I presidi igienico-sanitari e le strutture di servizio di cui al capo III D.P.R. n. 285/1990 sono funzionalmente diversificati perché il deposito di osservazione accetta “salme” ai fini del periodo di osservazione (quando non possa naturalmente avvenire nel luogo di decesso, sembra quasi tautologico, ma…repetita juvant!), mentre l’obitorio accoglie “cadaveri” di cui sia già stata accertata la morte.
Queste due differenti tipologie di servizio, possono essere realizzate nel Comune, o presso il cimitero o entro ospedali o in un altro edificio (tipicamente, nelle città sedi di Università, potrebbe trattarsi degli Istituti e Primariati di Medicina Legale…).
L’ammissione (in realtà, accoglimento) nei depositi di osservazione e negli obitori è, sempre, anche quando intervenga la c.d. “pubblica autorità”, autorizzata dalla competente autorità comunale… ma “relata refero”.
E qui, difatti, intervengono fortemente due grandi visioni del fenomeno giuridico ed operativo conosciuto come “trasporto necroscopico”, appena accennato dall’art. 17 D.P.R. n. 285/1990.
La differenza tra scuole di pensiero (Ing. Daniele Fogli e Dr. Sereno Scolaro) verte proprio sul titolo autorizzatorio per effettuare il trasporto necroscopico da abitazione inadatta “e” pericolosa (laddove i due elementi debbono concorrere contestualmente, in una visione d’insieme).
Secondo il Dr. Scolaro occorrerebbe, comunque, un decreto comunale di trasporto, mentre altra, ed altrettanto alta, dottrina propenderebbe per un’autorizzazione pro tempore, rilasciata da personale sanitario (medico igienista, o comunque di medicina pubblica, medico necroscopo compreso) accorso sul luogo di decesso.
Ma vado a memoria (fallace!) quindi potrei pure sbagliare.
Ecco un illuminante passaggio di un intervento a tal proposito del Dr. Scolaro tratto dalla Rivista cartacea “I servizi Funerari”:
“[…omissis…] il trasporto di cadaveri, sia avvenga decorso il periodo di osservazione sia prima del suo compimento (art. 17 D.P.R. 285/1990) è sempre autorizzato dal Comune (si ricorda che le autorizzazioni prettamente amministrative e gestionali attribuite nominalmente al sindaco dal D.P.R. 285/1990, salve quelle in cui, invece, agisca quale Autorità Sanitaria Locale, erano venute meno fin dall’entrata in vigore della L. 142/1990 e sono di competenza, oggi esclusiva, dei soggetti che esercitano le funzioni di cui all’art. 107, commi 3 lett. f) e seguenti d. lgs. 267/2000, in caso di Comuni privi di figure dirigenziali).
Fa eccezione unicamente il caso del trasporto di cadavere disposto dalla c.d. pubblica autorità (punto 5.2 circolare del Ministero della sanità n. 24, già citata)”.
Allora: l’autorizzazione sarebbe necessaria anche quando il deposito di osservazione e il distinto obitorio fosse esercitato nella forma consortile, ex art. 14, commi 3 e 4 D.P.R. 285/1990; non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione dell’A.USL per i trasporti di cui all’art. 17 D.P.R. 285/1990, ma potrebbero, certamente, essere necessarie prescrizioni specifiche quando si fosse in presenza di decesso dovuto a malattia infettiva-diffusiva di cui al D.M. 15 dicembre 1990.
Non si fa cenno al caso dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, d. lgs. 9 maggio 2001, n. 257, così come modificato dalla l. 1° marzo 2002, n. 39, dal d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 72, dal d. lgs. 20 febbraio 2009, n. 23, dal d. lgs. 10 febbraio 2011, n. 31, dal d. lgs. 23 marzo 2011, n. 41, nonché dal d. lgs. 19 ottobre 2011, n. 185) in relazione alla rarità del fenomeno, limitandoci ad osservare che, anche in tale caso, l’A.USL è tenuta a impartire e dettare le disposizioni cui ottemperare.
A stretto rigore, non sarebbe ammissibile il trasferimento delle salme al di fuori del Comune … diciamo che danzeremmo, border line, proprio sul crinale dell’illecito, rilevandosi una contravvenzione all’art. 339 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (e si sarebbe già di gran lunga fortunati, perché se il trasporto avvenisse intra moenia comunali, pur senza un titolo di viaggio, dopo le modifiche all’art. 358, comma 2 t. u. ll. ss. da parte dell’art. 16 d. lgs. 22 maggio 1999, n. 196 si sarebbe trattato solo di una lieve sanzione amministrativa di soli 3.098,00 Euro, da elevarsi secondo modalità e procedure di cui alla L. n. 689/1981, per ciascuna violazione, che non lascia traccia nel casellario giudiziale, se non… sul conto corrente bancario di chi compie, o concorre a porre in essere, la trasgressione stessa […omissis…]”.
Peccato, però (oggi, non al momento in cui venne scritto l’articolo): l’art. 16 cit. D.Lgs 196/1999 è stato abrogato, ripristinando così implicitamente importi irrisori nel sistema di diritto punitivo statale minimo, di conseguenza la norma è priva e scevra di un efficace deterrente.
Su quest’aspetto di efficienza nel sistema sanzionatorio, si rinvia ad ogni singola legislazione regionale, la quale affronti, anche se da diverse angolazioni il problema in essere.
Tuttavia, anche la Redazione de: “Lo Stato Civile Italiano”, SEPEL edizioni un’altra erudita voce nel panorama dei glossatori della materia funeraria, pare condividere quest’ultimo orientamento più flessibile ed adattabile ad esigenze di necessità ed urgenza: ecco uno stralcio di una risposta ad una domanda del seguente tenore:
“Nel caso di spostamenti di salma dalla casa all’obitorio dell’ospedale (sempre nell’ambito comunale) per motivi igienico-sanitari (durante il periodo di osservazione), chi deve autorizzare il trasporto? Purtroppo molto spesso lo spostamento viene eseguito durante le ore notturne o nel fine settimana per cui se servisse l’autorizzazione comunale non sarebbe possibile rilasciare tale provvedimento per tempo.
In questi casi l’ospedale vuole comunque l’autorizzazione anche se …postuma…insomma come si dice in diritto amministrativo forbito: “ora per allora” Ma di recente un esperto mi ha detto che non serve alcuna autorizzazione del Comune e infatti i comportamenti da me sentiti da parte di altri comuni contermini sono tra i più disparati”.
Risposta: “Si conferma come, in effetti, non sia necessaria alcuna autorizzazione nei casi come quello segnalato nel quesito.
Si ritiene comunque di richiamare in proposito sia l’art. 17 che l’art. 22 del Regolamento di polizia mortuaria nazionale.
Onde dare attuazione a tali norme il sindaco deve, preferibilmente con provvedimento di carattere generale (ordinanza) e d’accordo con la AUSL, territorialmente competente, disporre gli orari più opportuni le modalità ed i percorsi da seguire per effettuare i trasporti in questione stabilendo le particolari misure atte a consentire eventuali manifestazioni di vita.”
Per altro, in termini organizzativi (ma qui occorre fare riferimento non certo al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, quanto al Regolamento Comunale contemplato dall’art. 48, comma 3, nonché dall’art. 89 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), può attribuirsi la mansione di accettazione salme, al responsabile del servizio di custodia dei cimiteri (specie quando il deposito di osservazione e il del tutto distinto obitorio abbiano collocazione entro il recinto di un cimitero) o, anche (si tratta di una scelta gestionale), al personale che sia in servizio al momento dell’accoglimento, quando in tale lasso temporale sia assente il responsabile del servizio di custodia.
Data la diversità delle fonti regolamentari è inammissibile che queste previsioni siano incluse nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, in quanto ciò importerebbe un vizio di incompetenza (soggettiva), essendo il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi di competenza della Giunta comunale (come ben noto, si tratta dell’unico Regolamento comunale di spettanza giuntale).
Per altro, se soppesiamo, con attenzione, il fatto che la competenza funzionale alle autorizzazioni spetti ai soggetti considerati dall’art. 107, comma 3 lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modificazioni e non possa essere derogata se non da (espressa) norma di Legge (immediatamente successivo comma 4), meriterebbe di essere posta, in termini volutamente accademici, la sciarada se sia necessaria un’autorizzazione (in senso tecnico) all’accoglimento delle salme nel deposito di osservazione (o, nel distinto obitorio), oppure se possano, o debbano, individuarsi alternative più pragmatiche.
Muovendo dal presupposto che si tratti di un tipo di attività necroscopica, la quale consta in un vincolo giuridico per il Comune, si potrebbe (o forse, dovrebbe) reputare non indispensabile alcuna autorizzazione; sostituendola, di fatto, con una registrazione del ricevimento della salma, effettuata dal personale in servizio.
Molto interessante il vostro dotto articolo, ma mi sorge un dubbio che vorrei sottoporvi: chi è il soggetto che decide se l’abitazione è inadatta e pericolosa? Mi pare di capire che il vostro articolo tratti principalmente delle eventuali autorizzazioni per il trasferimento del defunto ad altro luogo per il periodo di osservazione ma spesso mi chiedo quali sono i parametri per decidere l’adeguatezza dell’abitazione? Molte grazie e complimenti