Il Consiglio comunale di Camogli ha approvato una variazione di bilancio, che riguarda la transazione per il risarcimento ai familiari di defunti le cui salme erano finite in mare col crollo dei loculi del cimitero.
Le salme coinvolte furono complessivamente 450, ma solo una trentina di famiglie aveva chiesto il risarcimento di 3.000.000 complessivi ora ridotto al 10 per cento.
La transazione dovrà essere accettata dal giudice in una prossima udienza.
2 thoughts on “Camogli (GE): risarcimento ai familiari dopo il crollo del cimitero”
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Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.
Di solito è il regolamento di polizia mortuaria municipale a disciplinare in dettaglio la materia, anche con soluzioni migliorative rispetto a quelle minimali previste dall’art. 98 del D.P.R. 285/1990, riguardante – appunto – la soppressione del camposanto oppure un suo trasferimento.
In casi del genere, laddove non sia previsto alcunché dal regolamento comunale, è possibile ricorrere alla procedura della revoca della concessione con atto di Consiglio comunale.
Le procedure possono avere come riferimento teorico il caso estremo di smantellamento del cimitero, e saranno considerate quali minimo indennizzo.
L’acquisizione al patrimonio del Comune dell’area concessa a suo tempo a privati in forma perpetua, onde costruirvi un edificio a servizio del cimitero o un ampliamento dello stesso, è consentita, visto che la giurisprudenza è abbastanza costante nel ritenere il diritto del privato un diritto affievolito nei confronti del comune. (TAR Campania Sez. III, 15/01/87 n.14, C.S. Sez. V 01/06/1949 n.458, C.S. Sez. V 16/12/50 n. 1289).
Invece si ha ragione di ritenere che possano sussistere questioni circa il trasferimento di oneri in capo al privato cittadino per una scelta siffatta da parte dell’Amministrazione.
In altri termini, se il comune non revocasse per interesse pubblico prevalente la concessione, tutto proseguirebbe come prima. In caso contrario invece si avrebbe una modifica del regime della durata della concessione (da perpetua a 99, salvo rinnovo), ma soprattutto oneri per il trasferimento delle opere murarie e delle spoglie mortali in esse contenute.
Orbene, è preferibile che il Comune determini questi necessarie traslazioni massive col minimo di riflessi per il/i cittadino/i interessato/i, accollandosi buona parte dei costi per le operazioni cimiteriali, ciò per evitare che sia il giudice, unico titolato ad esprimersi sul possibile ricorso di un interessato, a imporre questi oneri.
Mentre per le spese di trasferimento delle salme si propende per un accollo totale al comune, quelle per il ripristino della tomba, dovrebbero invece essere concordate con l’interessato, il quale potrebbe anche approfittare dalla situazione per compiere opere di restauro e di manutenzione che normalmente sono a suo carico (art. 63 Dpr 285/90). In diversi casi è stato concordata, a fronte dell’acquisizione al patrimonio comunale di una tomba, con la procedura della revoca, l’assegnazione gratuita agli interessati, nel nuovo complesso cimiteriale, di un numero di posti salma equivalente a quelli della originaria concessione, con trasferimento delle spoglie mortali a carico del comune. Cercare quindi una soluzione concordata può essere un modo per ridurre il possibile contenzioso, facilmente prevedibile in frangenti del genere. Per concludere si segnala anche la verifica della sussistenza o meno di vincolo da parte della Soprintendenza per tombe, scritte, ecc. con più di 50 anni.
Ciò potrà comportare, nel migliore dei casi la collocazione delle lastre tombali o di altri oggetti per i quali vi sia l’interesse storico-artistico, in apposito luogo nel nuovo cimitero.
Quindi: le concessioni perpetue si trasformano in 99ennali, siccome è stato abrogato il regime del tempo indeterminato, a far data del 10 febbraio 1976.
regione liguria- Parte del cimitero di imperia artallo dovra’ essere demolita e ricostruita perche’ pericolante da venti anni e forse piu’. La spesa per la ricostruzione a seguito della demolizione fara’ capo al Comune.
Chi ha una concessione perpetua puo’ essere estromesso dalle nuove costruzioni e obbligato ad andare altrove? Ha diritto in questo caso ad un risarcimento?