Collegandoci, in parte, alla questione che ruota attorno alla competenza legislativa (esclusiva statale, regionale concorrente, regionale esclusiva), qualche osservatore attento ha colto come in luogo di parlare, nel Parere n. 855 della Sez. I del Consiglio di Stato del 5 agosto 2025, di “resti mortali” questo abbia usato le formulazioni “ salme inumate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni”, che si rifà, per il contesto, a quanto presente all’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130.
Osservazioni congiunte alla valutazione di una maggiore adeguatezza qualora fosse stato fatto riferimento ai “resti mortali”, la cui definizione oggi (trascuriamo intenzionalmente le definizioni datene dalle circolari del Ministero della salute n. 24 del 24 giugno 1993 e, poi, n. 10 del 31 luglio 1998, sia per ragioni di successione temporale, sia – soprattutto – per il fatto che la definizione attuale ha fonte in norma, per quanto di rango secondario anziché di istruzione amministrativa) è data dall’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
Si potrebbe, grossolanamente, argomentare che la L. 30 marzo 2001, n. 130 non poteva utilizzare questa attuale definizione, per l’elementare fattore della successione delle norme nel tempo. Sia, però anche, permessa una considerazione integrativa, sul fatto che il citato D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 è stato emanato in concorso tra distinti ministeri avendo a proprio oggetto aspetti che attenevano sia alla competenza legislativa – esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s) Cost, sia ad una delle materie di competenza legislativa regionale concorrente (art. 117, comma 3, Cost., con riguardo alla “tutela della salute, ricordando incidenter tantum come la concorrenza della potestà legislativa abbia la caratterizzazione della … concorrenza, cioè che in queste materie vi è competenza legislativa tanto dello Stato quanto delle regioni.
Tuttavia, a parte la questione della successione delle norme nel tempo, vi è un elemento differenziale profondamente, e sostanzialmente, differente.
- [A] – nell’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 si considera un certo tempo, differenziato per tipologia di pratica funeraria (ricordando, in relazione alla tumulazione, l’art. 86, comma 3 (sottolineando qui “oltre venti anni”) d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.,
- mentre [B] – nell’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 sono definiti quali “resti mortali” gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni. [1] :
qui rileva lo stato che si ha decorso il termine temporale, mentre, nel primo caso, si considera unicamente il decorso termine temporale. La differenza è sostanziale.
Come già indicato più volte, anche nella precedente lett. [A], tale disposizione prescinde dallo stato, rileva unicamente il termine temporale, ma introduce un’ammissibilità di trattamento, a condizione che operino due ipotesi: (a) previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3)
o (b) in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso.
Si tratta di due ipotesi tra loro alternative (e non concorrenti).
Non ha senso alcuno proporre di modificare la disposizione, occorre piuttosto collocarsi nell’ordine di idee di comprendere, e attuare di conseguenza, appieno queste 2 ipotesi.
Per la prima dove l’”assenso” non è una manifestazione di volontà assimilabile a quella richiesta per la cremazione di cadavere, quanto una sorta di “non opposizione” che è assicurata ai familiari.
Ne discende che costoro vanno ovviamente adeguatamente, e del tutto diligentemente, individuati, sia in termini di raggiungibilità diretta ai fini comunicativi, sia in termini di (possibile) numerosità, in quanto, rispetto al momento della prima inumazione/tumulazione, potrebbero essersi differenziati, in più o in meno, oltre ad avere variato i propri indirizzi.
Oltretutto per quest’ipotesi non può farsi ricorso alla strumentazione del (solo) specifico avviso (come previsto, per altro, dall’art. 63, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
Proprio per il fatto che l’”assenso” (in quanto “non opposizione”) costituisce una tutela per la posizione soggettiva dei familiari, deve escludersi che possano farsi riferimento a istituti riferibili al c.d. “silenzio-assenso”, cioè per mera adesione spontanea (ed inerte) richiedendosi elementi concreti di conoscenza, informazione e … scelta.
Per la seconda la questione richiede una pre-qualificazione della sussistenza della condizione di “irreperibilità”, pre-qualificazione che dovrebbe (in coerenza con le previsioni dei principi inderogabili dell’art. 97, comma 1 Cost.) trovare una qualche regolazione nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, in modo che l’istituto non sia esposto a valutazioni contingenti e soggettive che possano variare nel tempo.
Una considerazione finale, la quale, oltretutto, si collega a quanto affrontato nel periodo immediatamente precedente, riguarda la durata della pubblicazione all’albo pretorio (anche se in tutti i casi (quando una tale modalità sia ammessa o prevista) non andrebbe dimenticato l’art. 32 L. 16 giugno 2009, n. 69) dello “specifico avviso”, durata che è del tutto contenuta, in particolar modo se la si consideri rispetto ai termini di operatività cimiteriale (e non a caso, si parla di 10 o 20 anni, distinguendo la pratica funeraria).
Questa brevità della pubblicazione costituisce un motivo aggiuntivo per una pre-qualificazione della situazione oggettiva di “irreperibilità” (a questi fini).
[1] Si rimuove ogni riferimento all’amena formulazione della L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m., all’art. 6, comma 2 laddove è stata inserita una congiunzione tra “trasformativi” e “conservati”, per non chiedersi il senso di riprodurre (alterandola) norma di rango secondario in norma di rango primario.
Per non dire che tale formulazione è stata mutuata in altre regioni.
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