Federcofit prende posizione contro la decisione del Comune di Cecina (Livorno), che ha concesso in affitto due locali cimiteriali a imprese funebri, destinate a Sala del Commiato e uffici commerciali.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva espresso parere favorevole, ma per la federazione la scelta è “contraria alla legge” e mina la corretta distinzione tra servizio pubblico cimiteriale e attività commerciale di onoranze funebri.
Il presidente Davide Veronese sottolinea che tali locali, situati in un punto di passaggio obbligato per visitatori e dolenti, offrono una posizione imprenditoriale dominante.
Federcofit contesta inoltre la carenza di requisiti strutturali per l’osservazione delle salme, richiamando l’applicazione del DPR 14 gennaio 1997.
Secondo la vicepresidente Katia Catassi, in Toscana molte imprese hanno investito correttamente in strutture conformi, mentre altre operano in spazi inadeguati e fuori norma.
La federazione denuncia che il Comune di Cecina non ha accolto le richieste di confronto, aprendo così la strada a possibili ricorsi al TAR e a nuove tensioni nel mercato locale delle onoranze funebri.
Di diverso avviso l’AGCM che, invece, ritiene che le sale del commiato siano attività libera di servizio e che l’affitto delle stesse sia consentito. Di seguito si riporta per esteso il parere dell’AGCM in materia:
[L’Autorità ha recentemente ribadito il principio dell’incompatibilità tra l’offerta di servizi funebri (attività svolta in regime di libero mercato) e le sole attività aventi natura di servizio pubblico, ossia relative a interessi pubblici a carattere prevalente (cfr. AS2026 – LEGGI REGIONALI SU DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA E POLIZIA MORTUARIA, in Bollettino AGCM n. 31/2024).]
AS2089 – COMUNE DI CECINA (LI) – AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SALA DEL COMMIATO
Roma, 17 giugno 2025
Al Comune di Cecina
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “Autorità”), nella sua adunanza del 10 giugno 2025, ha
espresso le seguenti considerazioni con riferimento alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell’articolo 22 della
legge n. 287/1990, da codesto Comune in merito all’Avviso pubblico per l’individuazione, tramite procedura a evidenza
pubblica, del soggetto al quale affidare la locazione di valorizzazione (ex articolo 3-bis del decreto legge n. 351/2001) di alcuni fondi commerciali, con destinazione d’uso vincolata a “Sala del Commiato”.
Al riguardo, con riferimento alla questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità, ossia il fatto che la partecipazione alla procedura a evidenza pubblica sia rivolta “a operatori del settore funerario ovvero a soggetti autorizzati ad esercitare l’attività di pompe funebri che possono richiedere l’autorizzazione per l’istituzione e la gestione di sale di commiato private, in conformità al regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990)”, l’Avviso pubblico in argomento non appare presentare problematiche di natura concorrenziale.
Infatti, sulla base delle informazioni trasmesse, l’attività interessata dall’Avviso, ossia la gestione di una sala di
commiato, non riguarda interessi pubblici a carattere prevalente né presenta connotati tipicamente igienico-sanitari
ovvero è in qualche modo riferibile all’esercizio di servizi pubblici necessari, non essendo tra l’altro un passaggio
obbligato per i dolenti, al contrario di quanto avviene invece per camere mortuarie/obitori.
Si tratta, quindi, di attività che, così come i servizi di onoranze funebri, può essere svolta in regime di libero mercato e con finalità prettamente commerciali e che non deve, dunque, essere soggetta a ingiustificata compressione o a
particolari regimi di incompatibilità, anche in ossequio al principio, di rango costituzionale, della libertà di iniziativa economica privata.Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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