Nel nostro ordinamento la dispersione delle ceneri è lecita solo se l’Ufficiale di stato civile (USC) la autorizza “sulla base di espressa volontà del defunto”.
È la scriminante penale introdotta dall’art. 2 della L. 30 marzo 2001, n. 130, che ha aggiunto all’art. 411 c.p. due commi: quando manca quell’autorizzazione, o quando la dispersione avviene in modo difforme da quanto voluto dal de cuius, scatta la fattispecie di reato.
“Espressa” non vuol dire necessariamente “scritta”, ma chiara e univoca
Il codice penale non tipizza la forma della volontà (“per iscritto”, “davanti a…”).… ... Leggi il resto