Domanda
Ci si riferisce a concessioni di tombe di famiglia degli anni Trenta/Cinquanta, in mancanza di specifiche previsioni espresse dal fondatore e contenute nell’atto di concessione di una sepoltura da ritenersi gentilizia.
In mancanza di qualsivoglia indicazione nel Regolamento comunale (in vigore al tempo), chiediamo se il coniuge dell’avente diritto alla sepoltura abbia anch’egli/ella diritto alla sepoltura.
Ciò indipendentemente dal suo sesso – marito o moglie – fatto che pure ha creato interpretazioni giurisprudenziali discutibili (ius sepulchri in senso stretto).
I contratti di concessione in merito recano solamente la dicitura “concessione a favore dell’interessato [fondatore] e degli aventi diritto/aventi causa ai sensi del Codice Civile”.
Il nostro attuale Regolamento, da poco aggiornato e/o rettificato in alcuni punti, recita invece che solamente il coniuge del fondatore ha diritto alla sepoltura.
Lo stesso fondatore dovrà esplicitamente in sede di contratto esprimere indicazioni sul diritto di sepoltura dei coniugi degli aventi diritto (sino al IV grado – discendenti diretti).
Risposta
Il coniuge di un avente diritto è affine del fondatore.Per esempio: padre = fondatore; figlio = discendente e parente del fondatore; moglie del figlio = nuora del fondatore e quindi sua affine.
Per la Corte di Cassazione la natura gentilizia (o, familiare; i due termini sono sinonimi) va presunta.
Salvo che una natura ereditaria non risulti dall’atto di fondazione per dedicazione da parte del concessionario/fondatore del sepolcro, o quando sia accertata l’estinzione della famiglia del concessionario.
Il coniuge – o, persona ai sensi dell’art. 1, comma 20 L. 20 maggio 2016, n. 76 – non può che essere considerato tra le persone “appartenenti” alla famiglia del concessionario.
Per quanto indicato, sembrerebbe che i “coniugi degli aventi diritto” altro non siano se non gli affini (art. 78 C.C.).
Tale specificazione dovrebbe risultare (per gli atti contrattuali posti in essere dopo l’entrata in vigore di tali disposizioni regolamentari) espressamente esplicitata nell’atto di concessione.
Poco percorribile sembrerebbe (il condizionale è di rigore) l’estensione di questo criterio agli atti precedenti.
Salvo che il Regolamento comunale di polizia mortuaria non preveda una qualche disposizione che estende previsioni “attuali” anche a rapporti sorti in precedenza.
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