Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2

La parentela
La relazione di parentela è definita dall’art. 74 C.C. come il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.
Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.
[2], laddove si sottolineano i termini di discendenza e di stipite.

Per la questione delle linee di parentela e per il computato dei gradi di parentela occorre rifarsi, rispettivamente, agli artt. 75 e 76 per i quali le prime (linee di parentela) sono distinte in linea retta, quando le persone discendano l’una dall’altra e in linea collaterale, quando le persone non discendano l’una dall’altra, pur avendo uno stipite comune.

Per la questione dei gradi di parentela, rilevante anche sotto il profilo del loro computo, il successivo art. 76 prevede che:
a) nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite e
b) nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Qui si sottolinea il termine di generazione, agevolmente esemplificabile semplicemente ricordando che tra madre/padre e figlia/o (un po’ di ossequio alla parità di genere, senza lasciarsi condizionare da tradizioni paternalistiche, spesso presenti nell’ambiente) vi è una sola generazione [3], pur considerando due persone.
Se questa relazione la si veda nell’ordine, in cui è stata rappresentata, si parla di discendenza, mentre se la si veda nell’ordine inverso di ascendenza.
Tornando alle linee, la relazione appena rappresentata è una linea retta, mentre un esempio di linea collaterale può essere quello che intercorre tra sorella/fratello, dato che la relazione tra costoro non è data da una generazione, ma occorre risalire al loro genitore (stipite), oppure, altro esempio, quello che intercorre tra zia/o e nipote [4].
Oltretutto, le relazioni di parentela non sono illimitate, poiché l’art. 77 C.C. stabilisce che la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il 6° grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

L’affinità
L’art. 78 C.C. qualifica l’affinità come il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, prevedendo che, nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
In altre parole, le linee ed i grati, nonché il loro computo, sono i medesimi. Inoltre, l’affinità non cessa per la morte [5], anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati, mentre cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4 C.C. [6].
Appare importante segnalare un fatto, quello per cui l’affinità non è una relazione auto-espandentesi (si permetta il termine): infatti, a volte, specie nel linguaggio comune, si qualificano, come tali, persone tra cui proprio non vi è affinità.
È il caso dei coniugi di sorelle/fratelli, dove le persone – alle estremità di queste relazioni – sono tra loro affini.
Proviamo a rappresentare questa situazione: C1 è coniuge di S1/F1, mentre C2 è coniuge di S2/F2: C1 è affine di S2/F2, ma non lo è di C2, e viceversa.
Nella situazione, presente nel caso concreto assunto ad iniziale esempio, il fatto che la persona defunta fosse nuora della sorella del fondatore del sepolcro, questa era affine di persona affine, in linea collaterale di 2° grado, col fondatore del sepolcro (segnalando che, nel caso specifico, l’ordinanza presidenziale ha fatto riferimento al fatto che nell’affinità non vi è consanguineità, con ciò aggiungendo, rispetto alle considerazioni qui fatte, altri fattori di valutazione sulla sussistenza, o meno, dello ius sepulchri, fattori che eccedono e di discostano rispetto a quanto precede).


[2] – Si cita il testo attualmente vigente.
[3] – Un modo semplice, per rappresentare ciò, può essere quello di indicare le persone col nome, o con una “etichetta” con iscrittovi il nome, oppure con un pallino (o altro segno) e le generazioni con una linea che le congiunge, cosicché per computare le generazioni (o, meglio, i gradi) è sufficiente contare il numero di queste linee.
[4] – Andrebbe ricordato (ma che serve ormai …) come nel passato fossero in uso parole differenti per distinguere il nipote in linea retta rispetto al nipote in linea collaterale.
Le lingue sono entità viventi, mutano nel tempo, alcune parole muoiono, altre nascono ex novo.
[5] – Ricordando l’art. 149 C.C., va considerato altresì lo scioglimento del matrimonio “per altra causa prevista dalla legge”.
[6] – Riguarda gli impedimenti al matrimonio.

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Sereno Scolaro

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6 thoughts on “Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2

  1. x Giada
    Oltre alla risposta già fornita da Carlo, nonché all’intervento di Redazione, occorrerebbe tenere conto che l’art. 102 dPR 10/9/1990, n. 285 prevederebbe (condizionale di rigore) che l’autorizzazione alla tumulazione in dato sepolcro richieda un accertamento circa il fatto che la persona defunta aveva diritto di essere ivi accolta. Tuttavia, in numerosissimi casi, questo accertamento non viene attuato.

    x Guido
    La soluzione prospettata sarebbe percorribile solo se il Regolamento comunale di polizia mortuaria definisca i criteri per l’applicazione di questo istituto, non essendo sufficiente la sola previsione del Regolamento nazionale (art. 93, comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285).
    Il diritto di accoglimento in un sepolcro costituiosce una riserva, cioè spetta a chi si trovi in una data posizione giuridica e, contemporaneamente, esclude quanti non vi si trovino. Si tratta di verificare quali siano le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in materia di sussistenza del diritto per essere accolti o, con altre parole, quali siano le persone che siano considerate quali appartenenti alla famiglia del concessionario (e come sia regolato il c.d. “subentro” di altre persone nel caso di decesso del fondatore del sepolcro).

  2. Buon giorno.
    Siamo tre concessionari di una tomba perpetua subentrati al decesso del nostro nonno. Uno di noi vuole seppellire i genitori della moglie ma dal comune hanno indicato che ciò potrebbe essere possibile solo come “persone che hanno conseguito benemerenza nei confronti dei concessionari” previsto nel regolamento. Né io né l’altro concessionario( io tra l’altro sono referente) siamo d’accordo e ci opponiamo e il comune non sa cosa fare, ci ha risposto che dobbiamo vedercela tra noi… Chi ha ragione?

    1. x Guido
      Dipende da cosa è scritto nel regolamento di polizia mortuaria comunale e nell’atto concessorio iniziale. Per grande sintesi: chi ha titolo ad entrare in una tomba è tra chi ne ha diritto chi muore prima e col limite dei posti della tomba. Salvo che quando si sia avuta la concessione non si siano fatet riserve di posti o limitato l’ingresso a soggetti specifici. Chiarito questo si deve se nel regolamento di polizia mortuaria del suo comune o nell’atto di concessione vi sia scritto che la sepoltura nella tomba è riservata al concessionario e alla sua famiglia. E qui emerge il problema del concetti di famiglia e di subentrante nella concessione. In pratica si tratta di capire se le norme vigenti nel suo comune quando vi fanno fare il subentro nella concessione mantengono fermo il concetto di famiglia riferito all’originario concessionario o, come si fa in tanti comuni, la famiglia diventa a questo punto quella dei concessionari subentrati. E se il vostro comune ha inteso definire nel regolamento di polizia mortuaria la famiglia in senso stretto (codice civile) o in senso largo. Per come Lei ha posto la domanda, nella maggior parte dei comuni la famiglia non si estende ai genitori della moglie di un concessionario subentrato. E quindi l’unico istituto che può essere invocato è proprio l’istituto della benemerenza e cioè tutti concessionari aventi diritto subentrati, consapevoli che l’ingresso nella tomba del feretro di salme di persone che non ne avrebbero diritto comprime i loro diritti (perdono dei posti al momento del bisogno) accettano questo fatto per iscritto. Una soluzione, in questi casi, può essere una scrittura privata tra i 3 subentrati che si dividono esplicitamente e chiaramente l’uso dei posti rimasti liberi. Aiuta molto in questi casi il ricorso alla cremazione, che permette di aumentare di parecchio la capienza di una tomba.

    2. Se desidera avere una analisi approfondita e un parere da sottoporre al Comune, occorre disporre in PDF del regolamento di polizia mortuaria del comune in questione, copia dell’atto originario di concessione, copia del provvedimento di subentro, la situazione di occupazione della tomba. Questa situaizone origina però uno studio specifico ch epuò essere effettuato da nostri esperti a pagamento. Veda le condizioni al link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf

  3. Giada,

    Bisogna farsi forza ed affidarsi ad una squadra di professionisti del settore funerario, altrimenti da soli è facile smarrirsi per una selva oscura di problemi spesso insormontabili, per il normale cittadino, poichè la burocrazia funeraria sa essere raffinata e crudele al tempo stesso.

    Quindi la invito a condensare i quesiti in un unico testo ed a proporli appunto come un unicum, come servizio a pagamento, alla cortese attenzione della redazione di FUNERALI.org (tutti i riferimenti ed i recapiti sono in home page o più sempicemente rinvenibili al link https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf).

    Lei ha senza dubbio bisogno di un valido ausilio per districarsi bene nel ginepraio dei subentri multipli, o del frazionamento pro quota dello ius sepulchri.
    Ma non possiamo aiutarLa gratuitamente, perchè troppo specifica è la richiesta, e laboriosa l’operazione utile a ricostruire nel tempo i profili di diverse e differenti figure giuridiche tipiche della polizia mortuaria, da applicarsi poi al Suo caso concreto.

    Valuti pure la proposta, semmai ci risentiremo su questa colonne.

  4. Buon giorno.
    (Ho 5 cappelle in fase di subentri, tutte eredità due dei trisnonni, due nonni fortunatamente non perpetue e una del quadrisnonno e molta curiosità, perdonatemi)
    Mio quadrisnonno era titolare di una tomba la cui concessione risale al 1910 circa ( 10 posti, piccola cappella). Nessuno è subentrato fino a ora( stiamo facendo ora il subentro) e risulta tra le cappelle perpetue con tutte i posti occupati. In questa cappella sono stati sepolti ben 3 cognati, fratelli della moglie del quadrisnonno morti( stiamo facendo ricerche per capire se avessero figli). Abbiamo chiesto al comune come sia potuto succedere dato che nel regolamento attuale e pure nella concessione originale si contempla che per famiglia si considerano solo fondatore, moglie, discendenti con coniugi e ascendenti, ma nessuno ha saputo darci una risposta. Era possibile che gli affini della moglie del fondatore potessero essere sepolti? Chi doveva vigilare?

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