello di TORINO,
depositata il 19-07-96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14-12-98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l’Avvocato ROMANELLI, difensore del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ROPPO FRANCESCO, per delega dell’Avvocato LUPONIO,
depositata in udienza, difensore del resistente, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con atti di citazione notificati il 30.01.89, Angelo ed Emiliano Balocco, Paola Benzi, Eletta e Maria Luisa Balzarini – premesso che discendevano da Ludovico Reposio tramite la figlia di questi, Luigia Reposio, dal cui matrimonio con Luigi Balocco aveva tratto origine il ramo familiare Balocco – Reposio; che il primo, concessionario di ius aedificandi sepulchrum nel cimitero di Valmadonna, era deceduto il 23.07.1883, mentre la seconda era deceduta il 13.01.1888; che il nominato marito di costei, Luigi Balocco, aveva edificato una cappella tra il 1900 ed il 1915, quando, deceduta la prima moglie, aveva già sposato, in seconde nozze, Anna Molinari, unione dalla quale aveva tratto origine il nuovo ramo familiare Balocco – Molinari – convenivano innanzi al Tribunale di Alessandria Maria Elsa Balocco, in proprio e quale procuratrice di Maria Lorenzina, Nelide Josefina, Leticia Victorina e Luis Lorenzo Balocco, al fine di sentirsi dichiarare unici discendenti di Ludovico Reposio, concessionario della suddetta cappella funeraria, e, come tali, esclusivi beneficiari della stessa.
Costituendosi, i discendenti del ramo Balocco – Molinari, contestavano quanto ex adverso dedotto e richiesto evidenziando come la concessione d’area cemeteriale, essendo stata rilasciata a Ludovico Reposio poco prima :ella sua morte, fosse venuta successivamente a far parte integrante del patrimonio di Luigi Balocco, il quale, stanti i due matrimoni e le due discendenza derivatene, l’aveva poi trasmessa equamente ripartita ad entrambi i rami familiari Balocco – Reposio a Balocco – Molinari.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 675 del 23.11.95, avendo ritenuti fondatori del sepolcro i coniugi Luigia Reposio e Luigi Balocco e rilevata la natura familiare e non ereditaria della cappella de qua, accoglieva la domanda proposta dagli attori dichiarandoli esclusivi beneficiari della cappella stessa in qualità di diretti discendenti dei fondatori.
Con citazione 15.01.96, gli appartenenti al ramo Balocco – Molinari proponevano appello avverso detta decisione rilevando che, per essere Luigia Reposio deceduta anteriormente all’epoca in cui il marito aveva eretto il sepolcro de quo, non le si poteva attribuire la qualità di fondatrice dello stesso, per il che tale riconoscimento spettava al solo Luigi Balocco, il quale, in quanto ascendente d’entrambe le parti in causa, aveva rese tanto l’una quanto l’altra parimenti beneficiarie del conteso jus sepulchri; eccepivano, quindi, in via subordinata, l’intervenuta usucapione dello stesso diritto per la sepoltura ultraventennale anche degli appartenenti al ramo familiare Balocco – Molinari nella cappella in contesa.
Costituitisi in giudizio, i discendenti del ramo Balocco – Reposio chiedevano respingersi l’avverso gravame.
Con sentenza 12.07.96, la Corte d’appello di Torino – rilevato come nessuno dei due Reposio, Ludovico e Luigia, potesse essere considerato fondatore del sepolcro, in quanto deceduti entrambi prima della costruzione della cappella, e come fondatore unico apparisse Luigi Balocco, per aver acquisito il possesso mediante l’esercizio del diritto e per avere materialmente costruito la cappella – riteneva doversi presumere la familiarità del sepolcro estesa a tutti i discendenti del fondatore e, pertanto, in riforma della decisione di primo grado, escludeva che gli originari attori fossero beneficiari esclusivi della cappella de qua.
Avverso detto provvedimento, i Balocco – Reposio ricorrevano per cassazione con due motivi.
Resistevano con controricorso i Balocco – Molinari.
DIRITTO
Con il primo motivo i ricorrenti – denunziando violazione dell’art. 360, 1 comma, n. 5, CPC per omessa e-o insufficiente e-o contraddittoria motivazione – si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto che, deceduta Luigia Reposio, lo jus sepulchri fosse stato trasferito al marito di costei benché le norme all’epoca vigenti in materia di successione legittima lo escludessero, legittimi successori del diritto de quo essendo stati i soli figli, i quali avevano, poi, di fatto legittimato l’operato del padre consentendogli di costruire la cappella.
Il motivo è infondato, in quanto i ricorrenti – i quali, da un lato, deducono in effetti un vizio di violazione di legge e, dall’altro, denunziano omessa motivazione per la mancata disamina di loro argomentazioni sviluppate, (tardivamente, in comparsa conclusionale dopo essersi limitati, in comparsa di costituzione, ad affermare apoditticamente la correttezza della sentenza di primo grado – in realtà sembra non abbiano inteso il senso della motivazione in diritto sulla quale si basa la sentenza impugnata.
La Corte di merito, infatti, ha preso le mosse da una considerazione di fatto, id est che l’identificazione del “fondatore del sepolcro” – colui il quale materialmente realizza un manufatto funerario per destinarlo alla tumulazione propria od anche dei propri familiari o dei propri eredi, istituendo un “sepolcro familiare”, ove beneficiari ne siano gli uni, ovvero un “sepolcro ereditario”, ove beneficiari ne siano gli altri – non fosse possibile, nel caso di specie, se non nella persona del Luigi Balocco, in quanto né il Ludovico Reposio né la di lui figlia Luigia, deceduti prima dell’edificazione della cappella, potevano essere oggettivamente considerati tali, se pure erano stati titolari della concessione amministrativa con la quale tale edificazione era stata consentita, mentre poteva esserlo, appunto, il Luigi Balocco che la cappella aveva materialmente realizzata esercitando di fatto il diritto nascente dalla concessione.
Tale impostazione della soluzione della vertenza – che prescinde dalla titolarità del diritto ad edificare la cappella, di certo non appartenente al Luigi Balocco, semplice titolare dell’usufrutto vedovile secondo la legge vigente all’epoca dell’apertura della successione di Luigia Reposio – è, peraltro, del tutto corretta, in quanto il diritto, basato su concessione amministrativa, di realizzare, al di sopra od al di sotto d’un’area cimiteriale una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti, è un diritto reale congenere del diritto di superficie e, pertanto, suscettibile di possesso, potere di fatto la cui manifestazione esteriore qualificante è data, appunto, dall’esercizio del diritto stesso mediante l’edificazione e mediante la successiva disponibilità del manufatto.
Ha evidenziato la Corte di merito che avverso tali manifestazioni del possesso, in particolare avverso l’edificazione, non ebbero a verificarsi contestazioni, né giova, oggi, ai ricorrenti dedurre, senza tuttavia averne fornita la prova facente carico a quanti eccepiscono atti di tolleranza, che l’esercizio del potere di fatto da parte del Luigi Balocco avrebbe avuto luogo per la condiscendenza e con il consenso dei titolari del diritto.
Posto, dunque, che fondatore del sepolcro altri non poteva essere considerato se non Luigi Balocco e tenuto conto che, in difetto d’un’espressa diversa volontà del fondatore di destinarlo agli eredi, il sepolcro stesso deve presumersi destinato sibi familiaequae suae, correttamente le Corte di merito ha concluso che lo ius sepulchri sulle cappella in contesa dovesse essere riconosciuto ad entrambi i rami familiari discendenti iure sanguinis dal fondatore.
Con il secondo motivo i ricorrenti – denunziando violazione e-o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, 2 comma, CPC in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3, CPC – si dolgono d’essere stati condannati alla rifusione delle spese processuali anche relativamente al primo grado del giudizio non ostante in detta sede anche le controparti avessero chiesto d’essere riconosciute uniche titolari del diritto in discussione, onde, a loro avviso, sarebbe stata d’obbligo la compensazione, stante la parziale soccombenza delle controparti stesse rispetto a tale loro originaria pretesa.
Il motivo è infondato.
È principio costantemente affermato da questa Corte che, in tema di spese processuali, unico limite alla discrezionalità del giudice di merito nella ripartizione del carico sia dato dall’inibizione della condanna anche parziale della parte totalmente vittoriosa al pagamento delle spese, mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del detto giudice, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.
Nessuno dei motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
LA CORTE Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessive L. 3.188.000 delle quali L 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Camera di Consiglio il 14.12.1998.

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