Concessione cimiteriale

Non è una proprietà, ma un diritto di superficie (se riguarda la terra). Per l’intera durata della concessione la proprietà del manufatto realizzato dal concessionario resta in capo a lui o ai suoi eredi, come l’obbligo manutentivo. La concessione cimiteriale inizia, può essere rinunciata, si estingue alla scadenza e prima può essere revocata da chi l’ha rilasciata o può essere pronunciata la decadenza per giusti motivi. Di seguito alcuni approfondimenti in  materia.

E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3

Questo articolo è parte 3 di 3 nella serie Mutamento rapporto concessorio

Mutamento rapporto concessorioConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3Il percorso non è ancora completo. Nulla è stato detto rispetto al fatto che, a seguito della rinuncia [A], il manufatto sepolcrale, venendo a essere acquisito al demanio cimiteriale, costituisce un fattore negativo per quest’ultimo, dal momento che (salvi

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3

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Mutamento rapporto concessorioConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3La prima domanda che sorge è quella sulla rinuncia [A]. Perché fare una rinuncia? Quali sono le conseguenze? A volte nell’atto fondativo della concessione può esservi una qualche pre-individuazione delle persone da considerare quali appartenenti alla famiglia del concessionario

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3

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Mutamento rapporto concessorioConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3In talune “tracce” proposte ad adiuvandum per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è possibile rinvenire, in genere verso la fine ma un po’ prima delle “norme transitorie e finali”, un qualche articolo rubricato “Mutamento del rapporto

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Perpetuità nei sepolcri: dal punto di vista delle famiglie

Premessa In plurime occasioni vi è stato modo di rilevare come l’istituto della perpetuità nelle concessioni cimiteriali costituisca un fattore di criticità, di cui sta ampiamente crescendo la percezione della sua gravità, ma raramente (per non dire pressoché mai) questo istituto è affrontato con un’ottica che parte dalle famiglie, cioè da chi ne sia, in un certo senso, fruitore. Dell’istituto della perpetuità si trova traccia fin dall’art. 100 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, riprodotto

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Concessioni date in perpetuo: le criticità persistono … nel tempo e si aggravano

L’ammissibilità, sussistente fino al 9 febbraio 1976, del sorgere di concessioni cimiteriali in perpetuo sta sempre di più evidenziando effetti impropri e, spesso, deleteri, sia per la gestione dei cimiteri, sia per le famiglie interessate che sono “astrette” a conservare vincoli ed obblighi probabilmente neppure lontanamente immaginati al momento di richiedere concessioni cimiteriali con queste caratteristiche. Tra l’altro non possono – ora – criticarsi le scelte a suo tempo fatte in questa direzione nelle sedi

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Atto, atto di concessione, concessione-contratto, contratto o quale altro?

Il fatto che vi possano essere differenziazioni terminologiche è abbastanza diffuso nell’ambito della polizia mortuaria. Una situazione tipica è quella del “titolo” pertinente alla regolazione del rapporto di concessione cimiteriale che va formato tra il comune, quale titolare della demanialità cimiteriale da un lato, e la parte (privato od ente che sia) dall’altro lato. All’art. 93, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è presente la formulazione: “atto di concessione”, la quale

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Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinato

Il tema delle concessioni cimiteriali date in perpetuo, allorquando l’ipotesi era ammissibile, costituisce sempre materia difficile da trattare. Anzi, in sé stessa non lo sarebbe proprio, ma l’attenzione, in molte realtà (se non in tutte, pur se con incidenza diversa) in proposito deriva dagli effetti che questi rapporti concessori determinano sulla gestione cimiteriale. Effetti che sono emersi a mano a mano che scorreva il tempo dopo il venire meno della legittimità di questa tipologia di

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Concessioni in perpetuo, che solo “appaiono” tali: rimedi?

Scorrendo la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 304 si può leggere: “… In altri termini – a parere del Collegio, ed a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, allorché hanno parlato di applicazione retroattiva di atti amministrativi successivi – la Commissione straordinaria non ha provveduto ad innovare il regime di pagamento degli oneri concessori dovuti in relazione alla edificazione delle cappelle gentilizie, ma si è solo mossa al fine

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L’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e appartenenza alla famiglia del concessionario del sepolcro

Con la sentenza n. 266 del 22 dicembre 2022 (pubblicata sulla G.U., 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2022) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza di talune disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di inversione di marcia sulle autostrade. In modo del tutto accidentale nella stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 269 del 27 dicembre 2022 che

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Polizia Mortuaria ed efficace governo del cimitero

Il Comune, quale titolare ultimo dell’impianto, vigila sul buon ed ordinato funzionamento del cimitero (reprimendo eventuali abusi attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori di tipo amministrativo-pecuniario es. art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000, o con i rimedi caducativi più incisivi previsti dal reg. comunale di polizia mortuaria, (tra cui annoveriamo, ad esempio, la decadenza, quale extrema ratio.). Il Comune stesso, al medesimo modo, esercita sulle sepolture private nei cimiteri puntuali controlli (non ultimo: la preventiva verifica

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Non si tratta di due facce della stessa “medaglia”, ma di due – e ben distinte – “medaglie”

Come noto, l’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che, una volta assicurata una disponibilità di sepolture a sistema di inumazione, debitamente dimensionata secondo i criteri dell’art. 58, il comune possa (se ed in quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, ai sensi del successivo art. 91) concedere a (1) privati, od a (2) enti l’uso di aree (I) per la costruzione, da parte del concessionario, per la costruzione di sepolture a

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Sepolcro con vista lago

Un comune con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti (per dare riferimento unicamente ai sistemi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali), si trova affacciato su di un lago montano, non piccolo da essere chiamato “laghetto”, ma propriamente “lago”. Il cimitero (o, se lo si voglia, uno dei cimiteri) è posto abbastanza in prossimità del lago, cosicché da alcuni punti si ha una gradevole vista sul lago. All’incirca, nel primo decennio del secolo

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Le risalenti concessioni perpetue possono essere oggetto di revoca?

A volte vi è stata discussione sul fatto che l’art. 92, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., faccia menzione delle concessioni cimiteriali rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 di durata eventualmente eccedente i 99 anni, senza fare cenno alle concessioni altrettanto precedenti rilasciate in perpetuo, in funzione dell’eventuale (se ne sussistano le condizioni) revocabilità. In proposito vi è ormai abbondante giurisprudenza amministrativa, sostanzialmente consolidata, nel

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Concessioni perpetue: rinuncia ed eventuale rimborso

In nuce, così da enucleare bene il problema: *come* e *se* normare l’istituto del rimborso, in caso di retrocessione di tomba perpetua. In primis: il rimborso non è mai un obbligo, certo; tuttavia per render più appetibile eventuale rinuncia…. Quindi, nel regolamento municipale, meglio prevederlo espressamente o, per converso, escluderlo apoditticamente? Come calcolarlo, poi? Ovviamente sugli anni di usus sepulchri non effettivamente goduti, ma in una concessione atemporale, l’elemento tempo non è proprio considerabile come

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Canone manutentivo extra per le concessioni perpetue?

È notorio come in alcune realtà locali (es.: provincia autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, per citare solo quelli forse più noti) le amministrazioni stiano “ragionando” sulla controversa soluzione di individuare canoni manutentivi ex novo, in particolare per i sepolcri in concessione perpetua (o, meglio, a tempo indeterminato), ma anche per le costruzioni sepolcrali che presentino elementi di “condominialità” con la presenza di “parti comuni” nei singoli sepolcri. Nel dettaglio: si pensi a tutte le componenti

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E dopo l’immemoriale? Obiter dictum della sent. Cass. Civ. n. 21598/2018

“Quando e se realmente applicato l’immemoriale riconosce la sussistenza pregressa di una concessione cimiteriale”, così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21598 del 4 settembre 2018, tra l’altro. Quindi, questi brevi appunti di diritto funerario si concentreranno sull’obiter dictum di tale sentenza, ossia sui risvolti forse anche indiretti e secondari della decisione, ma di grande valore didattico per chi abbia avuto la pazienza di seguirci in questa

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Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3

Questo articolo è parte 3 di 3 nella serie Immemoriale

ImmemorialeImmemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3In questa “trilogia” dedicata alla prova dell’immemorabile abbiamo provveduto a fornire, nei primi due articoli: Analisi della sentenza Cass. Sez. Un. n. 21598/2018: un breve riassunto dell’episodio di cronaca funeraria, giunto sino al Palazzaccio di Piazza Cavour a Roma.

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Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3

Questo articolo è parte 2 di 3 nella serie Immemoriale

ImmemorialeImmemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3Dopo una completa ricostruzione del fatto processuale da cui origina il ricorso al supremo giudice della Giurisdizione, ricordano i giudici di piazza Cavour che l’istituto dell’immemoriale, o immemorabile, abrogato dall’art. 630 del cod. civ. del 1865 e non riprodotto

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Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3

Questo articolo è parte 1 di 3 nella serie Immemoriale

ImmemorialeImmemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3Il giudizio instauratosi dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa concerne una concessione di sepoltura privata rilasciata dal Comune agli eredi (o discendenti?) di persona defunta e contrastata da altri eredi di altra persona defunta e legata da rapporto parentela

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“Lucro” e “Speculazione” nelle concessioni cimiteriali: gli effetti giuridici di natura punitiva

“Alcuni Autori hanno affermato che i due termini di “lucro” e “speculazione” debbano essere considerati in senso neutro e tecnico, quali definiti dal Codice Civile, in funzione di una certa presa di distanza da altri significati che possano dedursi, a volte, dal c.d. linguaggio comune, laddove, in questo ultimo contesto, possono aversi elementi semantici connotati da giudizi di valore e merito, talora anche negativi”. (Così, almeno, ci rammenta Sereno Scolaro, sulla pagine de: “I Servizi

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Concessione fantasmagorica tra jus coniugii/jus sanguinis e jus haereditatis

Gentile Redazione, vorrei consultarVi per un parere pro veritate su un caso capitatomi giusto ieri. Problema: atto di concessione stipulato da Mr. X  con un Comune, qui, del modenese, in cui il sepolcro privato a sistema di tumulazione è sibi, familiaeque suae, secondo consuetudine e, soprattutto, definizione contrattuale. La “famiglia” alquanto atipica è solo delineata, poiché composta da sole sorelle, quindi non è nucleo sociale ed affettivo fondato sul matrimonio, da cui origini eventuale figliazione.

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Un loculo… per due (strane storie cimiteriali)

“Come fare se un loculo é stato concesso erroneamente a due persone diverse? Il concessionario della seconda assegnazione ha occupato con salma il loculo. Entrambi non vogliono rinunciare alla concessione. Il primo assegnatario richiede la disponibilità del loculo mentre il secondo non vuole liberarlo”. Vagando sul web, mi sono imbattuto nella domanda di cui sopra, che sembra pure banale, nella semplicità dell’esposizione, ma – a mio modesto avviso – nasconde interessanti spunti di discussione. Vorrei,

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La competenza ad adottare il provvedimento di decadenza (ipotesi residuali)

Traggo spunto dalle brillanti riflessioni di D. Buson, sulle pagine de: “I Servizi Demografici” n. 5/2009” per alcuni, necessari approfondimenti, in tema di atti caducativi sulle concessioni cimiteriali. È notorio e pacifico come, già con l’avvento della L. n. 142/1990, che abrogò i vecchi TT.UU. delle leggi provinciali e comunali, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attengano agli organi (a rilevanza politica, ovvero elettivi) di governo del Comune, mentre la gestione amministrativa, finanziaria

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Ancora sull’istituto della “Revoca” ed il suo iter procedimentale

La revoca può essere un istituto validamente esperibile quando il vantaggio maggioritario della comunità possa richiedere un intervento di questo tipo – fortemente “invasivo” nella sfera del privato, da parte dei pubblici poteri, siccome anche la protezione delle opere di inte resse storico od artistico, spesso altamente presenti nei nostri cimiteri monumentali, rientra nel concetto più ampio di pub blico interesse, di cui costituisce una estrinsecazione. Potrem mo asseverare, dunque, che l’esigenza primaria di preservare

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Gli Jura Sepulchri spiegati dal Consiglio di Stato – n. affare 00512/2020

Nel nostro ordinamento il diritto al sepolcro rappresenta un complesso di situazioni giuridiche corrispondenti a distinti ed autonomi diritti. Il c.d. diritto primario di sepolcro sorge in capo al privato per effetto della concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 comma 2 c.c.); è tale concessione, di natura traslativa, che crea a sua volta nel privato concessionario un diritto

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte II

Poiché la struttura medesima dell’immemoriale s’incardina sul postulato dellavetustas, quasi si trattasse di quella “grundnorm”, tanto cara al giurista Kelsen, cioè sul decorso di un lungo lasso di tempo non determinato, nel corso del quale il possesso del diritto sia stato nec vi, nec clam, nec precario, ovvero costante ed incontrovertibile, analogamente all’usucapione (e di qui nascerebbero le opinioni favorevoli alla prescrizione acquisitiva), viene ammesso ogni mezzo di prova, ivi compreso quello testimoniale (che il

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte I

I riferimenti che, in alcuni schemi di regolamenti comunali di polizia mortuaria, conducono a richiamare l’istituto dell’immemoriale (detto altrimenti: “immemorabile”) in relazione a termini temporali (spesso per rapporti concessori che possano essersi originati prima del 1942) non sono del tutto casuali o accidentali, in quanto tale fattore cronologico è in relazione al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche se la sua entrata in vigore sia successiva, rispetto a quella  del 28 ottobre 1941, quando,

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Assenza di titolo concessorio: un ultimo appunto…

Nell’ipotesi, estrema ed esiziale, che il non reperimento degli atti di concessione derivasse dalla loro totale omissione illo tempore, fatte salve le possibili responsabilità personali (probabilmente cadute in prescrizione, o comunque estintesi, anche per sopraggiunta morte delle persone coinvolte, stiamo infatti ragionando di concessioni molto risalenti nel tempo), non resterebbe che addivenire a questa dolorosa (almeno per i presunti concessionari e loro aventi causa… se c’è stato subentro!) conclusione: la concessione cimiteriale è tamquam non

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Elementi procedurali per provare la sussistenza dell’atto concessorio, in assenza di un titolo formale

Bisogna costantemente premettere come, in linea di massima, e sotto il profilo tecnico del diritto civile, ogni qual volta difetti, per qualsiasi motivo, il titolo formale di un rapporto giuridico, ancorché in essere, o, se prevista, manchi la diligente redazione di un pubblico registro predisposto per la prova documentale e la tutela di determinate situazioni giuridicamente rilevanti, la verifica sulla fondatezza dello stesso o la sua dimostrazione non possa non aversi se non con sentenza

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Diritti Perfetti e Jus Superveniens nel rapporto tra il Comune e il concessionario

Il presente contributo in tema di Jus sepulchri è tratto da “Il contenzioso ereditario” scritto da Damiano Marinelli e Saverio Sabatini, ed è liberamente reperibile sul web: “[…omissis] Nel corso della concessione il privato deve rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina, in quanto “lo jus sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione

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Succede in ufficio di polizia mortuaria: e…se il pre-assegnatario di una concessione muore prima della stipula?

Cara Redazione: nel nostro Comune una signora firma un pre-contratto di assegnazione per alcuni loculi situati in una campata del porticato nel cimitero urbano, poi, però, decede prima che il regolare atto concessorio sia compiutamente rogato. Come comportarsi? Titolo di questa risposta, al quesito testé proposto, potrebbe essere: “la circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione” e bisogna, con molta fantasia ricostruttiva, attingere a nozioni di diritto privato. Allora, con l’espressione “successione

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2

Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.). D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 1/2

Tutte le autorizzazioni, così come qualsiasi altro atto amministrativo, perfezionate da un soggetto non titolato ad accordarle non sono nulle, bensì annullabili perché viziate, appunto, da incompetenza, come sancito dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni/integrazioni (art. 21 octies), mentre se la mancanza del necessario potere funzionale fosse assoluta l’atto sarebbe, invece, secondo almeno un certo filone della dottrina, addirittura inesistente ex art. 21-septies. Ma questa questione sullo stato “patologico” delle autorizzazioni al trasporto funebre

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Atto di Concessione Cimiteriale: come calcolare la decorrenza del rapporto concessorio?

La formazione, con relativa sottoscrizione tra le parti contraenti, di un regolare atto di concessione (che ha natura para-contrattuale, in quanto non gestibile nella piena autonomia garantita dall’ordinamento ai negozi giuridici prettamente privatistici) è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).

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Vendita di sepolcri privati? (con molta cautela, c’è chi dice… “NI”)

Va, subito, precisato che l’area cimiteriale e, per attrazione, i sepolcri privati nei cimiteri, in essa sussistenti, fanno parte del demanio comunale, specifico e necessario; e tale condizione ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità.   Tuttavia la “trasferibilità” dello jus sepulchri , per atti tra privati, rinverrebbe il proprio, intrinseco limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative, sotto il cui imperio, furono

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Anche la parrocchia può esser titolare dello Jus Sepulchri (orientamenti giurisprudenziali in itinere)

Attingo sempre ad alta ed erudita dottrina (Dante Buson sulle pagine de: Lo Stato Civile Italiano) per affrontare, con un breve commento, l’eterno, efferato problema, per noi beccamorti gestori di impianti cimiteriali, della concessione di spazi sepolcrali ad enti religiosi, congreghe, confraternite… Spesso, infatti, questi pre-esistono all’assetto del nostro sistema funerario post-unitario. Per enti ecclesiastici s’intendono gli enti di religione o di culto riconosciuti come persone giuridiche nell’ordinamento statale, per quelli di orientamento cattolico-romano si

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Cessione tra privati dello jus sepulchri: dottrina e giurisprudenza dicono di NO!

Piglio spunto per qualche nota “catechistica” sullo jus sepulchri da un bell’intervento di Dante Buson sulle pagine de: “Lo Stato Civile Italiano”, in data 31 ottobre 2014, quindi ancora molto attuale, e di grande valore didascalico. Per riassumere questo breve saggio in uno slogan, potremmo asserire questo: “Gli jura sepulchri sono sottratti ai traffici giuridici tra i privati”. E’ notorio che l’uso della sepoltura privata nei cimiteri risulti normato, nel suo inquadramento dogmatico, in primo

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Concessione-atto o concessione-contratto?

Con il regolare atto concessorio di cui all’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, al privato cittadino (ma potrebbe persino trattarsi di “Ente”, ossia di persona giuridica ex capo XVIII D.P.R. n. 285/1990)  viene traslato l’esercizio di un diritto rappresentato, nel caso di specie, dalla possibilità di sfruttare le utilitates connesse al bene pubblico costituito dallo spazio cimiteriale, oggetto di concessione (in tal senso, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè editore, 2006, 320).

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Tasse e tributi cimiteriali (l’interpretazione giurisprudenziale)

Si consolida sempre più in diverse città italiane che, tra le motivazioni per cui i cittadini pagano la TASI, sia annoverata anche, tra i servizi indivisibili, un quota delle prestazioni forniti nelle aree cimiteriali. E’legittimo versare, pertanto, questa somma, quando Comune abbia adottato un Regolamento che definisce l’importo tariffario di TASI riguardante un’area cimiteriale, una tomba ovvero un loculo che lei ha in concessione ovvero ne è l’attuale avente titolo in virtù della discendenza conseguente

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Corona virus: è ammissibile requisire i loculi liberi per fronteggiare l’emergenza sepolture?

Estreme esigenze improcrastinabili di spazi sepolcrali permettono ai Comuni di provvedere alla requisizione di loculi cimiteriali. La La “requisizione” è un istituto eccezionale, disciplinato dal secondo comma dell’art. 835 del Codice Civile mediante il rinvio alle leggi speciali (vi è quindi riserva di legge, per di più “speciale”), le quali, però, risultano applicabili solo “quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”. Secondo l’orientamento di costante, nel tempo, giurisprudenza alquanto autorevole la requisizione

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Requisizione dei loculi già prenotati, per scarsità di spazio sepolcrale

Nel frangente di mancanza di loculi Vi pare legittimo che il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 D.Lgs n. 267/2000, approvi una, ancorchè temporanea, requisizione di sepolcri privati. E su quali presupposti legali, poi si potrebbe adottare quest’atto ablativo (si dice così?)? con riflessi su un rapporto concessorio già in essere e , quindi, perfezionato, anche se, poniamo l’ipotesi, la cella sepolcrale risultasse vuota, ancorché già prenotata? Atteso che ex

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Retroattività dei regolamenti comunali sulle concessioni già in essere?

“[…] Il regolamento di polizia mortuaria comunale dovrebbe prevedere al proprio interno un articolo in cui venga precisato che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore e che comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente. Ora non è dato sapere se ciò viene previsto nel regolamento comunale dello scrivente

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Come e “se”sanare la mancanza del regolare atto concessorio

Cara Redazione, avrei un quesito: Con delibere di Consiglio Comunale del 1978 vengono affidati per la durata di 99 anni dei loculi già concessi negli anni dal 1965 al 1978, pagati, in parte occupati e dei quali manca l’atto concessorio. Non credo che la delibera di Consiglio faccia la funzione dell’atto di concessione, quindi, per sanare oggi la situazione e stipulare questi atti che non sono mai stati fatti è corretto far riferimento a queste

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Concessione di sepolcro privato e voltura della titolarità mortis causa: soluzioni e filosofie a confronto

Muoviamo, in questa breve analisi da un fatto di cronaca, incardinandola sul collaudato schema domanda/risposta, in questa occasione attingeremo ad un parere pro veritate formulato dal SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e redatto dal funzionario istruttore Dr.ssa Rosa Maria Fantini Il Comune istante, che nel 1972, in regime di R.D. n. 1880/1942 ha rilasciato una concessione perpetua[1] di sepolcro privato ad un soggetto,

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Lex Sepulchri e c.d. “riserva” ex art. 93 comma 1 D.P.R. n.285/1990

Cassazione civile, 19 novembre 1924: “E’ ammissibile la prova testimoniale sulla destinazione del sepolcro datavi dal fondatore. Trattandosi di sepolcro comune, è richiesto il consenso di tutti i partecipanti quando si voglia ampliare il numero delle persone che hanno diritto alla sepoltura. Il sepolcro familiare con l’estinguersi della famiglia, diventa ereditario”. Al momento costitutivo della concessione di cui all’art. 90 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire

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Durata delle concessioni: rettifica dell’atto per errore materiale.

Quesito: Codesto Comune ha continuato, nel tempo, a rilasciare concessioni cimiteriali di durata eccedente a quella fissata nel regolamento municipale di polizia mortuaria attualmente vigente. Come comportarsi, una volta rilevata la difformità temporale? ***************************** Occorre necessariamente premettere che la natura giuridica dell’atto-contratto cimiteriale è quella della “concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale” (Corte di cassazione civile, Sez. unite, 27

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Conflitto tra eredi e consanguinei del fondatore del sepolcro

Cara Redazione, sono l’amministratore dell’Ospedale di X sito nel Comune di Y, e vorrei sottoporVi, una domanda piuttosto spinosa o, per meglio dire, tecnica. Nel 1907 il Conte del casato di Z, a seguito del proprio decesso (dopo tutto muoiono anche i nobili!), e non avendo figli, istituisce suo “erede universale” questo nosocomio. Egli era anche proprietario di una tomba all’interno del cimitero del Comune, sul quale territorio insiste questa struttura sanitaria, sepolcro privato il

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La fine delle concessioni perpetue? Percorsi giurisprudenziali in itinere…

Per il principio di irretroattività della norma giuridica (art. 11 delle cosiddette “Preleggi” al Cod. Civile – R.D. n. 262/1942), cristallizzato anche nel classicissimo brocardo latino “Tempus Regit Actum, una concessione perpetua non può d’imperio essere modificata dal Comune in una “a tempo determinato”, ma tale situazione ormai di diritti perfetti ed acquisiti che ruotano attorno all’oggetto della concessione, può essere variata su richiesta dei concessionari, e accolta dal Comune, in linea generale, attivando la

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Estumulazione sì o no? Quando il concessionario litiga con i parenti del defunto.

Si deve immantinente cogliere, nel merito, un aspetto importante nella conduzione della complessa “macchina” cimiteriale: spesso vi può essere divaricazione tra concessionari (= titolari della concessione con annessi diritti di gestione) e persone che hanno titolo jure sanguinis o jure coniugii, ossia per vincolo coniugale o di consanguineità a disporre delle spoglie mortali (si fa ricorso a questa espressione volutamente vaga ed indefinita con una precisa intenzione didascalica, al fine di superare la possibili distinzioni

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Le cause estintive delle concessioni cimiteriali: l’ABBANDONO AMMINISTRATIVO.

Si consiglia preliminarmente la consultazione di questi due link propedeutici all’argomento sviluppato qui di seguito: (https://www.funerali.org/cimiteri/le-cause-estintive-nel-rapporto-concessorio-il-fattore-temporale-46074.html). (https://www.funerali.org/cimiteri/lo-stato-di-abbandono-del-sepolcri-percorsi-giurisprudenziali-e-regolamentari-di-definzione-45924.html) L’art. 4 comma 4 del regolamento regionale emiliano-romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 ci offre lo spunto per qualche riflessione critica e… “di sistema”, questa disposizione, difatti, è sicuramente implementabile anche in altre realtà territoriali, pure recependola nella semplice regolamentazione comunale, nelle more, dunque, di una specifica normazione regionale in materia funeraria. Con esso, infatti, si introduce, con

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118 thoughts on “Concessione cimiteriale

  1. Salve, io e i miei fratelli stiamo cercando di acquistare la concessione di una nicchia, é possibile cointestare la nicchia a tutti i 4 fratelli oppure dev’essere intestata ad uno soltanto?

    1. X Anais Canzano,

      al momento costitutivo della concessione di cui all’art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari (regolamento su cosa comune ex art. 1106 Cod. Civile, o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando che l’utilizzo sia determinato dagli eventi luttuosi. In tal caso, le persone che possono essere accolte nel sepolcro privato così concesso sono pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall’atto di concessione.

      1. Buongiorno, mi scuso per l’intrusione,
        ma non so come entrare nel forum, ma ho un problema urgente da risolvere.
        Da sempre redigiamo i contratti di concessione cimiteriale apponendo la pura spesa della concessione e aggiungiamo la dicitura “dall’importo sono escluse le prestazioni e diritti” che facciamo pagare a parte.
        Qualche utente si è lamentato, e vuole l’intera spesa sostenuta evidenziata sul contratto di concessione.
        Siamo interdette, perchè non riusciamo a risalire alla legge che regola la modalità per redigere i contratti di concessione cimiteriale.
        grazie infinite spero se possiate rispondere anche se mi sono intromessa in modo anomalo
        Carla

        1. X Carla,
          il canone concessorio propriamente inteso attiene, nella sua corresponsione, al bilancio del Comune, esso è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, il regolare atto di concessione può avere la forma juris di atto pubblico (rogato dal segretario comunale?) o della scrittura privata autenticata, eventualmente registrabile in caso d’uso.
          L’imposta di bollo, invece, concerne l’erario statale.
          Siamo davanti a SPESE (comunque percepite come tasse sul morto da parte dell’opinione pubblica), ad ogni modo necessarie da sostenersi per l’avvio del procedimento amministrativo ed il suo corretto svolgimento, che competono a plessi diversi della pubblica amministrazione e dunque non possono esser inglobate in un’unica soluzione.

  2. approfitto della Vs. competenza per un quesito.
    il comune dovrebbe effettuare interventi di ristrutturazione su una cappella nella quale sono presenti una serie di ossari occupati da oltre 50 anni.
    la prima domanda è a chi competono i costi per le traslazioni?
    poi i resti dove possono essere riposti se in ossario comune o chiedere ai familiari la disponibilità di un loculo dove trasportarlo?
    grazie

    1. X Antonio,

      E’ ormai pacifico ritenere al di là delle previsioni molto restrittive e spesso impraticabili, della legislazione statale, del tutto legittima la revoca per interesse pubblico prevalente, tutta la giurisprudenza, infatti, pare orientarsi verso questo indirizzo univoco ed omogeneo.

      In primis, merita di essere ricordato come “oggetto” della concessione sia il diritto d’uso del singolo posto per contenitori mortuari (feretri, cassette ossario, urne cinerarie).

      Dato che sembrerebbe non vi sia stato provvedimento che abbia disposto la soppressione del cimitero, la quale richiederebbe, in ogni caso, l’avvenuta realizzazione, e collaudo, di un nuovo cimitero, é da escludere che le concessioni, cui qui si fa riferimento, possano essere oggetto di “ri-allocazione” in altro sito nel medesimo cimitero, fatta salva l’ipotesi che i concessionari non richiedano, del tutto spontaneamente, una nuova concessione, corrispondendo le tariffe attuali, richiedendo il trasferimento delle cassette ossario nella nuova concessione, corrispondendo le relative tariffe ed assumendo a totale loro onere ogni altro intervento che si renda eventualmente necessario ai fini della traslazione, e avvenuto il trasferimento, rinuncino alla concessione precedente, quando non raggiunta da una misura ablativa come appunto avverrebbe per l’adozione dell’istituto della revoca di cui sopra.

      In tale evenienza, ogni onere é a carico dei concessionari, e non può essere assunto, neppure in parte, a carico del bilancio comunale, altrimenti si determinerebbe il sorgere della responsabilita’ patrimoniale di cui all’art. 93 T.U.E.L. (oggetto di segnalazione alla procura della Repubblica presso la sez. reg. della Corte dei Conti, ricordando come l’omessa segnalazione, o il suo ritardo, determini corresponsabilità nel danno patrimoniale).
      Non si dimentichi come le concessioni cimiteriali, quale ne sia la tipologia, costituiscano sempre sepolcri privati nei cimiteri, con conseguente “sottrazione” del relativo spazio cimiteriale alla fruizione da parte della comunità locale, da cui consegue che non possano derivarne, in alcun caso, oneri a carico del comune, neppure per quanto riguarda il necessario recupero delle spese gestionali cimiteriali.

      Sarebbe, tuttavia – secondo almeno un certo filone della dottrina, cui aderisce anche questa Redazione, preferibile che il Comune autorizzasse questi spostamenti col minimo di riflessi per il/i cittadino/i interessato/i, accollandosi buona parte dei costi delle traslazioni, e ciò per evitare che sia il giudice, unico titolato ad esprimersi sul possibile ricorso di un interessato, a imporre questi oneri. Mentre per le spese di trasferimento dei resti ossei si propende per un accollo totale al Comune, quelle per il ripristino della tomba, dovrebbero invece essere concordate con l’interessato, il quale potrebbe anche approfittare dalla situazione per compiere opere di restauro e di manutenzione che normalmente sono a suo carico (art. 63 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285). In diversi casi è stato concordata, a fronte dell’acquisizione al patrimonio comunale di una tomba, con la procedura della revoca, l’assegnazione gratuita agli interessati, nel nuovo complesso cimiteriale, di un numero di posti salma equivalente a quelli della originaria concessione, con trasferimento delle spoglie mortali a carico del comune. Cercare quindi una soluzione concordata può essere un modo per ridurre il possibile contenzioso, facilmente prevedibile in casi del genere.

  3. Buonasera, vorrei un parere. I miei genitori hanno risposto ad un avviso di prenotazione di loculi cimiteriali con concessione 99ennale sottoscrivendo una prenotazione x 2 loculi dopo aver preso visione dei prezzi di concessione pubblicati sull’avviso e versando un acconto del 50% dell’importo dovuto. Quando i lavori di ampliamento del cimitero sono terminati, sono stati convocati x firmare il contratto definitivo portando dietro la ricevuta del restante 50%.Il giorno della firma hanno sottoscritto l’atto di concessione dei loculi ma c’era scritto che la concessione è di 50 anni e non 99 come nell’avviso. si può chiedere l’annullamento del contratto e la restituzione della somma versata?

    1. X Debora,

      Occorre premettere che la natura giuridica del contratto cimiteriale è quella della “concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale” (Corte di cassazione civile, Sez. unite, 27 luglio 1988 n. 4760). L’art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevede che le concessioni di sepolcri privati nei cimiteri (quale è quella concernente una tumulazione individuale, cioè il loculo) devono essere formalizzate mediante specifico atto di concessione che costituisce la condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati. Si tratta, pertanto, di un atto unilaterale con il quale il Comune attribuisce a un terzo il diritto d’uso di un bene demaniale per una determinata durata, sul quale si innescano condizioni di tipo contrattuale, di natura quindi bilaterale e pattizia (ad esempio, relativamente alle condizioni d’uso). Decorrenza e durata degli atti di concessioni cimiteriali non rientrano nella volontà pattizia delle parti, ma devono rispettare le norme regolamentari comunali in vigore al momento della stipula, ivi compresa la durata, pro tempore fissata dal dettato regolamentare vigente in sede locale.
      Si può ipotizzare che nei casi descritti dal quesito, l’indicazione della durata, in luogo di quella originaria costituisca un mero errore materiale (rectius: una irregolarità involontaria) da correggere con le modalità previste dall’ordinamento.

      Non è superfluo rammentare, a proposito della rettifica dell’atto amministrativo, che l’errore materiale nella redazione di un provvedimento amministrativo si concretizza quando il pensiero del decisore sia stato tradito ed alterato al momento della sua traduzione in forma scritta, a causa di un fattore deviante che abbia operato esclusivamente nella fase della sua esternazione. La rettifica, concernendo un errore materiale:

      • non richiede una motivazione rigorosa (come invece risulta necessario nel caso dell’annullamento d’ufficio, con conseguente sottoposizione alle condizioni prescritte dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo – Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.).

      • non richiede neppure di valutare comparativamente l’interesse pubblico e l’interesse privato coinvolti, essendo finalizzata a rendere il contenuto del provvedimento conforme alla reale volontà di chi lo ha adottato. Per un migliore approfondimento del lettore, si consiglia la lettura della recente massima del Supremo Giudice Amministrativo (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – SENTENZA 5 marzo 2014, n.103) Nel caso di specie è ragionevole ritenere che non si debba procedere ad annullamento per due importanti ragioni: per il principio di conservazione degli atti amministrativi ed anche per evitare un inutile dispendio di spese di contratto che in questo caso andrebbero a gravare sull’ente locale/concedente. In pratica si dovrà procedere con apposite determinazioni dirigenziali (anche una determina unica, che contenga però l’elencazione di tutti gli atti concessori censiti e soggetti a rettifica). Copia del provvedimento amministrativo dirigenziale andrà notificato a ciascuno degli interessati.

  4. X è titolare di una concessione di area cimiteriale. Le condizioni di cui alla scrittura privata cui cui fu stipulato l’atto concessorio testualmente recitano “il Comune dà e concede, per la durata di 99 anni decorrenti da oggi, alla summenzionata che accetta, per sé e i suoi eredi, il terreno nel cimitero di ___”. Trattasi di edicola familiare o di edicola ereditaria?

    Premetto che all’interno della stessa riposano i miei nonni (non solo materni ma anche paterni), nonché il fratello di mio papà (cognato di mia mamma). E’ possibile chiedere che vengano spostati i nonni paterni e/o lo zio?

    Inoltre, le spese di manutenzione sono esclusivamente a carico del concessionario o possono essere suddivise con gli eredi di mio zio?

    1. X Un Privato Cittadino

      (evidentemente a caccia di risposte ai suoi dilemmi funerari, qui, su questo blog) Come ha giustamente rilevato la Suprema Corte di Cassazione, in diversi, storici pronunciamenti in materia di jus sepulchri, per presumptio juris tantum il sepolcro sorge, salva diversa volontà del fondatore, sibi familiaeque suae cioè abbandonando per un attimo il caro latinorum di cui spesso gli Ermellini abusano nella stesura delle loro sentenze, per il concessionario primo e la di lui famiglia (la definizione di famiglia non è mai univoca, influenzata com’è, da sempre dai fattori sociali, culturali e geografici, ma è data in primis dal regolare atto di concessione e nel suo silenzio, di default dal regolamento municipale di polizia mortuaria). Fattispecie residuale, ma presente nel nostro panorama funerario italiano, è poi rappresentata dal cosiddetto “SEPOLCRO EREDITARIO”, sibi haeredibus suis, ma questa destinazione così atipica deve esser espressamente impressa all’atto della stipula della concessione stessa.
      Il sepolcro ereditario si differenzia sostanzialmente per due aspetti, da quello tradizionalmente famigliare o gentilizio:

      1) la riserva: cioè la rosa di persone portatrici, quando ancora in vita dello jus sepulchri, quindi titolari del diritto di sepoltura, che in quest’ultimo caso saranno gli eredi (designati?) laddove la posizione di erede, in ambito civilistico, assume valenza eminentemente patrimoniale
      2) l’eventuale subentro: alla morte del concessionario primo si avvicenderanno nella titolarità della concessione non i famigliari, bensì gli eredi secondo le consuete e collaudate regole successorie civilistiche che disciplinano il trapasso del patrimonio mortis causa.

      L’obbligo di manutenzione del sepolcro è sempre in capo al concessionario o in caso di pluralità (nel tempo a causa di ripetuti subentri e volture potrebbe anche essersi prodotto, involontariamente, uno spacchettamento in quote dello jus sepulchri con annessa titolarità del rapporto concessorio, , tutti i co-titolari della concessione sono gravati, in modo solidale nel confronti della pubblica amministrazione, da quest’obbligazione manutentiva. NOn si escludono (molto improbabili) atti di liberalità da parte di soggetti non giuridicamente tenuti a garantire, con oneri a proprio carico, il sepolcro in solido e decoroso stato.

      La movimentazione delle spoglie mortali segue invece la ferrea regola dettata dall’art. 79 comma 1 II periodo del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria: pertanto gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri sono governate dallo jus coniugii ed in subordine dallo jus sangiunis, vale a dire che possono esser esercitati unicamente da chi fosse legato ai defunti da vincolo coniugale o rapporto di consanguineità, questo potere, di fatto, è inibito al semplice concessionario il quale potrebbe trovare nella tomba a sè intestata anche morti estranei al proprio nucleo famigliare, suprattutto nel caso di sepolcro ereditario, poichè la figura delle erede potrebbe anche non coincidere con la qualificazione di parente di cui agli artt. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile.

  5. Salve volevo solo un informazione mio padre e morto a giugno e per fare il marmo/lapide devono passare un Po di mesi .. il tempo che la terra si sesti un Po.. adesso nessuno mi ha contattato ho saputo che la lapide e stata fatta dalla compagna che lui aveva ma non è un erede.. volevo sapere puo lei aver potuto fare la lapide senza il consenso degli eredi.?

    1. X Manuel,

      il copritomba, in campo comune di terra, non è obbligatorio, poichè consiste in un semplice arredo funerario di tipo lapideo. Necessario, invece, è il cippo identificativo, fornito d’ufficio, dal gestore del cimitero.
      Le spese funerarie per le suppellettili ornamentali della sepoltura possono esser assunte anche in regime di liberalità…insomma basta che qualcuno paghi, poichè si tratta pur sempre di prestazioni a titolo oneroso per l’utenza!
      L’Amministrazione rimane estranea, in quanto non interessata, ad eventuali diatribe tra gli aventi diritto, in caso di lite sulla tipologia della lastra sepolcrale sarà il Giudice a pronunciarsi.

  6. Salve, anch’io mi scuso per pubblicare richiesta in risposta a questo post ma non riesco a registrarmi.
    Questo è il quesito e la ringrazio fin d’ora se può rispondermi.

    Nel 1984 la sig.ra Sempronia fu tumulata al Cimitero del Verano all’interno di una cappella data in concessione nel 1946 al sig. Caio. Nel 1984 quando fu tumulata Sempronia, Caio era defunto e l’unica erede sig.ra Mevia (deceduta nel 2005) autorizzò tale tumulazione. Sempronia non aveva alcun legame con la famiglia di Caio (e quindi di Mevia) per cui, probabilmente, il posto fu acquistato.
    Nell’annotazione protocollata con il benestare della direzione del cimitero c’era anche l’autorizzazione alla tumulazione della figlia di Sempronia, Tizia. Al recente decesso di Tizia, contattato il Verano per la tumulazione di questa come da annotazione del 1984 a tergo dell’atto di concessione del 1946, la direzione mi dice che ciò non è possibile senza l’autorizzazione ad aprire la cappella da parte degli eredi di Mevia. Questi, però, si rifiutano di concedere l’autorizzazione sostenendo che quando la cappella sarà piena (al momento ci sono ancora 18 posti liberi) gli eredi dovranno poi sostenere un costo e ciò non è giusto.
    E’ possibile che tale diritto di Tizia derivante da annotazione in un atto pubblico e non da scrittura privata possa in tal modo venire leso? E’ possibile attivare una causa e chiedere al giudice l’apertura del manufatto?
    grazie ancora,
    Saluti

    1. X Simone,

      tanto per incominciare (ed a costo di esser pedanti e noiosi):

      1) nel 1984, anno di tumulazione di Sempronia, vigeva il vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria DPR n.803/1975 il quale, avendo abrogato l’art. 71 commi 2 e segg. R.D. n. 1880/1942 sostanzialmente vietava già la compravendita dei sepolcri (= inibiti gli atti di disposizione sugli stessi per acta inter vivos o di ultime volontà), norma ora transitata anche nell’attuale ordinamento nazionale di polizia mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Art. 92 comma 4) e parallelamente non ammetteva ancora l’istituto della benemerenza, introdotto “solo” dal 27 ottobre 1990 con l’art. 93 comma 2 DPR n. 285/1990, al quale opero rinvio per questioni meramente di brevitas espositiva. La benemerenza è una regola per cui in deroga alla natura famigliare del sepolcro gentilizio possono esser tumulate nello stesso anche persone estranee al nucleo famigliare (esempio: i conviventi o gli affini) del fondatore del tomba. Il vizio, allora, è ab origine, quindi o Sempronia è congiunta di Caio o non può esser accolta nel sacello. Rimane un mistero capire chi abbia autorizzato la sua tumulazione a dispetto delle norme vigenti a quell’epoca. Con ogni probabilità nel 1984 il Comune di Roma non aveva ancora riformato il proprio regolamento comunale e continuava a ritenere legale una pratica, invece, contra legem e nulla di diritto dal 10 febbraio 1976, quando il DPR 803/1975 entrò in vigore.
      2) All’atto della costituzione del sepolcro (famigliare o ereditario che esso sia), quando, cioè le parti contraenti stipulano l’atto di concessione si statuisce la c.d. LEX SEPULCHRI ovvero la “riserva” delle persone portatrici dello jus sepulchri, in proiezione del loro post mortem. Costoro acquisiscono ex capite il diritto alla tumulazione in quanto (o famigliari o eredi) i loro nomi sono scritti e contemplati nell’atto concessorio che non può esser integrato o modificato se non ricorrendo ad una novazione ex art. 1230 e 1235 Cod. Civile, delle obbligazioni sinallagmatiche contratte (ossia si estingue il rapporto giuridico già posto in essere e se ne crea uno del tutto nuovo, con diversi presupposti)
      Bisogna poi ricordare come non sia il concessionario a stabilire o individuare arbitrariamente chi possa essere sepolto nel sepolcro in concessione, quanto il fatto dell’appartenenza alla famiglia (e la definizione di famiglia a tal fine è data dal regolamento comunale di polizia mortuaria) o all’asse ereditario se il sepolcro in oggetto sorge, appunto quale ereditario, ma è l’ipotesi più remota.

      3) Chi, in vita ha maturato legittimamente il diritto di sepolcro vanta il titolo di accoglimento a prescindere dall’opposizione dei discendenti del concessionario, i quali difettano di questo potere di interdizione.

      E’sempre possibile adire il giudice ordinario in sede civile, con tutta l’alea che un giudizio pur sempre comporta, il Comune si limiterà a garantire lo status quo sino a quando la controversia non sarà ricomposta o risolta con sentenza passata in giudicato.

      Post scriptum: abbia o meno Tizia lo jus sepulchri (circostanza tutta da verificare) gli eredi di Mevia sono tenuti ad assicurare comunque, la manutenzione della cappella, assumendosene i relativi oneri ex art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

  7. Grazie Dott. Carlo
    mi era sfuggita la risposta del 27.10 ed ho ripostato il mio quesito
    Scusi tanto!!
    Grazie moltissime delle risposte grandiose e mille scuse !!

    1. Gentile Sig. Carlo
      rieccomi a disturbare ma, mi creda,3 avvocati delle parti non riescono a risolvere – da quasi un anno – il problema.
      Allora :nella Concessione c’è scritto che”” le salme di coloro che nell’atto di concessione sono indicate tra gli aventi diritto al sepolcro, possono essere escluse dal seppellimento soltanto per disposizione del concessionario””
      Mi sono informata e pare proprio che sia così.
      Il concessionario superstite di fatto è l’unico responsabile e l’unico a decidere.
      Difatti la concessionaria superstite si rifiuta di far seppellire nei posti “ereditati” dal fratello, i congiunti di questo ( in barba alla riserva in concessione) , cioè il genero etc. Deve essere sepolto solo il fratello e la moglie e non altri.
      ( ricordo che tutti gli altri eredi non sono interessati )
      E’ possibile che si possa rifiutare ?
      Lei mi ha detto :
      6) Non è il concessionario a scegliere arbitrariamente o ad escludere chi vanterà il diritto di sepolcro, una disposizione in tal senso “profuma” di illegittimità lontano un miglio, nel sepolcro di tipo gentilizio o famigliare la concessione sorge sibi familiaaque suae ossia per il concessionario e la di lui famiglia, laddove il concetto di famiglia è basato sui relazioni di sangue o di coniugio, questo principio è inderogabile.
      Io credo a Lei ma vorrei convincere anche gli avvocati.
      Come faccio?
      Se non si risolve questo problema la zia concessionaria non firma per la chiusura del conto in banca – c’è rimasto poco, si mangia tutto la banca!! dal 2013 che è morto lo zio!! –
      Una tragedia!!
      Come si può ovviare a tale immobilismo?
      Secondo me lo zio ha ragione, può essere sepolto lui o chi decide lui.
      Altrimenti sarà la comunione solidale e la premorienza nelle sepolture a decidere, a svantaggio della zia che vedrà anche i suoi posti in comunione e occupabili.
      Come si può ovviare a questo ostacolo ?
      Grazie della pazienza!!
      Solo Lei può risolvere il conquibus!!

      1. X Sconsolata,

        sono in preda a crisi depressiva acutissima ed a delirio megalomaniaco d’onnipotenza (o forse, più semplicemente ho i nervi interessati da tipici fenomeni degenerativi post mortali con sfaldamento delle catene proteiche, quindi in altre parole: questo caso mi fa morire di crepacuore, perchè non riusciamo ancora, nonostante la mia disperazione, ad individuare un linguaggio comune per intenderci e capirci!).

        La materia funeraria delle concessioni cimiteriali è poco conosciuta e praticata anche dagli stessi causidici e legulei che affollano i nostri Tribunali (per fortuna, non appartengo a questa vil razza dannata di azzeccagarbugli di manzoniana memoria, anche se nutro il massimo rispetto per gli operatori del diritto…almeno per quelli veri!). Non mi sconvolgo più di tanto se gli avvocati cominciano a litigare tra loro facendo correre la carta bollata a go-go, in fondo “tot capita tot sententiae” motto latino che declinato nella vulgata vascorossiana dovrebbe così risuonare: “c’è chi dice qua…c’è chi dice là… io non mi muovo, io non ci credo!”

        Questa litigiosità endemica è è lo specchio dei tempi: manca una verità ufficiale comunemente accettata da tutti e nessuno vuole ammettere di aver torto. Basta con questo relativismo giuridico dove non c’è nè bianco nè nero ma soltanto una palude di sfumature grigiastre: ritorniamo al pensiero FORTE di tipo hegeliano!

        “Rallegratevi, piuttosto, perchè i vostri nomi sono scritti nei cieli”, afferma il Gesù dei Vangeli Canonici, ora io evangelista non sono, non fosse altro per motivi strettamente anagrafici, ma parafrasando la sapienza del Signore oserei dire: “cari potenziali aventi diritto esultate poichè i vostri nominativi sono scolpiti nella lex sepulchri, ovvero nella stramaledetta “ROSA” delle persone riservatarie dello jus sepulchri, ex art. 93 comma 1 I Periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria, di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285.

        L’atto di concessione oggetto del nostro disquisire è viziato ab origine, in quanto contiene una clausola contraria alla Legge, e si tratta di una norma tassativa, imperativa e categorica!

        Si mediti, però, attentamente su questi pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione e dei diversi periodi storici in cui queste sentenze sono state emesse:

        1) Cassazione civile, 7 agosto 1941 “Quando non risulti una contraria volontà del fondatore del sepolcro familiare in relazione anche all’atto di concessione da parte del Comune integrato, occorrendo, dalle disposizioni del regolamento comunale, le figlie maritate di esso, fondatore, hanno diritto di essere inumate. La sola iscrizione sepolcrale con l’indicazione del nome della famiglia non basta a fare ritenere che la volontà del fondatore sia stata quella di limitare il diritto al sepolcro ai membri della propria famiglia che continuassero a portare lo stesso cognome.

        2) Cassazione civile, Sez. II, 19 maggio 1995 n. 5547 “La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura (“ius inferendi mortuum in sepulchrum”) al fondatore medesimo ed a tutti i suoi discendenti, facenti parte della famiglia, per cui (salva l’eventuale contraria volontà del fondatore) anche i discendenti di sesso femminile, benché coniugati e con diverso cognome, acquistano (“iure proprio”) il diritto alla sepoltura in quanto facenti parte della famiglia, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato ed accetto, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome”.
        Bisogna poi ricordare come non sia il concessionario a stabilire / individuare arbitrariamente o per proprio capriccio, chi possa essere sepolto nel sepolcro in concessione, quanto il fatto dell’appartenenza alla famiglia (e la definizione di famiglia a tal fine e’ data dal regolamento comunale di polizia mortuaria). Il concessionario potrebbe ampliare / restringere la definizione di famiglia pre-stabilita come riservataria del diritto ad essere accolta nel sepolcro (fino al limite della capienza fisica) in sede di stipula dell’atto di concessione (e solo in questo memento) ed ai sensi dell’Art. 83 il comune può concedere al concessionario la facoltà di tumulazione di persone terze, secondo criteri stabiliti dai regolamenti comunali. Parte della dottrina ritiene che solo il concessionario originario, cioè il fondatore del sepolcro sibi familiaeque suae (per sé e per la propria famiglia) possa “derogare” alla familiarità del sepolcro permettendone l’accesso alle spoglie mortali di soggetti terzi rispetto al nucleo famigliare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono più possibilisti e tendono a mitigare la rigidità della norma, tuttavia configurandosi il diritto di sepolcro come mera aspettativa per cui l’ordine di sepoltura in posti all’interno di una tomba di cui si è contitolari di concessione, è, salvo patti contrari notificati all’Amministrazione comunale, in relazione all’ordine cronologico di morte occorre il consenso unanime di tutti i titolari di quote della tomba stessa perché si addivenga ad una compressione del loro jus sepulcrhi. Il concessionario, pertanto, è sprovvisto del potere di escludere un avente diritto dalla sepoltura.

        Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile Si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12 luglio 2013, n. 871

        Il diritto di decidere sulle spoglie mortali inerisce a tutt’altra relazione giuridica e si colloca sul piano dei diritti personali di pietas. Quando non vi sia sovrapposizione tra queste due diverse legittimazioni, il concessionario non può ostacolare o, per converso, imporre l’atto disposizione sulle spoglie mortali verso chi ne sia titolare, coartando la sua libertà di agire.
        Sempre facendo salve eventuali particolari previsioni del regolamento comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della personalità, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro (come mero manufatto) le quali sono solo funzionali al diritto (personale) di dare o ricever sepoltura.

        Come abbiamo detto, il diritto di sepoltura non è collegato solo all’appartenenza alla famiglia del fondatore del sepolcro (ambito di famiglia quale descritto dal Regolamento comunale), ma anche all’ampiezza contenitiva del sepolcro, si deve, allora, constatare come per i membri della famiglia il diritto venga ad esser effettivo non sul versante teorico (legittima aspettativa?), quand’essi siano ancora in vita, ma al momento del decesso (prima rimane solo un mero desiderio in proiezione dell’oscuro post mortem). In altre parole, se al momento del decesso, la persona deceduta è appartenente alla famiglia ha titolo ad essere sepolta nella tomba data concessione.

        1. Oh Dott. Carlo mi dispiace!!!
          sono responsabile del suo mal di testa!!
          In compenso mi sembra di aver capito ( alla buon’ora dirà Lei!)
          Volevo chiederLe il permesso di far conoscere questo scambio letterario all’avvocato se Lei me lo permette, altrimenti non comunico nulla.
          Aspetto la Sua autorizzazione sperando che me la conceda.
          Grazie moltissime della pazienza…mi rendo conto…e scusi tanto!!

          1. X Sconsolata,

            autorizzazione accordata, pertanto nulla osta a render pubblico il nostro carteggio epistolare. Si proceda pure!

            Per qualsiasi nuova informazione Lei sa sempre dove, come e quando trovarmi. Io sono sempre qua…ehh già!

          2. Grazie!!
            OK
            vediamo se si riesce a chiudere questa benedetta storia.
            Per fortuna che Lei è sempre lì……
            Altrimenti come faccio io?
            Grazissime!!

        2. Buongiorno Dr. Carlo,
          mi scuso se mi intrometto nel campo “risposta”, ma nn trovo altra modalità x poterLe porre una domanda su una questione che, da tempo, mi affligge, nonostante la “poca entità” del fatto: si possono stabilire delle regole circa gli oggetti (piante e fiori a parte) da disporre in una cappella privata, ad opera di eredi contitolari? Oppure, in virtù del “senso di pietà”, si può trasformare il luogo in uno sconcertante bazar di cineserie?
          E’ tutto. La ringrazio sin d’ora x la Sua cortese disponibilità a darmi una risposta.

          Mauro Romano

          1. X Mauro,

            in questo frangente dove la Legge dovrebbe esser dettata dall’intelligenza e dal buon gusto, norme troppo capillari ed intrusive rischiano di esser criminogene, perchè troppo esposte alla discrezionalità del singolo. E poi: chi controlla, soprattutto dentro una cappella privata, e con quale metro di giudizio? Dov’è il giusto e lo sbagliato? A volte il confine è così labile!

            Senz’altro il regolamento comunale di polizia mortuaria può e deve disciplinare l’apposizione di fiori ed arredi votivi nelle parti comuni del cimitero (campi di terra e file di loculi in batteria) al fine di render maggiormente fruibili e decorosi gli spazi, ma oltre non è consentito spingersi per ovvie ragioni di effettiva opportunità.
            In linea di massima queste controversie si risolvono nel far valere – anche avanti il Giudice Ordinario – il cosiddetto diritto secondario di sepolcro, ossia la facoltà personalissima di godimento verso un bene sepolcrale, di compiere sullo stesso atti di pietà e devozione, in onore dei propri morti nonchè di opporsi a gesti che creino grave ed ingiusto pregiudizio verso la sacralità di quell’ambiente.
            Sarà il Tribunale – nella sua prudente ponderazione e MEDIAZIONE tra gli interessi contrapposti – a stabilire il limite da osservarsi scrupolosamente.

            1. VORREI APPROFONDIRE QUESTA RISPOSTA CON QUESTA DOMANDA: NEL CIMITERO DEL MIO PAESE
              IL REGOLAMENTO PER GLI ORNAMENTI DELLA LASTRA DEL LOCULO E’ MOLTO RIGIDA: LETTERE TUTTE UGUALI, CORNICE PORTALAMPADA E PORTAFIORI SIMBOLO SACRO E FIORI INCISI O DIPINTI CHE DEVONO ESSERE DI CERTE DIMENSIONI MASSIME E’ REGOLARE QUESTA COSA ?
              INOLTRE AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO VIENE RICHIESTA UNA CAUZIONE DI 500 EURO CHE VIENE RIDATA A FINE LAVORI SE TALI SONO CONSONI AL REGOLAMENTO SE NO INVECE VIENE TRATTENUTA DAL COMUNE , E’ AMMISSIBILE ? ANNI FA SO CHE UNA FAMIGLIA HA INCISO SULLA LASTRA UNA CHITARRA CON UNA ROSA CHE LA AVVOLGE E SONO ANDATI IN TRIBUNALE PERCHE’ IL COMUNE VOLEVA TOGLIERLA PERCHE’ DICEVA CHE NON ERA UN SIMBOLO RELIGIOSO ED I PARENTI HANNO VINTO LA CAUSA HANNO DATO LA NOTIZIA ANCHE SUL TG 1 GRAZIE

              1. Generalmente, questi problemi sono ragionevolmente risolvibili, con gli strumenti attuativi del piano regolatore cimiteriale, in limine litis, ma occorrono, da parte dell’Amministrazione Cittadina lungimiranza ed intelligenza, siccome norme troppo stringenti, intrusive e capillari, quasi oppressive, rischiano di trasformarsi in affliggenti e criminogene, così i giudici amministrativi territoriali, avverso queste – secondo me – erronee previsioni, altro non possono se non rilevare la loro illogicità manifesta, cassandole, in quanto la scelta degli arredi funebri di complemento (bronzi, iscrizioni, foto-ritratti, dediche, vasi portafiori…) si estrinseca in un gesto di pietas, cordoglio e devozione verso i propri morti, tutti sentimenti di rilevanza giuridica che la Legge tutela, promuove e protegge.
                Attenzione, però: un diritto non può mai degenerare nell’abuso e nel capriccio: eventuali disposizioni comunali, mirate a preservare l’integrità architettonica e la sacralità del luogo vanno, comunque osservate.
                Sub lege libertas, come dicevano gli antichi romani, ma, naturalmente, la normativa deve essere sottesa da quei valori e principi di cui sopra, lasciando un certo margine di libertà ai dolenti, nella scelta delle suppellettili funerarie, purchè, sempre, queste ultime non siano eccessive o di cattivo gusto: dove inizia il genio artistico, nell’oggetto commemorativo, capace anche di trasgredire, destando stupore ed emozioni, e, invece, comincia il kitsch? Ma questa disputa è materia da critica d’arte ed esorbita dagli angusti confini dell’oscura polizia mortuaria, mi dichiaro, quindi, soggettivamente incompetente a dirimere la diatriba.

  8. Gentile Sig. Carlo
    scusi l’insistenza, non sono un’esperta.
    Le norme, il Regolamento di Roma etc. parlano tutti del caso della Concessione SINGOLA : regole di successione, subentro, eredità o altro….
    Qui invece si tratta di una tomba di 12 posti e di DUE concessionari di pari valore, fratelli e consanguinei tra loro ma con due famiglie diverse e con discendenze diverse.
    Uno è morto senza eredi e gli succedono quelli iscritti nella concessione secondo le sue volontà originarie cioe“”” Per sè, il coniuge ( ed in effetti loro sono già lì sepolti), discendenti, parenti ed affini in ogni grado e linea””” quindi è andata in eredità la parte
    sua : solo manufatto? solo jus sepulchri ? o tutti e due?Non hanno fatto subentro o altro.
    Ma anche l’altro concessionario ha fatto la stessa cosa, la concessione è unica ma sono DUE “riserve” diverse perché diverse sono le famiglie .
    Allora com’ è la situazione?
    I discendenti vivi del defunto possono occupare tutti i posti vuoti secondo le premorienze contro la famiglia e la discendenza dell’altro Concessionario che ha firmato anche lui un contratto di concessione per sé, il coniuge, i discendenti, parenti ed affini in ogni grado e linea””?
    La riserva del Concessionario superstite non vale più?
    I discendenti del defunto che NON sono i discendenti del superstite possono occupare tutti i posti?
    Ci sono due situazioni di diritto diverse , come sono regolamentate nelle leggi sui sepolcri? Come viene tutelata la volontà del Concessionario superstite?
    Scusi molto e grazie se ha la pazienza di rispondere.

  9. X Sconsolata,

    in questa risposta sarò “autoritario” ed apodittico, altrimenti rischiamo di naufragare nelle gore dell’accademia dotta ed erudita e della più contraddittoria giurisprudenza civile o amministrativa.

    Replico, quindi, alla Sua missiva, per singoli punti tematici.

    1) E’il fondatore del sepolcro, normalmente, a concentrare nelle sue originarie mani tutto lo jus sepulchri (attivo, passivo, secondario e sul sepolcro in sè, attinente, quest’ultimo agli aspetti meramente patrimoniali). Per comune convenzione si muove sempre da questo presupposto: di solito i co-titolari della concessione sono anche portatori dello jus sepulchri, inteso nella duplice facoltà di dare e ricever sepoltura in quel determinato sacello gentilizio. I due diritti, possono però, in particolari circostanze divergere con questo paradossale risultato: gli obbligati alle spese manutentive, in quanto intestatatari della nuda proprietà sul manufatto sepolcrale (diritto sul sepolcro in sè) potrebbero non esser parimenti titolari del diritto d’uso: vale a dire la tomba è sì mia in senso civilistico (ma limitatamente le spese da sostenere!) ma io non ne potrò fruire per il mio post mortem. Per converso posso benissimo esser titolare dello jus sepulchri senza esser parimenti, (co-)intestatario del rapporto giuridico concessorio, basta, infatti, che il mio nominativo sia considerato espressamente nella lex sepulchri per garantirmi il diritto di sepolcro.

    2) Se non c’è stato subentro in senso pieno, con i subentranti capaci di acquisire tutto lo jus sepulchri proprio del concessionario primo, (perchè non contemplato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, o per altre ragioni, ad esempio nessuno lo ha attivato nei tempi e nei modi previsti dal regolamento municipale) concessionario unico ed identificabile rimane il fondatore del sepolcro ancorchè deceduto, gli oneri manutentivi si trasmettono jure haereditatis, con le usuali regole che governano la successione mortis causa è la “riserva”, ossia la rosa delle persone appunto riservatarie dello jus sepulchri, non subisce compressioni o dilatazioni, rimanendo quella (= lex sepulchri) statuita a suo tempo al momento della stipula dell’atto di concessione.

    3) Se la riserva non subisce modificazioni, per effetto del subentro il titolo di accoglimento in quella data tomba sarà ad esaurimento, giusta e sacrosanta è, salvo patti contrari e di natura inter-privatistica tra gli aventi diritto da notificarsi solamente al Comune, l’adozione dei criterio della premorienza, unico parametro oggettivo da applicarsi. Lo Jus sepulchri, infatti, è diritto della personalità, assoluto, sebbene declinato nell’ambito di una concessione amministrativa, e pone su un livello di pari ordinazione tutti i soggetti legittimati dalla lex sepulchri, ancora viventi, così sarà l’ineluttabile cronologia degli eventi luttuosi a stabilire per le salme l’ingresso nel sepolcro…insomma basta che si sia posto e chi prima muore meglio alloggia! Oltre alla massima capacità fisica e recettiva della tomba lo jus sepulchri spira ex se e non è più esercitabile, per ovvi motivi di spazio.

    4) La voltura di una concessione (cioè il subentro) può ben essere a titolo oneroso per il richiedente.

    5) L’eventuale rinuncia deve esser formalizzata al Comune con atto scritto e debitamente autenticato (una semplice scrittura privata non pare strumento idoneo data l’ufficialità della dichiarazione unilaterale ed irreversibile)

    6) Non è il concessionario a scegliere arbitrariamente o ad escludere chi vanterà il diritto di sepolcro, una disposizione in tal senso “profuma” di illegittimità lontano un miglio, nel sepolcro di tipo gentilizio o famigliare la concessione sorge sibi familiaaque suae ossia per il concessionario e la di lui famiglia, laddove il concetto di famiglia è basato sui relazioni di sangue o di coniugio, questo principio è inderogabile.

    7) Un’eventuale regolazione giudiziale dei posti feretro disponibili implica giusto un giudizio in sede civile, sempre che il giudice aderisca ed acceda a questa tesi piuttosto ardita, la quale, però, pare contraddire il postulato della famosa “comunione solidale ed indivisibile” di cui spesso parla la Cassazione, in pronunciamenti suscitati proprio daa liti endo-famigliari, sullo jus sepulchri.

    1. Gentile Sig. Carlo
      scusi l’insistenza, non sono un’esperta.
      Le norme, il Regolamento di Roma etc. parlano tutti del caso della Concessione SINGOLA : regole di successione, subentro, eredità o altro….
      Qui invece si tratta di una tomba di 12 posti e di DUE concessionari di pari valore, fratelli e consanguinei tra loro ma con due famiglie diverse e con discendenze diverse.
      Uno è morto senza eredi e gli succedono quelli iscritti nella concessione secondo le sue volontà originarie cioe“”” Per sè, il coniuge ( ed in effetti loro sono già lì sepolti), discendenti, parenti ed affini in ogni grado e linea””” quindi è andata in eredità la parte
      sua : solo manufatto? solo jus sepulchri ? o tutti e due?Non hanno fatto subentro o altro.
      Ma anche l’altro concessionario ha fatto la stessa cosa, la concessione è unica ma sono DUE “riserve” diverse perché diverse sono le famiglie .
      Allora com’ è la situazione?
      I discendenti vivi del defunto possono occupare tutti i posti vuoti secondo le premorienze contro la famiglia e la discendenza dell’altro Concessionario che ha firmato anche lui un contratto di concessione per sé, il coniuge, i discendenti, parenti ed affini in ogni grado e linea””?
      La riserva del Concessionario superstite non vale più?
      I discendenti del defunto che NON sono i discendenti del superstite possono occupare tutti i posti?
      Ci sono due situazioni di diritto diverse , come sono regolamentate nelle leggi sui sepolcri? Come viene tutelata la volontà del Concessionario superstite?
      Scusi molto e grazie se ha la pazienza di rispondere.

      1. X Sconsolata,

        inconsolabile ed addolorato sono io perché non riusciamo proprio a capirci: quasi quasi “ho perso le parole” come cantava qualche anno fa Ligabue o parafrasando Vasco “io non so più cosa fare” con i miei discorsi seri ed inopportuni…qui le nebbie della polizia mortuaria, invece, di diradarsi, s’infittiscono, e già calano inquiete ombre notturne sulle mie vanità di glossatore dei misteri funerari nell’Ordinamento Italiano.
        Vabbè: rewind, riavvolgiamo il nastro e ricominciamo tutto daccapo.

        1) al momento del perfezionamento del rapporto concessorio nulla osta a che si faccia concessione a più persone, ma dal punto di vista del Comune, quale ente concedente, cioè dall’unica prospettiva qui a rilevare davvero , la concessione è una ed una sola, così come la “riserva” da qui si legittima il concetto di comunione solidale ed indivisibile tanto caro alla Suprema Corte di Cassazione in diverse sue pronunce su cause inerenti allo Jus Sepulchri (= rissa furibonda tra parenti per accaparrarsi un posto feretro).

        2) Il diritto di sepoltura é circoscritto e delimitato, per legge, ai sensi dell’art. 93 comma 1 D.P.R 285/90 al concessionario e alle persone facenti parte della di lui famiglia. Il punto nevralgico e dirimente è il concetto di famiglia: esso a questi fini, va precisato nel Regolamento comunale di polizia mortuaria e non solo in teoria, altrimenti, per default opererebbero, pur sempre gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civile, come visto precedentemente. Poiché un sepolcro, ab origine familiare, si “tramuta” in ereditario quando vi sia estinzione della famiglia del concessionario, nel caso di specie, gli eredi conseguono la condizione di titolari del sepolcro, assumendo così (salva diversa specificazione nel regolamento comunale che, per altro, qui si afferma essere silente) anche la qualificazione di concessionari e, in caso di loro pluralità, di co-concessionari, in termini di indivisibilità, dato il regime di comunione solidale che si instaura nel rapporto concessorio, il quale sorge sempre “intuitu personae”, è bene non dimenticarlo. Comprensibilmente, l’impiego dei posti feretro residuanti ed ora disponibili, sarà decretato dall’ordine (non preconizzabile, ma comunque certo!) di … riempimento in base alla cronologia degli eventi luttuosi, sempre nell’ottica del massimo volume ricettivo della tomba, insomma se non c’è materialmente spazio per immettere nuovi feretri nel tumulo il diritto di sepolcro si esaurisce ex se e chi prima muore…meglio alloggia! La questione posta è un po’ complessa, siccome, in linea di massima, dovrebbe sussistere nella titolarità della concessione tra più persone una comunione indivisibile, anche se possano esservi “regolazioni” pattizie tra diversi soggetti (regolamento su cosa comune ex art. 1106 Cod. Civile?), sempre se ed in quanto dichiarate ammissibili o consentite dal Regolamento comunale (altri studiosi si attestano su posizioni contrarie dato il particolare regime di comunione che verrebbe ad instaurarsi!) In tale ipotesi, l’utilizzo, pro-indiviso, si verifica in conseguenza di fattori esterni alla volontà degli interessati, cioè all’evento del decesso di persone aventi diritto, in quanto concessionarie o appartenenti alla famiglia del concessionario, e fino al raggiungimento della saturazione del sepolcro stesso. È tradizione che vi sia una sorta di divisione dei posti in base alla quota di proprietà del sepolcro, ma questo non è elemento di diritto. Fermo restando il necessario rinvio al Regolamento comunale (che, in questi casi, senza mai dimenticare l’art. 117 comma 6 III Periodo Cost. assume/svolge un ruolo importante, quando non assoluto), potrebbe – forse – anche riuscire comprensibile un intervento giudiziale di “regolazione”, del diritto di sepolcro; qualora il giudice acceda a questa tesi detto frazionamento, per altro, comporterebbe una sorta di compressione dei diritti di ciascuno degli altri soggetti interessati, venendosi così ad alterare il postulato per cui il titolo ad essere sepolti andrebbe ponderato in occasione del suo immediato utilizzo. Il regolamento municipale, però, è “fonte” spesso lacunosa, in merito all’istituto del subentro nell’intestazione di un rapporto concessorio, ed in questa sfortunata ed esiziale circostanza si deve considerare quale unico concessionario ancora il fondatore del sepolcro.

        3) la proprietà del manufatto, pur sempre vincolata alla funzione sepolcrale, in sé è sempre intermedia e ontologicamente finalizzata al godimento dello Jus Sepulchri che è diritto di tipo personale, o sin anche personalissimo, esso non si eredita nelle consuete forme del trapasso del patrimonio, secondo successione mortis causa, ma si trasmette unicamente per vincolum coniugii o per vincolum sanguinis, cioè per vincolo coniugale o di consanguineità.

        4) L’atto di concessione (per la fattispecie concreta e particolare ex art. 1372 Cod. Civile) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 – Disposizioni sulla Legge in Generale di cui al R.D. n. 262/1942) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il Comune. Sarebbe, allora, assai opportuno definire la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale

        Rimango, comunque, sempre a disposizione, per ulteriori chiarimenti o delucidazioni.

  10. Gentile Sig. Carlo
    Ho postato sotto il mio vecchio quesito ma penso che non si veda come successione temporale dei quesiti.
    Mi scusi se lo riposto.
    Rispondo solo ora perché ho acquisito alcuni dati necessari al presente quesito che fa seguito a quello di luglio
    La concessione è intestata a fratello e sorella e la riserva scritta nell’atto è :
    “””La concessione del suddetto sepolcro è riservata alla tumulazione delle seguenti salme: Per loro, loro coniugi, discendenti, parenti ed affini in ogni grado e linea”””
    E’ morto il fratello,senza eredi diretti ,l’eredità è passata ai fratelli.
    Nessuno ha fatto il Subentro da Lei richiamato in articolo.
    Quindi la “”comunione solidale e indivisibile”” tra chi è?
    Ho capito che il manufatto segue il codice civile per quanto riguarda la successione ereditaria ma lo jus s. se non è stato chiesto il subentro come si attiva?
    Se il concessionario è rimasto nella carta solo la sorella vivente come rimane lo Jus s. ?
    Un fratello dice che tutti i posti del sepolcro vanno utilizzati secondo le premorienze, cosa che la sorella concessionaria rifiuta perché 6 sono i “suoi”avendo pagato la concessione.
    Ma se i fratelli “eredi” non hanno fatto il subentro – mi sembra che si deve pagare qualcosa – il concessionario rimane solo la sorella?
    Nella Concessione c’è scritto che”” le salme di coloro che nell’atto di concessione sono indicate tra gli aventi diritto al sepolcro, possono essere essere escluse dal seppellimento soltanto per disposizione del concessionario””
    Il concessionario mi sembra essere ancora e solo la sorella.
    Cosa ne pensa?
    Per tagliare la testa al toro 4 eredi ( sono 6 erano 7 con il defunto ) hanno pensato di fare una scrittura privata dicendo che 6 posti sono della sorella concessionaria e non si toccano e per i 4 posti residui del fratello ( due sono occupati da lui e dalla mogli) lasciano tutte le loro quote di j.s. e di manufatto metà al contestatore metà al concessionario: totale due alla sorella già titolare di 6 posti ( in concessione non sono però definiti) e due al fratello contestatore.
    E’ Valida?Cosa ne pensa?
    La tomba è al cimitero flaminio roma.

    Grazie mille della Sua gentilezza.

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