Non è la prima volta, in quanto ad una simile conclusione era pervenuto qualche altro giudice amministrativo (Cfr.: TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 agosto 2024, n. 2389 e TAR Veneto, Sez. I, 9 luglio 2024,n. 1803).
Ma questo rinvio, è stato fatto oggetto di appello, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. Giurisd., 25 novembre 2024, n. 911, reperibile, per gli Abbonati PREMIUM e LITE Norme, alla Sezione SENTENZE, cioè dell’organo di 2° livello nella Regione.
La questione deriva dall’interpretazione di una delle co-condizioni di legittimità per procedere alla revoca di una concessione cimiteriale, ex art. 92, comma 2 D.P.R. n. 285/1990 e s.m..
Nello specifico sulla co-condizione “… quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma …”, dato che nella fattispecie vi era stata “l’immissione dei resti della salma … proveniente da altra sepoltura gentilizia.
Il comune appellante ha argomentato che «il termine “tumulazione” si associa in via esclusiva a quello di “cadavere”» e considera «fantasiosa ed infondata ogni equiparazione fra i termini “salma” e “resti”».
La sentenza, rigettando l’appello, giunge a tutt’altre conclusioni, ricorrendo ad una pluralità di fonti.
Queste vanno dal citato D.P.R. n. 285/1990 e s.m., alla L. 30 marzo 2001, n. 130, fino al richiamo a pronunce della Corte di Cassazione, in sede penale.
Nonché richiamando la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, per quanto essa non contenga “norme” in senso strettamente tecnico.
Da un lato l’orientamento è nella linea di chi sta utilizzando il termine “spoglie mortali” per riferirsi a quanto rimanga delle persone defunte, quale ne sia lo stato.
Dall’altro evidenzia, prescindendo dallo stato, come la “tumulazione” sia un’operazione cimiteriale, in termini di immissione in un sepolcro realizzato con predeterminati criteri costruttivi.
E quindi, non quale sia, o possa essere, l'”oggetto” interessato a tale immissione.
L’ampiezza delle argomentazioni è tale da incrinare l'(apparente) linearità delle disposizioni regionali, che hanno introdotto distinzioni tra le parole “salma” e “cadavere”.
Distinzioni ispirate dal regolare in modo diversificato i trasporti funebri in determinate “fasi” del post mortem.
Tuttavia, tornando alla previsione dell’art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., occorre ricordare come la ratio sottesa a questa co-condizione di possibile revocabilità, concorrendo con le altre, è – nei fatti – tutt’altra, cioè un mancato utilizzo ai fini sepolcrali del manufatto medesimo.
Si può comprendere come il comune appellante abbia insistito in tal senso, in quanto notoriamente legato alla situazione locale di forte carenza di queste tipologie di sepoltura.
Qui la tumulazione è “percepita” come pratica funeraria standard (al punto da avere indotto, nel tempo, l’Amministrazione a sacrificare le aree destinate alla pratica funeraria “ordinaria”).
Ma ciò non toglie che la “tumulazione” sia in sé un’operazione, quale ne sia l'”oggetto” accolto nel sepolcro.
E pensare che in latino il termine “tumulus” significava collinetta, cumulo di terreno, considerando come nella fossa, una volta collocato il feretro, si riponesse il terreno scavato.
Di qui, l’estensione al significato di “sepolcro” …
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.