Ha funzione meramente di contenimento (per evitare un’involontaria dispersione viene proprio sigillata) ed identificazione del defunto, poichè deve riportare gli estremi anagrafici del defunto.
Il materiale di di cui è composta l’ urna deve essere, pertanto, “resistente ed infrangibile”, come previsto dalla lett. d) del paragrafo 14.1 della circ. min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.
Non è necessario uno spessore minimo del legno come stabilito per i feretri, non dovendo possedere l’urna le caratteristiche di portanza di un corpo; sarà, allora, sufficiente uno spessore anche ridottissimo, così da consentirne un agevole trasporto.
Nel caso della inumazione l’urna (possibile solo in alcune regioni, ma non, ad esempio, in Lombardia), deve essere di materiale conforme alla Legge (Art. 75 comma 1 DPR 285/90).
Tale sostanza, allora, dovrà essere altamente biodegradabile (in analogia con quanto previsto per la inumazione di feretri) e quindi ad es. legno massiccio, cellulosa, cartone con spessori minimi, proprio per facilitare la naturale decomposizione dell’urna a contatto con il terreno.
Ho le ceneri di mio padre in casa. Questo pomeriggio spolverando l’urna di legno, mi sono accorta che lasciava sul mobile una scia di polvere sottilissima. Mi sono preoccupata e ho pensato che l’urna potesse perdere le ceneri. È un’ipotesi assurda o l’urna (che è in legno e nuova) possa perdere una piccolissima quantità di ceneri e in tal caso che devo fare?
Grazie
X Simonetta,
esaurito il senz’altro sgradevole impatto iniziale all’idea che l’urna possa anche solo lontanamente disperdere il suo contenuto, la prego di verificare nuovamente. Se la sottilissima scia di polvere proviene proprio dall’interno dell’urna, c’è un’unica soluzione. Tramite l’impresa funebre di fiducia o direttamente bisogna (è tassativo!) avvertire la polizia mortuaria comunale ed informarla dettagliatamente della situazione. Il preposto ufficio Le saprà certo fornire istruzioni più precise. Di solito di procede così: trasferimento temporaneo dell’urna in cimitero (camera mortuaria) dove si provvederà a dischiudere i sigilli di garanzia al coperchio (è necessaria apposita autorizzazione) con le opportune garanzie di preservazione ceneri, che saranno poi traslate in nuova urna (impermeabile, infrangibile, sigillata…!). Dentro l’urna materialmente non dovrebbero trovarsi in modo diretto le ceneri, bensì un loro sistema di raccolta (sacchetto plastico termo-saldato, di solito) nel quale esse sono a loro volta accolte, in tutto il loro volume, non altrimenti comprimibile.
Tutte queste tutto sommato semplici operazioni di polizia mortuaria sono soggette a preventiva autorizzazione comunale, e possono esser ulteriormente tariffate. Interessante un’ultima postilla: le caratteristiche minimali di cui un’urna cineraria “a norma” debba esser dotata sono appunto la resistenza meccanica e la tenuta stagna per evitare sia infiltrazioni di umido, sia soprattutto per scongiurare l’ancorchè involontaria dispersione (accidentale!) delle ceneri ivi deposte. Da questo fatto, specie se dovuto ad incuria o trascuratezza nell’agire, possono originare conseguenze addirittura penali. Quindi, presupponendo che l’attuale urna sia lesionata o comunque non più idonea al suo scopo previsto dalla Legge (come requisito – si ripete il concetto – MINIMO!) bisognerebbe riflettere sulla reale bontà del prodotto acquistato a suo tempo… e debitamente confezionato dall’impianto di cremazione prima della consegna dell’urna per l’affido famigliare.
Buongiorno, sono stata autorizzata, alla dispersione delle ceneri. Oggi I è stata consegnata un’urna di metallo nero, con sopra un coperchio grigio, tipo quelli dei barattoli di colore ma senza bordo rialzato e un po’ incassato nel barattolo/urna. Come potrò fare a toglierlo? Mi hanno detto che devo essere io a farlo davanti all’ufficiale di stato civile…..
X Grazia,
in effetti sarei meno drastico e catastrofista: l’autorizzazione alla dispersione è autorizzata dallo Stato Civile, ma materialmente non è richiesta la presenza dell’Ufficiale di Stato Civile (come persona fisica e profilo funzionale) quando si consumerà il rito dello sversamento, piuttosto detta “operazione” sarà verbalizzata da un addetto comunale, sovente dei servizi di polizia mortuaria, o comunque di vigilanza ispettiva in seno ai plessi della macchina comunale. (Es. polizia locale). L’urna va dissigillata e successivamente aperta, rimuovendo il coperchio piuttosto agevolmente e senza manovre brusche, maldestre o, ad ogni modo, poco ortodosse. Con la propria impresa funebre di fiducia si potrebbe anche affrontare il tema: “momento della dispersione”, per alcune piccole prove generali, magari con un’urna vuota che abbia, però, lo stesso sistema di chiusura, giusto per non ingenerare confusione inopportuna, data la sacralità del gesto irreversibile.
Salve, sono affidatario di un’urna di alluminio. Il coperchio superiore è stato sigillato (dagli addetti del forno crematorio) con due rivetti e poi è stato apposto un sigillo di ceralacca. Quest’ultimo si è staccato. Come mi devo comportare?
Grazie, Paolo
X Paolo,
segnali subito il problema al locale ufficio comunale della polizia mortuaria, IN EFFETTI non è per nulla normale che si stacchi il sigillo di garanzia.
Salve, provando a Muovere/scuotere l’urna (ovviamente senza esagerare) sento come un blocco, per l’intera quantità delle ceneri, se non qualche granello in superfice che suona contro la parte interna in zinco. Parliamo di granelli. Può essere normale tutto ciò, sentire che siano compattatto come un blocco all’interno?
X Daniele,
gli esiti da completa cremazione di un cadavere altro non sono se non frammenti di ossa calcinate, che poi vengono ancor di più polverizzate, prima di esser deposte nel sistema di raccolta ceneri. Trattasi, quindi, di polvere molto fine, è pertanto normale che gli strati più profondi tendano a compattarsi.
è possibile avere le dimensioni minime del contenitore esterno (urna cineraria): Larghezza Altezza Profondità ?
Ringrazio.
X Arturo
Non ci sono dimensioni minime stabilite per legge statale.
C’è una obbligazione di risultato. Devono contenere tutte le ceneri provenienti dalla cremazione.
Vi sono delle dimensioni minime dei luoghi dove contenere una urna cineraria come indicazioni. Ministeriali nella circolare min Sanita` n. 24 del 24 giugno 1993. Paragrafo sotto riportato.
13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9.
La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.
Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.
X Arturo
Vi è una capienza minima consigliata nelle Istruzioni per i crematori emanate da Sefit Utilitalia e Fic. Il link è https://www.sefit.org/sefit/accessocrematorio/accessocrematorio_30112018.pdf. Veda al paragrafo 7: 4 litri di capienza.
Buonasera,
ho un’urna di pregio in ceramica a forma di cornice con cassetta interna in zinco. Vorrei sostituirla con una più semplice e meno ingombrante. È possibile? Mi devo rivolgere al forno crematorio per spostare il sacchetto di plastica sigillato all’interno da un’urna all’altra e al comune per l’autorizzazione a compiere questa operazione?
X Barbara,
la situazione non è chiara, per la singolarità della Sua richiesta.
Comunque, a quanto mi par di capire: se i sigilli di garanzia sono stati apposti all’esterno, ossia sull’urna di pregio, l’effrazione degli stessi non è possibile (se non su precisa disposizione della Magistratura o dell’Autorità Sanitaria) perchè integrerebbe la fattispecie di reato di cui all’art. 349 Cod. Penale.
Se, al contrario, i prefati suggelli a tutela dell’integrità dell’urna, sono stati applicati solo sul sistema di raccolta ceneri (il famoso sacchetto di plastica saldato di cui all’art. 1 comma 1 lett. e) D.M. 1 luglio 2002) si potrebbe tentare il percorso di un’apposita istanza rivolta al Comune (escluderei, a ceneri consegnate, la competenza del gestore del crematorio), in quest’ultimo caso spetterebbe al locale ufficio della polizia mortuaria la relativa autorizzazione al trasbordo del sacchetto in un’urna più semplice come foggia e dimensioni. Attenzione: il Comune potrebbe pure opporre diniego, anche se motivato, qui, ci muoviamo, infatti, in una sorta di “terra di mezzo” dai confini assai labili ed incerti.
L’operazione, per la sua estrema delicatezza sarà compiuta in cimitero, alla presenza di un addetto, il quale verbalizzerà detta traslazione da un contenitore ad un altro, con consentanea verifica.
Ad ogni modo è vietato aprire il sistema di raccolta ceneri (se non per la dispersione, autorizzata, a sua volta, dallo Stato Civile), siccome tale violazione presenterebbe pesanti profili di natura penale (art. 411 Cod. Penale)
Buona sera, vorrei sapere se posso costruire un urna a amisura da destinare in casa propria al posto della classica urna che viene data in dotazione dal cremaatorio. grazie
X Gianni,
si veda, per maggior completezza l’art. 1 comma 1 lett. e) ed il successivo comma 2 del D.M. 1 luglio 2002 emanato ai sensi dell’art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130
L’urna cineraria è generalmente costituita da due parti: – quella interna, di zinco o plastica, che trattiene le ceneri, generalmente sigillata dal gestore del crematorio e riportante gli estremi identificativi del de cuius; – l’involucro esterno, spesso di materiali pregiati (legno lavorato, cristallo, marmo, argento, ceramica, ecc.), in cui vi è una targhetta esterna identificativa. Il primo dei due contenitori ha funzioni conservative di una quantità di ceneri standard. Generalmente in Inghilterra è di plastica. In Germania di metallo. Questo contenitore interno è il cosiddetto “sistema di raccolta delle ceneri” previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale (D.M. interno). Esso è compreso nel prezzo della cremazione. In sostanza, visto che il gestore di un crematorio non può dare le ceneri a chi le richiede su un pezzo di carta, ma solo nelle forme stabilite dalla legge, se i richiedenti non provvedono a fornire urna di loro gradimento, è tenuto a confezionare dette ceneri entro il contenitore semplice di raccolta di cui si è detto. È il caso ad es. di chi decide per la dispersione delle ceneri e quindi non è intenzionato a spendere cifre più o meno elevate per un contenitore che serve solo al trasporto al luogo di dispersione nel cinerario comune. È ancora il caso di chi non intende acquistare un’urna pregiata nella quale riporre le ceneri, per propria scelta. Il contenitore interno è quindi un involucro che il gestore del crematorio è tenuto a fornire come naturale conclusione del processo di cremazione. Detto contenitore può essere omesso e sostituito, oppure integrato all’esterno, dall’urna cineraria di pregio estetico avente le caratteristiche di legge. La fornitura dell’urna di pregio è generalmente fatta da impresa funebre o da chi ha l’autorizzazione per il commercio di articoli funerari (una qualunque delle attività diverse dall’alimentare) ed è pagato dalla famiglia. Pertanto il Comune che richiede ad un gestore di crematorio la cremazione di un indigente ha titolo a chiedere che gli venga fornita di ritorno il contenitore nella forma più semplice, sigillato, rispondente alle norme di legge per identificazione e resistenza dei materiali. Detto contenitore (che è in questo caso l’urna) è ricompreso nel prezzo pagato per la cremazione. Non è invece compreso nel prezzo il costo per il trasferimento del feretro al crematorio e la spedizione dell’urna.
Salve, ho un urna con delle ceneri da 1 anno, 3 mesi fa ho notato dei bigattini sopra di essa e usciva anche un po di cattivo odore,l ho pulita esternamente eliminando i vermi e sigillata con del nastro trasparente, ieri dopo e mesi ho notato la medesima cosa i bigattini son riusciti ad uscire anche dal nastro, tolto e rimesso ma non so più cosa fare secondo me non è normale questo problema oltre al fatto ke e fastidioso e triste .. cosa posso fare? L urna e di quelle in metallo forse alluminio chiusa con 2 revette, la devo riportare dove l hanno chiusa?
X Saverio,
Come? un verminaio in un’urna cineraria?
Le ceneri dovrebbero esssere materiale inerte (ossa calcinate e polverizzate).
Il fenomeno è inquietante.
Solo l’autorità sanitaria o la Magistartura possono disporre, per prevalenti ragioni igienico-sanitarie o di giustizia la dischiusura dell’urna, rimuovendo i sigilli di garanzia.
La invito, pertanto, ad una segnalazione alla procura della repubblica o agli organi di polizia giudiziaria cui recare l’urna stessa in visione ed esame, potrebbero, infatti, configurarsi gli estremi di un reato.
Salve io ho un urna cineraria che contiene mio padre è il classico bussolotto in metallo zincato sigillato, vorrei trasferirlo in altra urna con materiali piu di pregio. È possibile fare questo?
X Michele,
Il gestore del crematorio ha l’obbligo di consegnare l’urna solo una volta che questa sia stata debitamente sigillata, con l’apposizione dei suggelli di garanzia.
Solo nell’evenienza di dispersione delle ceneri, ovviamente autorizzata, è ordinariamente ammissibile l’apertura dell’urna, altrimenti si configurerebbe la fattispecie di cui all’art. 349 Cod. Penale.
Pertanto l’urna può esser dissigillata solo dietro l’emanazione di uno specifico provvedimento da parte della Pubblica Autorità (ad esempio la Magistratura può ordinare che l’urna sia dischiusa per indagini a fine di giustizia).
Non è, allora, lecito sversare le ceneri in un nuovo recipiente, tutt’al più si potrà reperire un nuovo contenitore esterno (anche di materiale pregiato) in cui deporre l’originario bussolotto di zinco in cui le ceneri sono state confezionate.
Buonasera
Vorrei sapere le misure dei contenitori standar in cui vengono consegnate le ceneri dopo la cremazione. Questo perché vorrei far poi inserire tale contenitore in una URNA di pregio che farei costruire e cesaellare o in marmo o in argento da conservare poi nella capoella di famiglia situata nella Provincia di Livorno.
Grazie
X Luca,
ci sono Regioni, le quali, in modo invero un po’ improvvido, demandano ai comuni la normazione sulla cubatura delle urne e delle cellette cinerarie entro cui tumulare le ceneri.
Ai sensi dell’art. 343 comma 1 Testo Unico Leggi Sanitarie le ceneri (= esiti da COMPLETA cremazione di un feretro) debbono esser contenute in una – ed una sola – urna cineraria, vale a dire che è vietata la ripartizione delle ceneri in più contenitori o il prelievo, anche se a fine devozionale, di una porzione delle stesse.
Giusta l’art. 2 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130, nella formazione della tariffa per il servizio di cremazione deve esser considerata anche la voce di calcolo relativa alla fornitura di default di un bussolotto/recipiente (rigido di metallo o plastica o anche flessibile: tipo sacchetto, purchè sempre sigillato) in cui deporre le ceneri; esse, com’è logico, non possono certo esser consegnate agli aventi diritto a disporne per la sepoltura, su un pezzo di carta
Le ceneri devono essere manipolate con la maggior cura possibile e con grande senso di rispetto. La destinazione delle ceneri deve rispettare l’integrità della persona. Oggi dobbiamo tener conto anche di un incremento del volume delle ceneri che può superare i 3 litri. Perciò la capacità delle urne deve essere adatta a contenerli e meglio standardizzata.
X Eugenio,
ipotesi affascinante, la Sua e non certo priva di qualche ragionevolezza! Ad oggi, però, l’industria funeraria italiana ha, secondo me anche correttamente, interpretato la norma pensando e concependo l’urna cineraria come un elemento scatolare, cioè un contenitore dalle pareti rigide, appunto resistente, infrangibile e facilmente sigillabile. Se l’urna fosse deformabile, certo si guadagnerebbe spazio anche nei sepolcri più angusti, ma si aprirebbero pure diversi problemi (non ultimo di design) e di compatibilità con la stessa funzione sacrale dell’urna ad oggi non ancora minimamente affrontati. Ragionando per assurdo, allora perchè non impiegare al posto di una bara, che è pur sempre un parallelepipedo, un sacco, come, ad esempio si usava nel Medioevo prima di gettare i cadaveri nelle immonde fosse carnaie?
Al di là dei miei soliti, impertinenti discorsi seri ed inopportuni mi preme sottolineare due aspetti:
1) le ceneri, se sono confezionate e sigillate in un sistema di raccolta rigido (ad esempio il bussolotto fornito dall’impianto di cremazione e già compreso nella tariffa del servizio) non potranno più esser travasate in altro recipente, perchè la violazione dei sigilli integra fattispecie di natura penale e l’eventuale sversamento all’esterno delle ceneri, ancorchè involontario, se non autorizzato dall’Ufficiale di Stato Civile costituisce pur sempre un reato ex Art. 411 Cod. Penale.
2) Ai sensi dell’Art. 93 comma 1 II Periodo del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n.285/1990 il diritto di sepolcro (titolo di accoglimento in un sepolcro privato come accade per la tumulazione delle ceneri, appunto) si esercita sino al naturale raggiungimento massima capacità ricettiva del sepolcro stesso, dopo è lo stesso jus sepulchri ad estinguersi, quindi se materialmente non c’è posto, perchè la tomba è occupata l’urna o, meglio, le urne non possono esser tumulate e men che meno compresse con operazioni come minimo poco ortodosse. Si veda, per analogia l’Art. 87 DPR n. 285/1990.
Anche un contenitore sigillato,in materiale plastico,ma malleabile, tipo una borsa,risponderebbe al requisito di infrangibilità?
Mi interesserebbe una soluzione di questo tipo al fine di poter compattare più urne cinerarie in uno spazio limitato.
MI sovviene la mia solita, seria ( o seriosa???) ed inopportuna considerazione della domenica sera.
In ogni caso, è del tutto inconcepibile e, pertanto, illegale, ogni ipotesi di “travaso”delle ceneri, operazione, rispetto a cui puo’ essere importante dover ricordare come l’art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130 e, spesso, anche le leggi regionali (es.: l’art. 3, comma 1 l. R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24 e succ. modif.) prevedano l’obbligo della sigillatura delle urne, da ciò deriva come una “dissigillatura” non sia proprio lecita nè, tanto meno autorizzabile
Al contrario, puo’ essere ammissibile la sostituzione della componente “esterna”, purchè la componente interna metallica, che è la parte sigillata, rimanga intatta ed intonsa.
Comporta maggiore criticità, ab origine, l’aver, piu’ o meno indebitamente, apposto/collocato sull’elemento “esterno”; i sigilli; non si sottovaluti, infatti, l’art. 349 CP.
Naturalmente, in deroga a questo principio imperativo, tassativo e di ordine pubblico, in effetti la profanazione delle coneri costituusce pur sempre reato, solo nell’evenienza di dispersione possono esser legittimamente infranti i sigilli, con l’apertura dell’urna funzionale allo sversamento definitivo ed irreversibile delle ceneri. in natura
Buongiorno
vorrei eseguire la dispersione delle ceneri, ma guardando l’urna non capisco come si apre. La mia è scura e sopra c’è tipo un tappo grigio. Come devo fare per togliere il coperchio?
Resto in attesa e ringrazio
L’urna esterna può anche esser realizzata con materiale pregiato come vetro, cristallo o ceramica, quindi molto delicato e sensibile agli urti (questa è l’unica piccola deroga, per senso di pietas verso i morti, che si può concedere alla cogenza della norma) purchè il sistema di raccolta delle ceneri, ovvero il contenitore dove materialmente le ceneri vengono riposte e sigillate, sia costituito da un involucro (preferibilmente rigido???) resistente ed infrangibile, anche se di forme e fattura molto sobrie e, quasi essenziali (può, quindi, esser un semplice bussolotto).
La norma da applicare sui criteri costruttivi delle urne si ricava dal combinato disposto tra L’Art. 2 comma 1 lett. e) del D.M. 1 luglio 2002 ed il paragrafo 14.1 lettera d) Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 Si aggiunge, poi, che ai sensi dell’Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934 e dell’Art. 80 comma 2 DPR n. 285/1990 l’urna deve avere una capacità ed un volume tali da raccogliere tutti gli esiti (= ossa calcinate) della completa cremazione del feretro (= cadavere + cassa).
ma se deve essere ” resistente ed infrangibile”, le urne in ceramica non sono a norma?
Un sacchetto meglio se di plastica, affinchè le ceneri, quale polvere finissima, non trafilino fra le trame di un eventuale tessuto, purchè debitamente sigillato e recante gli estremi anagrafici del de cuius può esser un sistema di raccolta ceneri idoneo ed atto a soddisfare i requisiti tecnici imposti dalla Legge (paragrafo 14 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 e D.M. 1 luglio 2002) per la consegna del prodotto da completa incinerazione del feretro (così almeno recita l’Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934)
Il contenitore interno è, quindi, un involucro, anche se non necessariamente rigido, che il gestore del crematorio è tenuto a fornire come naturale conclusione del processo di cremazione. Detto contenitore può essere omesso e sostituito, oppure integrato all’esterno, dall’urna cineraria di pregio estetico avente, tuttavia le caratteristiche di legge: deve infatti esser resistente ed infrangibile.
In virtù della risposta sopra riportata che per comodità ripeto : “…così da preservare le ceneri da atti di vilipendio, profanazione o semplice sversamento accidentale.” vi chiedo:
“riporre le ceneri in un sacchetto di tessuto (che soddisfa le caratteristiche di cui sopra) è sufficente o deve necessariamente essere un contenitore infrangibile?
Ringrazio per la risposta.
Azzolini Bruno
L’urna cineraria è generalmente costituita da due parti: – quella interna, di zinco o plastica, che trattiene le ceneri, generalmente sigillata dal gestore del crematorio e riportante gli estremi identificativi del de cuius; – l’involucro esterno, spesso di materiali pregiati (legno lavorato, cristallo, marmo, argento, ceramica, ecc.), in cui vi è una targhetta esterna identificativa. Il primo dei due contenitori ha funzioni conservative di una quantità di ceneri standard. Generalmente in Inghilterra è di plastica. In Germania di metallo. Questo contenitore interno è il cosiddetto “sistema di raccolta delle ceneri” previsto in fase di formazione della tariffa ministeriale (Art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002). Esso è compreso nel prezzo della cremazione. In buona sostanza, il gestore di un crematorio non può conferire le ceneri a chi le richiede su un pezzo di carta o su un tovagliolo, ma solo nelle forme stabilite dalla legge, allora se i richiedenti non provvedono a fornire urna di loro gradimento, ma pur sempre conforme alla Legge, egli stesso è tenuto a confezionare dette ceneri (= ossa calcinate) entro il contenitore semplice di raccolta di cui si è detto.
La teca esterna in materiale sì pregiato, ma al contempo assai delicato e facilmente frangibile (terracotta, cristallo…addirittura vi sono urne realizzate con pasta da pane) è ammissibile solo e solo se sia previsto al suo interno un sistema di raccolta delle ceneri con le caratteristiche tecniche e costruttive (l’alluminio va benissimo!) di cui al combinato disposto tra la Circ. Min. n24/1993 ed il D.M. 1 luglio 2002 (= urna anche semplice, essenziale purchè resistente, infrangibile e sigillata) così da preservare le ceneri da atti di vilipendio, profanazione o semplice sversamento accidentale.
Si rammenta che lo spargimento, ancorchè involontario delle ceneri (ad esempio: se per disgrazia, in puro stile FANTOZZIANO qualcuno inciampa, rovina per terra e si trascina dietro l’urna cineraria fracassandola sul pavimento) è punito ai sensi dell’Art. 411 Codice Penale.
La Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n.24 al punto 14 lettera d) specifica chiaramente che l’urna cineraria deve essere resistente ed infrangibile.
Il ns. impianto crematorio consegna delle urne standard in alluminio o in acciaio verniciato opportunamente sigillate e quindi in linea con il disposto normativo di cui sopra.
Ma spesso le Imprese di Onoranze Funebri portano delle urne di terracotta o ceramica ( quindi delicate) acquistate privatamente dai dolenti.
Qualora tale contenitore dovesse rompersi accidentalmente durante il trasporto all’interno del cimitero o durante il trasferimento da un cimitero ad un altro, l’impianto crematorio che ha confezionato il tutto diventa responsabile?
Le uniche norme tecniche sulla costruzione delle urne cinerarie sono rinvenibili nel paragrafo 14 punto 1 lettera d) della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 e nell’Art. 2 commi 1 lettera e) e 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 adottato ai sensi dell’Art. 5 Legge n.130/2001.
L’urna, purchè semplice, resistente, infrangibile e sigillata (anche a freddo, con collanti dalla sicura presa ex paragrafo 14 punto 1 lettera d) Circ. Min. n.24/1993) deve riportare gli estremi identificativi del de cuius; essa può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria, magari impreziosita, a cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.
La Legge (Art. 80 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285) rinvia la decisione sul dimensionamento delle urne cinerarie al regolamento comunale di polizia mortuaria.
Ai sensi dell’Art. 343 REgio Decreto n.1265/1934, richiamato poi, implicitamente, dall’Art. 4 comma 2 Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n.11/2008, le ceneri possono certamdente uscire dal circuito cimiteriale, debbono, però, aver destinazione stabile e sicura, contro possibili profanazioni o sversamenti accidentali puniti, tra l’altro, dall’Art. 411 Codice Penale (dispersione non autorizzata dallo Stato Civile).
La normativa italiana, a differenza di altri ordinamenti esteri di polizia mortuaria, non fissa standards sulla capienza delle urne.
Vorrei cortesemente sapere se ci sono delle misure standard per il foro d’entrata delle ceneri in un urna. Dovendo rivestire un’urna in mosaico, venendo questa conservata in casa, vorrei sapere anche quale materiale è consentito e appunto le misure. La regione da cui scrivo è il Friuli Venezia Giulia. Grazie Cristina
Le ceneri per forza debbono esser contenute in un’urna sigillata ed infrangibile prima di esser consegnate (Art. 80 comma 2 DPR n.285/1990, paragrafo 14.1 lettera d) Circolare Ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24 e Art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002 adottato ai sensi dell’Art. 5 Legge n.130/2001).
A queste norme statali si attiene anche la regione Lombardia.
La disciplina regionale di riferimento consiste nell’Art. 13 Reg. REg. 9 novembre 2004 n.6 così come modificato dal REg. REg. n.1/2007.
In Lombardia è possibile disperdere le ceneri (in natura, nel giardino delle rimembranze purchè interno al cimitero o nel cinerario comune di cui all’Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990).
Il principio si applica anche alle ceneri precedentemente tumulate: paragrafo 3 Circolare Esplicativa 21/SAN del 21/05/2005 e soprattutto Art. 13 Regolamento n.6/2004 nella nuova formulazione introdotta con Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n. 1.
La dispersione, però, anche per i rilievi penali che assuma (Art. 411 C.P.) è di sola eleggibilità del de cuius (electio sepulchri), e non è surrogabile da terzi, tale volontà scritta deve risultare da diretta disposizione del defunto quando era ancora in vita. (testamento, iscrizione a SoCrem).
SE il testamento è olografo occorre provvedere alla sua pubblicazione (Art. 620 Codice Civile).
Vorrei sapere se posso disperdere le ceneri di mio padre contenute in un’urna cineraria.. Grazie!!
LOMBARDIA
Per completezza terrei presente anche l’Art. 2 comma 1 lettera e) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 adottato, di concerto tra i dicasteri di Affari Interni e Salute, per implementare alcuni disposti sulla Legge n. 130/2001.
E’, certo, una norma di rango secondario, ma rappresenta pur sempre una fonte del diritto, ben più, quindi, di una semplice circolare.
Nel dettaglio misure delle urne e loro ingombri ex Art. 80 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285 possono esser stabiliti dal regolamento comunale di polizia mortuaria
buongiorno,
chiara è la contraddizione tra :”resistente ed infrangibile” e……spessore del legno/cellulosa/cartone …ecc.ecc. capisco che dovete tutelare gli interessi di alcuni associati, ma…….la circolare 24 del 93 è l’unica norma che preveda la parola infrangibile, ma ,se teniamo buona questa circolare andiamo un pò a vedere se i cinerari e gli ossari che troviamo in giro seguono i dettami della stessa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! per non parlare ,poi, della schifezza del cinerario di staglieno che è stato costruito di recente con misure atte ad ospitare esclusivamente le urne fornite dal gestore del tempo crematorio………….per quanto riguarda l’inumazione,poi, se viene effettuata con urne biodegradabili allora effettueremmo una “DISPERSIONE a tempo” ILLEGALMENTE. Esistono
materiali ecocompatibili quali i lapidei,la terracotta(uno sguardo alle tombe etrusche ecc.ecc.no,vero?) il vetro………………………..cerchiamo di non creare confusione, solo ed esclusivamente per favorire un certo tipo di mercato……………….
siffredi
Per chiarezza: il nostro sito tutela solo gli interessi dei lettori. Anche se Lei non pare accettarlo, la norma che deve essere seguita è quella prevista dalla circolare n. 24 del 24 giugno 1993, del Minitero della sanità, che appunto prevede che le urne debbano essere resistenti ed infrangibili. Questo per evitare che incidentalmente, o volontariamente, l’urna cadendo si rompa e si determinino le condizioni di dispersione di ceneri non voluta dal de cuius, circostanza che è punita con l’arresto.