Cassazione civile, Sez. Unica, 27 aprile 2000, n. 294

Norme correlate:
Art 33 Decreto Legislativo n. 80/1998

Massima:
Cassazione civile, Sez. Unica, 27 aprile 2000, n. 294
A norma dell’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la controversia tra il concessionario di un pubblico servizio (nella specie dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale) e l’amministrazione, relativa alla revisione annuale delle tariffe da praticare agli utenti (nonché, nella specie, relativa al contributo di allacciamento spettante al concessionario all’atto di accensione di ogni nuovo punto luce) è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. Unica, 27 aprile 2000, n. 294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Andrea VELA – Primo Presidente –
Dott. Manfredo GROSSI – Presidente di sezione –
Dott. Francesco AMIRANTE – Presidente di sezione
Dott. Alfio FINOCCHIARO – Consigliere –
Dott. Antonio VELLA – Consigliere –
Dott. Giovanni PRESTIPINO – Consigliere –
Dott. Antonino ELEFANTE – Consigliere –
Dott. Alessandro CRISCUOLO – Consigliere –
Dott. Roberto Michele TRIOLA – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ LUX PERPETUA S.N.C. DITTA BARBIERI E COLOMBARI DI LEVANTESI
INES & C., in persona del legale rappresentante pro – tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. MERCATI 51, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO COMO, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Sindaco pro –
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COLACINO, rappresentato e
difeso dagli avvocati SILIO AEDO VIOLANTE, GIANCARLO VIOLANTE, giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il giudizio
pendente n. 3020-99 del Tribunale amministrativo regionale di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04-02-00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Sergio COMO, per la ricorrente, Giancarlo
VIOLANTE, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI
che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
FATTO
Con ricorso notificato il 31 marzo 1999 la Lux Perpetua s.n.c. Ditta Barbieri e Colombari di Levantesi Ines & C. si rivolgeva al Tar Campania ed esponeva:
– che era concessionaria dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero di Castellammare di Stabia;
– che in base all’art. 4 della convenzione stipulata con il Comune di Castellammare di Stabia era prevista la possibilità della revisione annuale delle tariffe da praticare agli utenti in relazione agli eventuali aumenti dei costi di gestione, nonché del contributo di allacciamento spettante ad essa società concessionaria all’atto di accensione di ogni nuovo punto luce;
– che il Comune di Castellammare di Stabia, nonostante le sue reiterate richieste, non aveva mai provveduto alle revisioni in questione; tanto premesso, la soc. Lux Perpetua chiedeva che venisse accertato il proprio diritto all’adeguamento delle tariffe, con condanna del Comune di Castellammare di Stabia, in quanto inadempiente agli obblighi assunti, al risarcimento del danno.
Successivamente la soc. Lux Perpetua ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Resiste con controricorso il Comune di Castellammare di Stabia.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
DIRITTO
La soc. Lux Perpetua, che nel ricorso si era limitata a chiedere che questa S.C. si pronunciasse sulla giurisdizione, nella memoria contrasta la tesi sostenuta dal Comune di Castellammare di Stabia nel controricorso, secondo la quale la giurisdizione del giudice amministrativo, che già avrebbe dovuto essere affermata in base all’art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, non può essere messa in discussione a seguito della entrata in vigore dell’art. 33 D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, applicabile nella specie.
Si deve premettere che nella specie va applicato l’art. 33, cit., per cui risultano superate tutte le considerazioni svolte dalla difesa della soc. Lux Perpetua in ordine alla interpretazione dell’art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Nell’ambito delle varie disposizioni di cui consta l’art. 33, cit., si deve, poi, fare riferimento alla lettera b), per cui risultano fuori luogo le considerazioni svolte dalla difesa della soc. Lux Perpetua, le quali riguardano i limiti di applicabilità della lettera a), che contempla gli appalti pubblici.
Va, ancora, precisato che in questa sede non è necessario procedere ad una determinazione dei limiti di applicabilità dell’art. 33, lett. b), per quanto riguarda il riferimento ai “gestori comunque denominati di pubblici servizi”.
È fuori dubbio, infatti, che tra i soggetti contemplati da tale disposizione rientrino i concessionari di un pubblico servizio, quale deve ritenersi la illuminazione votiva di un cimitero, come è stato affermato da questa S.C. con sentenza 4 luglio 1989 n. 3203, e come è stato ribadito dalle successive decisioni n. 7757-98 e 9261-98, pronunciate in controversie nelle quali era parte proprio la soc. Lux Perpetua.
Tale conclusione trova conferma nella soppressione, ad opera dell’art. 33, ultimo comma, cit., nell’art. 5, primo comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, delle parole: “o di servizi”. Tale espressa soppressione, infatti, ha una logica spiegazione solo partendo dal presupposto che il legislatore ha inteso eliminare ogni dubbio in ordine al fatto che le controversie relative a concessioni di pubblici servizi dovevano ricomprendersi tra quelle di cui all’art. 33, lettera b), cit., ed evitare la necessità che alla stessa (inevitabile) conclusione si dovesse pervenire attraverso il ricorso alla abrogazione implicita per incompatibilità.
In conclusione, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese.

P.Q.M

la Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; compensa le spese.
Roma, 4 febbraio 2000

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