A quando la digitalizzazione delle schede di morte?

La Direzione centrale per la raccolta dati ha emesso la circolare ISTAT prot. gen. n. 2796022/24 del 13 dicembre 2024, avente ad oggetto: “Rilevazioni demografiche e sanitarie per l’anno 2025 – Attività di produzione statistica demografica degli Uffici Comunali e degli Uffici territoriali del Governo”.
Il Punto 3.7 “ Rilevazione su decessi e cause di morte (Modelli Istat D.4 e D.4bis IST-00095)” si apre con una ”Avvertenza” che preannuncia innovazioni: peccato che siano almeno 3 anni, se non di più, che in queste annuali circolari si preannuncia il progressivo passaggio alla certificazione elettronica (con corrispondente abbandono della certificazione cartacea), come effetto delle disposizioni dell’art. 12 D.-L. 19 maggio 2020, n. 34 ([1] ) (convert. in L. 17 luglio 2020, n. 77).
Per inciso, il comma 4 di tale disposizione prevede/va: “4.- Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.”, rispetto a cui è stato subito colto come la previsione delle disposizioni di attuazione non preveda termini così come l’attribuzione della titolarità veda interessato il MEF, seppure in concerto con altri.
Per quanto noto (fino ad una certa data ….), il procedimento (o si dovrebbe dire i procedimenti?) per l’approvazione degli atti (potrebbero essere più di uno …) di attuazione della disposizione ha avuto suoi percorsi, anche coinvolgendo soggetti altrimenti interessati, seppure non direttamente citati quali soggetti “di concerto”, fino a che vi è stato anche il provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali concernente il previsto Parere del 26 maggio 2022.
Questo, tra l’altro, sottolinea taluni aspetti, anche per aspetti non strettamente collegati alle denunce della causa di morte (art. 103 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., nonché in sua attuazione, art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), non dimenticando come i modelli per questa (ISTAT D.4 e D.4bis) contengono informazioni individuali sensibili (categorie particolari di dati personali – art. 9 Regolamento [UE] 2016/679).
Tuttavia, i tempi trascorsi, così come altre norme di seguito sopravvenute ed aventi qualche scopo dichiarato (anche queste) la sedicente semplificazione delle procedure sembrano lasciare intendere come sia abbastanza scemata la propensione ad attuare le disposizioni di questa disposizione, col rischio di perdere l’occasione per una digitalizzazione non tanto e non solo dei modelli per la denuncia delle cause di morte, ma, soprattutto, per i suoi flussi, che meglio risponderebbe alla tutela dei dati sanitari presenti.
Non è importante quale sia il veicolo che possa venire utilizzato, né le sue denominazioni, ma che la “sostanza” di un impianto ormai razionale venga portata avanti ed effettivamente attuata.
Nelle caramelle il fattore importante per una scelta non è l’incarto, ma quanto sta all’interno di questo. Questi dubbi, queste incertezze sulle aspettative che il sopra citato art. 12 D.-L. 19 maggio 2020, n. 34 sono venuti meno con la pubblicazione (avutasi con la G.U. n. 89 del 16 aprile 2025) del D.I. (MEF e altri) 1° aprile 2025 “Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, tramite il Sistema tessera sanitaria, con i suoi 3 Allegati, consentendo ormai di passare dalle aspettative alle fasi operative.
Solo un cenno, veloce; in questa prospettiva si fa riferimento all’art. 72, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., ma non alle fattispecie dello stesso art. 72, commi 1 e 2 (né dell’art. 78): in sostanza tali innovazioni non dovrebbero (per ora) considerare quanto destinato alla iscrizione nei registri di stato civile per gli atti di morte, alla parte I^.


[1] – Art. 12 (Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi) –
1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze i dati:
a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:
a) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;
b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo disponibile nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all’articolo 6-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle more della messa a disposizione dei servizi dell’ANPR relativi all’informatizzazione dei registri dello stato civile;
c) all’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell’ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente l’istituzione della medesima ANA;
d) all’ISTAT;
3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l’eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2 thoughts on “A quando la digitalizzazione delle schede di morte?

  1. Buongiorno. chiaro. ma per quanto concerne i cadaveri destinati all’estero ove i familiari chiedano la tanatoprassi e non solo l’iniezione (alquanto inutile per di più) del trattamento antiputrafattivo chi certificherà visto che i medici in italia non hanno ne la conoscenza ne la pratica nel farlo?

    1. Si risponde che in Italia non si può!!
      Difatti, in Italia attualmente la tanatoprassi è vietata.
      E’ consentito unicamente il trattamento conservativo di cui art. 32 DPR 285/1990
      Art. 32.
      1. Per il trasporto di cui all’art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l’introduzione nelle cavita’ corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di osservazione.
      2. Negli altri mesi dell’anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita’ che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
      3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
      Diverse regioni hanno eliminato il trattamento conservativo di cui all’art. 32 nel loro territorio, salvo quando si anecessario ad es. per trasferimenti all’estero o per motivi igienico sanitari speciali determinati dall’Autorità sanitaria.

      E, ma è riservato ai medici abilitati all’esercizio professionale, ed eseguito solo dopo la fine del periodo di osservazione, il trattamento di imbalsamazione previsto dall’art. 46 del DPR 285/1990:

      Art. 46.
      1. I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita’ sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
      2. Per fare eseguire su di un cadavere l’imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
      a) una dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione con l’indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell’ora in cui la effettuera’;
      b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

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