Le celle frigorifere

È abbastanza noto come nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. vi siano, qui o là, disposizioni non più congrue, non tanto per qualche loro inopportunità, ma è principalmente per il fatto di trasformazioni intervenute in altri campi.
Ne può essere un esempio la previsione dell’art. 49 laddove, al comma 2, si legge: “I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni, che non tiene conto come molte “difficoltà nel trasporto” possano essere superate, magari per la realizzazione di nuove strade od altro.
Oppure si prenda in esame l’art. 12 (e 13) che costituiscono “impianti” non propriamente cimiteriali (infatti, per l’art. 14, comma 1 possono essere istituiti anche altrove), quanto di carattere “comunale”.
Ma, se si prosegue oltre al comma 1, si coglie come la visione si allarghi. Di seguito, l’art. 15 inizia con l’affrontare il trattamento dei defunti cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, anche in funzione di evitare contaminazione ambientale (richiamando disposizioni oggi superate, per cui questo rinvio va adeguatamente sostituito quello alle norme pertinenti oggi vigenti).
Di maggiore interesse, per quanto qui si vuole affrontare, le disposizioni dell’art. 15, commi 2 e 3, dove l’ambito territoriale considerato
(a) muta da quello che consideri unicamente i confini di un singolo comune,
(b) intervengono parametri di popolazione,
(c) si determinano “scelte” attribuite alla competenza di soggetto diverso rispetto a quello chiamato all’impianto e gestione.

L’individuazione del sito
Per l’art. 15, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. spetta all’ASL (si usa quest’indicazione, in quanto ritenuta maggiormente comprensibile sul piano nazionale, dato che in alcune regioni sono utilizzate altre formulazioni, ma ciò non incide sulla sostanza), comprendente più comuni (sono ben presenti ASL il cui territorio coincida con un comune, così come ASL il cui territorio sia infra-comunale), l’individuazione degli obitori e/o depositi di osservazione che debbano essere dotati di celle frigorifere, il cui allestimento ed esercizio spetta al comune in cui gli obitorio e/o depositi di osservazione così individuati si trovano.
I criteri per una tale individuazione sono parametrati in ragione della popolazione, prevedendosi che nel territorio di ciascuna ASL le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di 5.
Inoltre, nel caso di un comune il cui territorio coincida con quello di una ASL, oppure comprenda più ASL, tale competenza è attribuita al comune e il rapporto quantitativo è riferito alla popolazione complessiva del comune.
Infine (comma 3), analogamente si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere- isolate – per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni 100.000 abitanti.

Se siano prese in esame anche le situazioni in cui il territorio del comune coincida con quello dell’ASL e quelle delle ASL aventi territorio infra-comunale, aspetto che incide sulla competenza a decidere sulla dotazione di celle frigorifere (che dall’ASL è traslata nel comune), nulla si dice circa gli “strumenti” di cui l’ASL si avvalga o debba avvalere per procedere ad una tale individuazione, ciò è coerente con la natura stessa delle ASL (divenute Aziende nel 1992), rientrando questi aspetti nelle competenze delle regioni (anche prima delle modifiche costituzionali introdotte dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).
Questa attribuzione di una competenza, titolarità all’individuazione degli obitori e/o depositi di osservazione che debbano essere dotati di celle frigorifere, secondo i parametri di popolazione già visti, produce un effetto particolare, consistente nel fatto che una tale individuazione comporta il sorgere di un onere, di impianto ed esercizio, in capo al comune in cui fisicamente si trovino, in qualche modo comprimendo le autonome scelte dei comuni (Cfr.: artt. 5 e 119 Cost.).
Non solo, ma vi è anche una componente “non detta”, che rimane in parte occulta (o, implicita?): ci si riferisce al fatto che i parametri relativi alla popolazione portano, specie per i comuni la cui dimensione demografica non sia tale da aversi la coincidenza tra territorio comunale e territorio dell’ASL o aversi ASL con territorio infra-comunale, a far sì che le celle frigorifere diventano de facto impianti di un bacino sovracomunale, cioè potenzialmente destinato ad accogliere defunti di più comuni, cui segue “a valle” che il comune individuato come obbligato, assuma, a seguito di questa individuazione (si ripete, fatta da soggetto terzo rispetto al comune tenutovi), si venga a trovare a sostenere oneri per defunti che non sono parte della propria popolazione.

Una soluzione di maggiore equità potrebbe essere stata quella di prevedere, per queste situazioni (diffuse) il ricorso a istituti, più o meno, simili al concetto di consorzio tra comuni, istituto che, a certe condizioni (ma disposte per legge, non per regolamento), potrebbe anche essere un consorzio obbligatorio.
Così non è, né è stato, per cui il comune nel cui territorio si trovano gli obitori e/o depositi di osservazione individuati come tenuti a essere dotati di celle frigorifere, viene a “subire” un tale onere anche e non necessariamente per i defunti “propri” (in quanto deceduti nel comune o in questo residenti). Ma la questione persiste, dato che ben possono aversi casi di comuni, diversi da quelli in cui si trovino gli obitori e/o depositi di osservazione individuati come tenuti ad essere dotati di celle frigorifere, in cui vi siano decessi che, quale ne sia il motivo, debbano avvalersi, appunto, della conservazione dei cadaveri nelle celle frigorifere, cosa che potrebbe trovare lineare soluzione in convenzioni specifiche tra comuni (o altra forma associativa per l’esercizio di funzioni o, ancora e più semplicemente, accordi negoziali tra i comuni interessati), ipotesi che comunque non risolve la problematica laddove queste convenzioni (o altro) non intervengano.

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Sereno Scolaro

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