Spese ripristino delle sepolture

Domanda

Dalla nostra comprensione della norma le spese per il “ripristino” delle sepolture allo scadere delle concessioni sono a carico del concessionario/subentrante.
Ciò crea un difetto nella prassi operativa in sede di campagna di estumulazione ordinaria delle sepolture.
Ad esempio in loculo, i parenti/congiunti che entrano in contatto con il Comune (anche solo per manifestare il loro disinteresse) si troverebbero a dover sostenere le spese di estumulazione.
Mentre coloro che non sono noti e se ne disinteressano non verserebbero alcunché – col rischio di farci incorrere nel danno erariale per mancata riscossione di tariffe dovute.
Operativamente, il nostro ufficio ha sempre richiesto solo il pagamento delle tariffe per le operazioni successive alla mera estumulazione ordinaria.
Vale a dire traslazione, riduzione, avvio alla cremazione, apertura di altre sepolture per lo spostamento e nuova tumulazione resti/ceneri, etc.
Non sarebbe più agevole prevedere il costo della necessaria estumulazione ordinaria alla conclusione naturale del contratto di concessione in sede di tariffazione originaria, alla stipula del contratto?
Questo nonostante essa avvenga molti anni in anticipo rispetto alle operazioni in questione.

Risposta

La strada della tariffazione anticipata è percorribile.
Si tenga però presente che è per necessità forfettaria, non potendosi definire ex ante, numero di defunti, loro stato di conservazione e desideri degli aventi titolo quando cessa la concessione.
Rammentiamo che l’istituto del disinteresse non può applicarsi quando si tratti di sepolture nelle concessioni di sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 285/1990).
Nello specifico, esso può applicarsi solo nei casi dell’art. 1, comma 7-bis D.-L. 27 dicembre 2000, n. 392, convert. con modif., nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.
Cioè, cremazione e servizio di inumazione in campo comune, limitata alle operazioni di cremazione.
E ancora, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Chi tenutovi non provveda, potrebbe subire procedimenti di riscossione forzosa (anche se in molti casi questo comporta oneri, operativi, incoerenti con il valore del dovuto).
Sulla prospettiva di prevedere una “tariffazione anticipata”, si considera che può essere una strada percorribile.

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