L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieri

L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie costituisce una delle possibili alternative che l’art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130 ammette.
Allorquando, non essendovi una dispersione delle ceneri, vi sia una conservazione delle urne cinerarie contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione.
In alcune regioni questa modalità di conservazione è stata ri-denominata con altre formulazioni, sulle quali volutamente non si entra, avendo presente come la materia dell’”ordinamento civile” sia considerata all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
Ad esempio, affidamento personale, conservazione in ambito privato, ma anche prevedendo che soggetto affidatario possa essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto e dai suoi familiari.
In tutti casi in cui trovano applicazione queste possibili alternative, rimane (rimarrebbe?) fermo che la scelta tra queste (come anche per la dispersione) avvenga “nel rispetto della volontà del defunto”.
Ciò costituisce un principio di applicazione generale, non solo per quanti optino per la cremazione, ma in relazione agli atti di disposizione post mortem del corpo e/o spoglie mortali.
Probabilmente, il fattore di differenziazione, se ve ne sia una (cosa di cui si dubita, stante l’identica terminologia risultante allo stesso art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130), è dato dalle ipotesi di scelta per la dispersione delle proprie ceneri.
Essa richiede adeguate (sufficienti?) prove, circa tale specifica volontà ad una siffatta “destinazione”, questione affrontata pressoché unicamente dal TAR Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 100 secondo cui:
“… tale disposizione nulla precisa in ordine alle modalità di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius in ordine alla dispersione delle proprie ceneri, dal che consegue – se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di “libertà di forma negoziale” e di “salvaguardia della volontà del de cuius” – che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi “attestata2 con propria dichiarazione conforme, come nel caso di specie.
Nello stesso senso depone, inoltre la sopradescritta disciplina sulla cremazione, la quale consente espressamente che la relativa scelta sia comunicata al comune dai familiari dell’interessato, mentre non si vede per quale ragione una disciplina più restrittiva dovrebbe applicarsi alla dispersione delle ceneri
”.
Per inciso, da questa pronuncia si ricava anche che i familiari non potrebbero scegliere un affidatario, ma – soprattutto – che l’identità delle formule utilizzate dalla legge nelle norme di riferimento (“nel rispetto della volontà del defunto”) non consente differenziazioni particolari.
L’art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, in attuazione della seconda finalità enucleata all’art. 1 (… …,” nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.”), ha introdotti i commi 3 e 4 all’art. 411 C. P., prevedendo:
“[III] “Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
[IV] La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.”
Con la conseguenza che quell’”espressa” sembrerebbe richiedere un qualche cosa in più, in termini di prova, rispetto alla semplice “nel rispetto della volontà del defunto”.
Da quanto risulti, l’accesso all’istituto dell’affidamento (rimuoviamo l’aggettivo solo per prevenire criticità che potrebbero derivarne da plurime qualificazioni de facto presenti) delle urne cinerarie appare via via sempre maggiormente consistente.
Probabilmente perfino superiore a quelle che risultanti da specifiche ricerche.
Cosa che fa sorgere sospetti di una “deformazione” dell’istituto medesimo, secondo impostazioni nettamente privatistico/proprietarie.
Semplificando grossolanamente: “… le ceneri sono mie (non del defunto …) e ne faccio quel che voglio …”.
Ciò infonde la sensazione che non manchino casi in cui i familiari vi ricorrano non per “conservare” l’urna, quanto per pervenire, materialmente, a iniziative di dispersione.
E questo, senza avere gli incombenti propri previsti per pervenire alla materiale dispersione delle ceneri, a prescindere dai luoghi (in certi casi limitati, se non vietati), modi, titolarità ecc., anche quando queste operazioni vengano ritualizzate.
Sotto il profilo penalistico, si evidenzia la portata della modifica all’art. 411 C.P., per il quale (comma 3) la non rilevanza di fattispecie penale richiede (a) autorizzazione, (b) espressa volontà del defunto.
In difetto di entrambi questi presupposti, la dispersione delle ceneri (c) non autorizzata, o (d) effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, rimane fattispecie penale (per l’aspetto sanzionatorio, comunque non “leggerissimo” si rinvia alla norma citata).
Il fatto che vi siano persone che cercano di “aggirare” le norme previste per la dispersione delle ceneri, con il ricorso al più agevole istituto dell’affidamento, magari considerando che nessuno provvede a controllare/verificare le modalità di “conservazione” (inclusa la continuità nel tempo), potrebbe – forse – essere imputabile a consigli impropri.
Si ritiene che, in via abbastanza diffusa, le persone non abbiano dimestichezza con le procedure pertinenti, salvo quando non vi debbano provvedere, e che non manchino “suggeritori”, che appaiono informati in quanto commissionati.
Alcune situazioni, venute alla luce in qualche località (a volte oggetto di interventi televisivi, in trasmissioni ascrivibili alle tipologie del gossip) e che hanno portato ad esiti incoerenti, consentono di presumere queste situazioni e la loro origine.
Dal momento che il Titolo IV, Capo II del C.P. è dedicato ai “Delitti contro la pietà dei defunti”, pare opportuno ricordare come l’immediatamente successivo Titolo V “Dei delitti contro l’ordine pubblico” inizi con l’art. 414, rubricato quale “Istigazione a delinquere.
Esso prevede sia punito chi pubblicamente istighi a commettere uno o più reati, per il solo fatto dell’istigazione:
– con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
– con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni e, se si tratti di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel primo caso.
Stante il portato dell’art. 411, comma 4 C.P. (fattispecie eventualmente riferibile a chi provveda ad indebite dispersioni di ceneri o ponga in essere quanto a ciò inteso), le persone che “consiglino” determinati comportamenti in funzione di mettere in atto le condizioni, materiali, per effettuare dispersioni di ceneri senza autorizzazione e/o con modalità differenti da quelle riconducibili alla volontà del defunto, vengono ad operare all’interno della fattispecie dell’art. 414, comma 1 (e, se del caso, comma 2) C.P.
Da qui l’esigenza che quanti assistano i familiari in tali frangenti, operino secondo adeguati, per quanto minimali, livelli di professionalità, tali da non incorrere essi in un tale reato.
Non dimenticando l’art. 50 C.P.P.

2 thoughts on “L’affidamento ai familiari delle urne cinerarie e i … consiglieri

  1. Buongiorno, vorrei un parere circa la paventata perdita di perpetuità di un loculo occupato da oltre 60 anni dal feretro di un congiunto del concessionario originario, concessione perpetua rilasciata nel 1962 in comune della Brianza (Lombardia), allorquando si volesse oggi tumulare nello stesso loculo un’urna cineraria oggi di altro familiare, con novazione della concessione perpetua in concessione trentennale. Non sarebbe previsto alcun estumulo della salma originaria. Possibile che la semplice apposizione di urna cineraria in loculo perpetuo faccia perdere perpetuità? Secondo lo scrivente, non ci sarebbe alcuna modifica del contratto originario, ma solo un miglior uso del loculo (utilizzo di spazio disponibile). Secondo il Comune, invece, ogni modifica della concessione originaria farebbe perdere il carattere della perpetuità. Compresa la semplice apposizione dell’urna. Grazie.

    1. Occorrerebbe, come sempre, dare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria. In difetto, va tenuto presente come in via geenrale le concessioni cimiteriali non siano oggetto di c.d. novazione (anche se vi sono stati, rarefatti, orientamenti che l’ammettevano).

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