Nel nostro ordinamento vige questo fondamentale principio di civiltà funeraria: il diritto a disporre[1] del proprio corpo dopo la morte, nel solco tracciato dall’art. 5 Cod. Civile, è personale, di conseguenza, anche i due principali istituti “corollari” ed “alternativi” della cremazione (almeno nel mondo anglosassone), come:
* dispersione delle ceneri
* affidamento dell’urna
richiedono autonome manifestazioni di volontà del de cuius, previste dalla normativa nazionale[2], ed esclusivamente di tale portata rimane il rango di questa disciplina, nel sistema giuridico italiano, a norma dell’articolo 117 della Costituzione (diritti sociali e civili).… ... Leggi il resto